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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/09/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDONESE FEDERICO ( ), C.F._2
appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENCHETTI ROBERTA ), C.F._3
appellata Conclusioni per «Voglia l'On.le Collegio Giudicante adito, considerata Parte_1 la volontà del Sig. di rinunciare al presente appello tanto alla Parte_1 luce dell'intervento dell'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130/2024 del 29.05.2024 quanto in considerazione delle ragioni già ampiamente dedotte in sede di note di trattazione scritta depositate in data
24.09.2025 e 25.02.2025, In Via principale dichiarare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio ed in Via subordinata tanto del presente giudizio quanto del precedente primo grado di giudizio»; per «Voglia la Corte adita, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, anche di natura istruttoria ed in accoglimento delle eccezioni svolte, respingere in via cautelare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito respingere le domande attrici - e quindi l'Appello proposto - in quanto inammissibile, improcedibile, ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali» (così nelle note d'udienza del 24 febbraio 2025).
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 1119 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Lucca, che ne aveva respinto le domande volte a far rilevare la nullità delle clausole feneratizie contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso fisso, con ammortamento alla francese, stipulato con
[...]
Contr (in prosieguo – per indeterminatezza e Controparte_1 violazione degli obblighi di trasparenza, per illegittima capitalizzazione degli CP_ interessi, per la loro usurarietà, per infedele indicazione del t.a.e.g./i. – nonché volte a ottenere il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in ragione dell'indebita percezione degli interessi. Alla reiezione si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese processuali.
pag. 2/5 L'appello è stato affidato ai motivi come di seguito sintetizzati:
1. con il primo si lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato l'indeterminatezza della clausola feneratizia e il contrasto con gli obblighi di trasparenza in ragione del regime di capitalizzazione composta degli interessi;
2. con il secondo si lamenta il mancato riscontro dell'indebito anatocismo insito nell'ammortamento alla francese;
3. con il terzo si lamenta il mancato espletamento della c.t.u. funzionale alla determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti in considerazione dei vizi dedotti.
Contr Si è costituita in giudizio protestando la parziale inammissibilità
e, comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Fin dalle note d'udienza depositate il 24 settembre 2024 – ciò che è stato successivamente sempre ribadito e recepito nelle rassegnate conclusioni – il – a mezzo del proprio procuratore munito del Parte_1 relativo potere – ha rinunciato all'«atto di citazione in appello», al contempo chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Secondo la Corte di cassazione, «[n]el giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese pag. 3/5 alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, in massima).
Ne consegue, anzitutto, che deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, prescindendosi dalla mancata accettazione della rinuncia.
Quanto alle spese processuali, esse costituiscono l'unico profilo su cui Contr residua contesa, atteso che, da un lato, «non ha aderito all'abbandono del giudizio a spese compensate […] non avendo trovato le parti un accordo Contr sulle stesse» (cfr. note di sostitutive dell'udienza del 25 febbraio 2025) e, dall'altro, l'attività difensiva del successiva alla rinuncia si è Parte_1 concentrata sulla richiesta di compensazione.
Quest'ultima, tuttavia, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'integrazione degli estremi per accordarla, non può essere disposta alla luce del precedente giurisprudenziale citato, che ha ravvisato nell'art. 306
c.p.c. – per il quale «il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti» – operante anche nella fattispecie in esame, una regola «che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, [e] attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, cit., in motivazione).
Tantomeno può essere modificato il regime delle spese di lite sancito all'esito del giudizio di primo grado, a tanto bastando il rilievo che la rinuncia all'impugnazione «determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata» (Cass. n. 5250 del 2018, cit., in motivazione), anche quanto alla statuizione sulle spese.
In conclusione, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con spese processuali relative al presente grado di giudizio, a carico del liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri Parte_1
pag. 4/5 minimi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. liquida le spese processuali, relative al presente grado di giudizio e dovute da in complessivi euro 3.473,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDONESE FEDERICO ( ), C.F._2
appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENCHETTI ROBERTA ), C.F._3
appellata Conclusioni per «Voglia l'On.le Collegio Giudicante adito, considerata Parte_1 la volontà del Sig. di rinunciare al presente appello tanto alla Parte_1 luce dell'intervento dell'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130/2024 del 29.05.2024 quanto in considerazione delle ragioni già ampiamente dedotte in sede di note di trattazione scritta depositate in data
24.09.2025 e 25.02.2025, In Via principale dichiarare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio ed in Via subordinata tanto del presente giudizio quanto del precedente primo grado di giudizio»; per «Voglia la Corte adita, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, anche di natura istruttoria ed in accoglimento delle eccezioni svolte, respingere in via cautelare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito respingere le domande attrici - e quindi l'Appello proposto - in quanto inammissibile, improcedibile, ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali» (così nelle note d'udienza del 24 febbraio 2025).
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 1119 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Lucca, che ne aveva respinto le domande volte a far rilevare la nullità delle clausole feneratizie contenute nel contratto di mutuo fondiario a tasso fisso, con ammortamento alla francese, stipulato con
[...]
Contr (in prosieguo – per indeterminatezza e Controparte_1 violazione degli obblighi di trasparenza, per illegittima capitalizzazione degli CP_ interessi, per la loro usurarietà, per infedele indicazione del t.a.e.g./i. – nonché volte a ottenere il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in ragione dell'indebita percezione degli interessi. Alla reiezione si è accompagnata la condanna alla refusione delle spese processuali.
pag. 2/5 L'appello è stato affidato ai motivi come di seguito sintetizzati:
1. con il primo si lamenta che il Tribunale non abbia ravvisato l'indeterminatezza della clausola feneratizia e il contrasto con gli obblighi di trasparenza in ragione del regime di capitalizzazione composta degli interessi;
2. con il secondo si lamenta il mancato riscontro dell'indebito anatocismo insito nell'ammortamento alla francese;
3. con il terzo si lamenta il mancato espletamento della c.t.u. funzionale alla determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti in considerazione dei vizi dedotti.
Contr Si è costituita in giudizio protestando la parziale inammissibilità
e, comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Fin dalle note d'udienza depositate il 24 settembre 2024 – ciò che è stato successivamente sempre ribadito e recepito nelle rassegnate conclusioni – il – a mezzo del proprio procuratore munito del Parte_1 relativo potere – ha rinunciato all'«atto di citazione in appello», al contempo chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Secondo la Corte di cassazione, «[n]el giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese pag. 3/5 alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, in massima).
Ne consegue, anzitutto, che deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, prescindendosi dalla mancata accettazione della rinuncia.
Quanto alle spese processuali, esse costituiscono l'unico profilo su cui Contr residua contesa, atteso che, da un lato, «non ha aderito all'abbandono del giudizio a spese compensate […] non avendo trovato le parti un accordo Contr sulle stesse» (cfr. note di sostitutive dell'udienza del 25 febbraio 2025) e, dall'altro, l'attività difensiva del successiva alla rinuncia si è Parte_1 concentrata sulla richiesta di compensazione.
Quest'ultima, tuttavia, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'integrazione degli estremi per accordarla, non può essere disposta alla luce del precedente giurisprudenziale citato, che ha ravvisato nell'art. 306
c.p.c. – per il quale «il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti» – operante anche nella fattispecie in esame, una regola «che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, [e] attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione» (Cass. n. 5250 del 2018, cit., in motivazione).
Tantomeno può essere modificato il regime delle spese di lite sancito all'esito del giudizio di primo grado, a tanto bastando il rilievo che la rinuncia all'impugnazione «determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata» (Cass. n. 5250 del 2018, cit., in motivazione), anche quanto alla statuizione sulle spese.
In conclusione, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con spese processuali relative al presente grado di giudizio, a carico del liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri Parte_1
pag. 4/5 minimi relativi alle controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. liquida le spese processuali, relative al presente grado di giudizio e dovute da in complessivi euro 3.473,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 5/5