CASS
Sentenza 8 febbraio 2021
Sentenza 8 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2021, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PA BE, n. a Bari il 03/01/1979, rappresentato ed assistito dall'avv. Elio Addante, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, seconda sezione penale, n. 2004/2018, in data 01/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva pervenuta in data 05/11/2020; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 con la quale il Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/10/2019, la Corte di appello di Bari, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4827 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PE ND Data Udienza: 24/11/2020 in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bari in data 07/05/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di BE PA in ordine al reato di truffa (capo 2) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per la restante imputazione di ricettazione (capo 1) nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di BE PA, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in relazione al capo 2, con riferimento all'intervenuta declaratoria di estinzione del reato in luogo di pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato in assenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, nella specie gli artifizi e i raggiri (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1) con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Riconosce la giurisprudenza della Suprema Corte che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., 1' 2 atteso che, nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (cfr., Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008, P.G. in proc. Merli, Rv. 241474; Sez. 2, n. 18891 del 05/03/2004, Sabatini, Rv. 228635). Conseguentemente, solo allorquando nella sentenza impugnata si dia atto, ovvero risulti chiaramente, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione, con il quale si evidenzi la predetta situazione, potrà essere accolto e la statuizione resa conseguentemente riformata;
quando invece, con il ricorso per cassazione si faccia valere - come nella presente situazione - il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova viene meno quell'evidenza cui l'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. subordina il proscioglimento di merito e trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte di cui si è appena detto (cfr., Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, P.G. Napoli, Balsano e altri, Rv. 227098; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo e altro, Rv. 256202). Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nella fattispecie, preso atto dell'accertata intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2), congrua e priva di vizi logico-giuridici appare la pronuncia di quest'ultima che ha riconosciuto come non fossero emersi in modo incontrovertibile elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, conclusione a cui si perviene attraverso un giudizio di valutazione correttamente assimilabile più al compimento di una 'constatazione' che ad un atto di mero 'apprezzamento' e, come tale, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ed invero, il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (cfr., Sez. 6, n. 31463 dell'08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la P\ 3 motivo, trattabili giuridica dedotta. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 1, n. 19014 congiuntamente per l'identità della questione prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, P.G. in proc. Roscini, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Suprema Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza d'appello qui impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., dovendo pertanto ritenersi corretta la decisione del giudice di secondo grado, nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato essendo estinto il reato a lui ascritto al capo 2) per intervenuta prescrizione. 2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo dell'11/04/2012, LL e altri, Rv. 252861), la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad una circostanza. Peraltro, se trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi, in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico ma un effetto riflesso (cfr., Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794), ciò ha come conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di gravame, con esclusione del trattamento sanzionatorio, non può non coinvolgere anche - come nella fattispecie - le statuizioni relative alle circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione e altri, Rv. 268696) e, parimenti, alle circostanze aggravanti (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone e altri, Rv. 271750), alla recidiva (Sez. 2, n. 11761 4 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), in considerazione della medesima ratio ivi sottesa nonché alla continuazione (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri, Rv. 262448). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/11/2020 Il Consigliere estensore If Pre idente ND PE MIRELLA ADORO t
letta la memoria difensiva pervenuta in data 05/11/2020; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 con la quale il Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/10/2019, la Corte di appello di Bari, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4827 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PE ND Data Udienza: 24/11/2020 in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bari in data 07/05/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di BE PA in ordine al reato di truffa (capo 2) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per la restante imputazione di ricettazione (capo 1) nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di BE PA, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in relazione al capo 2, con riferimento all'intervenuta declaratoria di estinzione del reato in luogo di pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato in assenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, nella specie gli artifizi e i raggiri (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1) con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Riconosce la giurisprudenza della Suprema Corte che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., salvo che nella sentenza impugnata si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., 1' 2 atteso che, nel vigente sistema processuale, l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato (cfr., Sez. 4, n. 40799 del 18/09/2008, P.G. in proc. Merli, Rv. 241474; Sez. 2, n. 18891 del 05/03/2004, Sabatini, Rv. 228635). Conseguentemente, solo allorquando nella sentenza impugnata si dia atto, ovvero risulti chiaramente, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. - il ricorso per cassazione, con il quale si evidenzi la predetta situazione, potrà essere accolto e la statuizione resa conseguentemente riformata;
quando invece, con il ricorso per cassazione si faccia valere - come nella presente situazione - il vizio di difetto o illogicità della motivazione ovvero quello di travisamento della prova viene meno quell'evidenza cui l'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. subordina il proscioglimento di merito e trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte di cui si è appena detto (cfr., Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, dep. 2004, P.G. Napoli, Balsano e altri, Rv. 227098; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo e altro, Rv. 256202). Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nella fattispecie, preso atto dell'accertata intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2), congrua e priva di vizi logico-giuridici appare la pronuncia di quest'ultima che ha riconosciuto come non fossero emersi in modo incontrovertibile elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, conclusione a cui si perviene attraverso un giudizio di valutazione correttamente assimilabile più al compimento di una 'constatazione' che ad un atto di mero 'apprezzamento' e, come tale, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ed invero, il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (cfr., Sez. 6, n. 31463 dell'08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la P\ 3 motivo, trattabili giuridica dedotta. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 1, n. 19014 congiuntamente per l'identità della questione prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, P.G. in proc. Roscini, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Suprema Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza d'appello qui impugnata - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., dovendo pertanto ritenersi corretta la decisione del giudice di secondo grado, nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato essendo estinto il reato a lui ascritto al capo 2) per intervenuta prescrizione. 2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo dell'11/04/2012, LL e altri, Rv. 252861), la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad una circostanza. Peraltro, se trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi, in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico ma un effetto riflesso (cfr., Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794), ciò ha come conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di gravame, con esclusione del trattamento sanzionatorio, non può non coinvolgere anche - come nella fattispecie - le statuizioni relative alle circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione e altri, Rv. 268696) e, parimenti, alle circostanze aggravanti (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone e altri, Rv. 271750), alla recidiva (Sez. 2, n. 11761 4 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), in considerazione della medesima ratio ivi sottesa nonché alla continuazione (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra ed altri, Rv. 262448). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/11/2020 Il Consigliere estensore If Pre idente ND PE MIRELLA ADORO t