Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 708
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per mancata considerazione della domiciliazione

    La Corte ha ritenuto che la domiciliazione sia irrilevante e non possa sostituire un luogo fisico di esercizio dell'attività. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova della sua operatività o dei rapporti con lo studio di domiciliazione.

  • Accolto
    Legittimità dell'atto di cancellazione

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia contestato l'assenza di utenze e immobili e che, pur avendo prodotto un bilancio, questo attestasse una sostanziale inoperatività. Inoltre, la ricorrente non ha presentato dichiarazioni dei redditi e modello IRAP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 708
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 708
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo