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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 76482 IMU 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1221/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatole in data 18.3.2024 dal comune di Catanzaro e relativo a n. 3 ingiunzioni.
Ha eccepito l'avvenuto pagamento di n. 2 ingiunzioni, per le quali comunque invoca l'intervenuta prescrizione essendo decorsi più di 5 anni (notifica 26.11.2018 e 13.12.2018), nonché l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale per l'altra ingiunzione notificata il 9.8.2017 (termine perento alla data del
19.3.2024).
SO si è costituita specificando che effettivamente è intervenuto il pagamento delle imposte dovute come ricalcolate dall'ente che tuttavia non le era stato comunicato, chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione spese.
All'udienza del 27.11.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che la SO, in sede di autotutela, ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 76482 IMU 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1221/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatole in data 18.3.2024 dal comune di Catanzaro e relativo a n. 3 ingiunzioni.
Ha eccepito l'avvenuto pagamento di n. 2 ingiunzioni, per le quali comunque invoca l'intervenuta prescrizione essendo decorsi più di 5 anni (notifica 26.11.2018 e 13.12.2018), nonché l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale per l'altra ingiunzione notificata il 9.8.2017 (termine perento alla data del
19.3.2024).
SO si è costituita specificando che effettivamente è intervenuto il pagamento delle imposte dovute come ricalcolate dall'ente che tuttavia non le era stato comunicato, chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione spese.
All'udienza del 27.11.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere.
In effetti risulta in atti che la SO, in sede di autotutela, ha effettuato il totale discarico della pretesa tributaria.
Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.