Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2024, proposto da
NT AS UC e GI TA, rappresentati e difesi dall'avvocato Innocente TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumo Appula, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi:
- sul decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia il 15 ottobre 2021 recante condanna del Comune di Grumo Appula al pagamento in favore di NT AS UC della somma di euro 1.081,00, oltre gli interessi come previsti per legge e al pagamento delle spese per euro 38,50 e competenze di causa per euro 100,00, oltre IVA e CPA in favore dell’avv. GI TA, in qualità di procuratore antistatario;
- sulla sentenza n. 2197/2021 emessa dal Tribunale di Bari, recante condanna del Comune di Grumo Appula “ alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro 150,00 per spese vive ed euro 750,00 per compenso professionale, oltre 15%, iva e cap ”, con distrazione in favore dell’avv. GI TA, in qualità di procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa ON TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, notificato il 20 novembre 2024 e depositato in data 4 dicembre 2024, il signor AS UC e l’avv. GI TA hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia al fine di ottenere, rispettivamente, l'integrale esecuzione:
- del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia il 15 ottobre 2021 in relazione al capo di condanna del Comune di Grumo Appula al pagamento di euro 1.081,00, oltre gli interessi come previsti per legge, in favore del signor AS UC, notificato in forma esecutiva ad istanza del ridetto signor UC in data 9 novembre 2021 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 21 gennaio 2022;
- del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia il 15 ottobre 2021 in relazione al capo di condanna del Comune di Grumo Appula al pagamento di euro 138,00 (di cui euro 38,50 per spese ed euro 100,00 per compenso, oltre IVA e CPA in favore dell’avv. GI TA, in qualità di procuratore antistatario, notificato in forma esecutiva ad istanza del ridetto avv. TA in data 2 novembre 2021 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 2 gennaio 2022;
- sulla sentenza n. 2197/2021 emessa dal Tribunale di Bari in data 8 giugno 2021, in relazione al capo di condanna del Comune di Grumo Appula “ alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro 150,00 per spese vive ed euro 750,00 per compenso professionale, oltre 15%, iva e cap ”, con distrazione in favore dell’avv. GI TA, in qualità di procuratore antistatario, notificata in forma esecutiva ad istanza del ridetto avv. TA in data 22 ottobre 2021 e passata in giudicato come da attestazione della competente Cancelleria in data 2 dicembre 2021.
Il Comune di Grumo Appula, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Nel caso di specie, legittimamente i ricorrenti si sono rivolti al Giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo a fronte di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Giudice di Pace di Gravina e di una sentenza del Tribunale di Bari passata in giudicato, al fine di ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alle statuizioni in oggetto.
Dagli atti di causa, infatti, non risulta che l'Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al decreto e alla sentenza in epigrafe, nonostante la rituale notifica e la decorrenza del termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, oltre il quale può procedersi ad esecuzione forzata.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Grumo Appula di provvedere in conformità a quanto statuito dal decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Grumo Appula e dalla sentenza del Tribunale di Bari, in epigrafe meglio specificati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza della medesima, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro funzionario del suo Ufficio, il quale, decorso il suddetto termine di sessanta giorni, provvederà all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di trenta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in via equitativa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Grumo Appula al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
ON TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TE | ON PA |
IL SEGRETARIO