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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZ. P.IVA n. TNLT1500001672025 PARTITA IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento n. DEA TNLT150000167/2025 di cancellazione della partita iva, notificato in dato 29 luglio 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4608/2025 R.G.R.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto della domiciliazione della stessa presso lo studio Società_1 s.r.l. e, dunque, non era vero che la stessa non avesse alcuna sede.
Rilevava di avere regolarmente depositato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, fosse pienamente operativa, tanto da avere emesso e ricevuto plurime fatture con relativi pagamenti e che aveva regolarmente trasmesso telematicamente i modelli di liquidazioni iva per i periodi dal I trimestre 2024 al I trimestre 2025 compresi.
Richiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come l'atto impugnato fosse del tutto motivato, in quanto l'Ufficio ha chiaramente evidenziato le ragioni alla base del provvedimento di cancellazione della partita iva della ricorrente, in quanto, in sostanza, soggetto privo di sede legale e di esercizio, di alcuna utenza intestata, di disponibilità di immobili e non aveva presentato bilanci di esercizio.
Riteneva del tutto irrilevante la domiciliazione della ricorrente presso lo studio Società_1 s.r.l., anche per mancanza di prova sul punto e rilevava come il bilancio presentato per il 2024 dimostrasse un'attività pressochè inesistente.
Rilavava infine come, al di là delle trasmissioni di alcune liquidazioni periodiche iva, non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi, né il prescritto modello IRAP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il provvedimento di cancellazione della partita iva della ricorrente, notificato in dato 29 luglio 2025, è stato emesso ex art. 35, comma 15 bis, d.p.r. 633/1972, in virtù del quale l'Agenzia delle Entrate, dopo l'attribuzione dii un numero di partita iva, deve effettuare controlli per individuare eventuali elementi di rischio.
L'atto impugnato è compiutamente ed esaustivamente motivato.
L'Agenzia delle Entrate infatti ha chiaramente esplicitato le criticità a carico della ricorrente, evidenziando come la stessa fosse priva di sede legale e di esercizio, di alcuna utenza intestata, di disponibilità di immobili e non aveva presentato bilanci di esercizio.
La ricorrente nulla ha eccepito circa l'assenza di utenze e della mancanza di disponibilità, a qualsiasi titolo, di immobili.
La domiciliazione presso lo studio Società_1 s.r.l., peraltro meramente asserita dalla ricorrente, che non ha fornito alcuna prova circa i rapporti con tale studio, sarebbe comunque irrilevante, in quanto una domiciliazione non può sostituire un luogo fisica ove un soggetto eserciti la sua attività.
Parimenti la ricorrente ha soltanto riferito di essere stata operativa, emettendo e ricevendo fatture ed effettuando pagamenti, ma, anche su questo punto, non ha prodotto alcuna documentazione.
Essa ha effettivamente prodotto un bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, ma i dati emergenti dallo stesso, come peraltro indicati nelle controdeduzioni dell'Ufficio, attestano la sostanziale inoperatività della società.
La ricorrente, inoltre, non ha presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi, né modello Irap.
Tutti gli elementi suindicati attestano dunque la legittimità dell'atto impugnato, essendovi seri e concreti profili di rischio a carico della ricorrente.
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.200,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 onnicomprensivi.
Milano 17/02/2026
il giudice Dott. Enrico Pavone
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZ. P.IVA n. TNLT1500001672025 PARTITA IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento n. DEA TNLT150000167/2025 di cancellazione della partita iva, notificato in dato 29 luglio 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia.
Il ricorso veniva iscritto con n. 4608/2025 R.G.R.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto della domiciliazione della stessa presso lo studio Società_1 s.r.l. e, dunque, non era vero che la stessa non avesse alcuna sede.
Rilevava di avere regolarmente depositato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, fosse pienamente operativa, tanto da avere emesso e ricevuto plurime fatture con relativi pagamenti e che aveva regolarmente trasmesso telematicamente i modelli di liquidazioni iva per i periodi dal I trimestre 2024 al I trimestre 2025 compresi.
Richiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato.
Osservava come l'atto impugnato fosse del tutto motivato, in quanto l'Ufficio ha chiaramente evidenziato le ragioni alla base del provvedimento di cancellazione della partita iva della ricorrente, in quanto, in sostanza, soggetto privo di sede legale e di esercizio, di alcuna utenza intestata, di disponibilità di immobili e non aveva presentato bilanci di esercizio.
Riteneva del tutto irrilevante la domiciliazione della ricorrente presso lo studio Società_1 s.r.l., anche per mancanza di prova sul punto e rilevava come il bilancio presentato per il 2024 dimostrasse un'attività pressochè inesistente.
Rilavava infine come, al di là delle trasmissioni di alcune liquidazioni periodiche iva, non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi, né il prescritto modello IRAP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il provvedimento di cancellazione della partita iva della ricorrente, notificato in dato 29 luglio 2025, è stato emesso ex art. 35, comma 15 bis, d.p.r. 633/1972, in virtù del quale l'Agenzia delle Entrate, dopo l'attribuzione dii un numero di partita iva, deve effettuare controlli per individuare eventuali elementi di rischio.
L'atto impugnato è compiutamente ed esaustivamente motivato.
L'Agenzia delle Entrate infatti ha chiaramente esplicitato le criticità a carico della ricorrente, evidenziando come la stessa fosse priva di sede legale e di esercizio, di alcuna utenza intestata, di disponibilità di immobili e non aveva presentato bilanci di esercizio.
La ricorrente nulla ha eccepito circa l'assenza di utenze e della mancanza di disponibilità, a qualsiasi titolo, di immobili.
La domiciliazione presso lo studio Società_1 s.r.l., peraltro meramente asserita dalla ricorrente, che non ha fornito alcuna prova circa i rapporti con tale studio, sarebbe comunque irrilevante, in quanto una domiciliazione non può sostituire un luogo fisica ove un soggetto eserciti la sua attività.
Parimenti la ricorrente ha soltanto riferito di essere stata operativa, emettendo e ricevendo fatture ed effettuando pagamenti, ma, anche su questo punto, non ha prodotto alcuna documentazione.
Essa ha effettivamente prodotto un bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, ma i dati emergenti dallo stesso, come peraltro indicati nelle controdeduzioni dell'Ufficio, attestano la sostanziale inoperatività della società.
La ricorrente, inoltre, non ha presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi, né modello Irap.
Tutti gli elementi suindicati attestano dunque la legittimità dell'atto impugnato, essendovi seri e concreti profili di rischio a carico della ricorrente.
Stante la totale soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.200,00 onnicomprensivi.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 onnicomprensivi.
Milano 17/02/2026
il giudice Dott. Enrico Pavone