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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151/2022 R. G. vertente tra in persona del legale rappresentante , P. IVA: , e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via S. Andrea n. 22 presso lo studio dell'avv. Biagio
PA (con PEC indicata) che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTI contro in persona del procuratore speciale dr. , c.f.: Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA: rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana Cipolla e Antonio P.IVA_2 P.IVA_3
TO (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerbino
Alessandra, in Catania (CT), viale Ionio n. 65,
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f., P. IVA. e numero di Controparte_3 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: , e, per essa, P.IVA_4 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore dr. c.f., P. IVA e Iscrizione nel CP_5
Registro delle Imprese di Roma: , quale mandataria con rappresentanza - in forza di P.IVA_5 procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 21 settembre Persona_1
2016 - di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6
c.f., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di Treviso: ora P.IVA_6 [...]
[...
[...] giusta atto di fusione per incorporazione del Notaio Controparte_7
di Conegliano in data 26 ottobre 2020, a sua volta mandataria con rappresentanza di Persona_2
per procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Controparte_8 Persona_1 di Pordenone del 21 settembre 2016, elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele
Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura alle liti autenticata in Notar il 20 giugno 2018 Persona_3
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_9
APPELLATA contumace
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1179/2021 del 23 novembre 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2022 in persona del legale Parte_1 rappresentante , e hanno impugnato davanti a questa Corte, nei Parte_2 Parte_3 confronti della successore a titolo universale di Controparte_10 Controparte_11 per incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_8 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da (mandataria di Controparte_4
, nonché anche per la correzione dell'errore materiale, Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., la sentenza Controparte_12 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato l'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. 67/2017 del 10 febbraio 2017, che gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'allora e, per essa, quale Controparte_11 procuratrice, della somma di € 104.912,21, oltre accessori e spese Controparte_12 legali, quale debito derivante dalla sommatoria del saldo negativo del rapporto di conto corrente n.
5888 - già intestato a -, pari ad € 16.555,29, con l'importo di € 88.356,92, quale Parte_1 rimborso del contratto di finanziamento n. 60424 del 28 febbraio 2012, e ha condannato gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore di nonché di Controparte_12
(rispettivamente liquidate come in dispositivo). Controparte_10
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, fossero accertate la nullità parziale della fideiussione prestata da e la decadenza del creditore ex art 1957 c.c. da ogni azione nei suoi confronti, Parte_3
2 con conseguente liberazione dello stesso, per l'effetto revocando nei di lui confronti il decreto ingiuntivo e ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui suoi beni immobili. In subordine, hanno chiesto che, in mancanza di totale liberazione del fideiussore, fossero accertate e dichiarate la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della fideiussione medesima, con conseguente liberazione del e con revoca del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti, ordinando la cancellazione Pt_1 dell'ipoteca iscritta sui suoi beni immobili;
hanno chiesto, altresì, l'accoglimento delle domande risarcitorie dal proposte e non esaminate dal Tribunale, condannando le convenute a Pt_1 pagare, a titolo risarcitorio, in favore del predetto, una somma pari a quella di eventuale condanna o altra determinata anche equitativamente dalla Corte.
In via istruttoria hanno chiesto, ove necessario, la rimessione in termini per il deposito della memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2, nonché l'acquisizione di informazioni dal Ministero o l'ammissione di c.t.u. per verificare il funzionamento del sistema informatico del PCT alla data 29 aprile 2019 (in riferimento alla memoria depositata ed alla terza PEC non pervenuta in quel deposito)
e, ancora, l'escussione di prova testimoniale.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3 giugno 2022 si è costituita
[...] già , resistendo all'appello, di cui ha eccepito Controparte_13 Controparte_10 preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, così come delle richieste istruttorie.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 7 giugno 2022 si è costituita e, per essa, Controparte_8 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore dr. quale mandataria con CP_5 rappresentanza di ora Controparte_6 [...]
a sua volta mandataria di resistendo all'appello, di Controparte_7 Controparte_8 cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Benché ritualmente citata, non si è costituita in persona Controparte_9 del legale rappresentante p. t., di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza della Corte del 6 marzo 2025.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata per la precisazione delle
3 conclusioni l'udienza del 10 luglio 2023, differita poi, a seguito di variazione tabellare, al 4 marzo
2025.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., stante la richiesta di
[...]
(per essa – l'unica che ha depositato note scritte - volta ad ottenere CP_8 Controparte_4 un differimento al fine di formalizzare accordo transattivo, il procedimento è stato aggiornato al 24 giugno 2025.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare, nessuna delle parti costituite – cui era stato regolarmente comunicato il relativo provvedimento – ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato alle parti, con provvedimento del 4 luglio 2025, un nuovo termine perentorio
(2 dicembre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.p.c.,
Entro detta data nessuna delle parti costituite ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 24 giugno 2025, né per quella del 2 dicembre 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_2
, e con citazione notificata il 24 febbraio 2022 nei confronti della
[...] Parte_3
(successore a titolo universale di per Controparte_10 Controparte_11 incorporazione), oggi in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, di in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da Controparte_8
4 (mandataria di , nonché nei confronti, Controparte_4 Controparte_6 anche per la correzione dell'errore materiale, di in Controparte_12 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n.
1179/2021 del 23 novembre 2021, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151/2022 R. G. vertente tra in persona del legale rappresentante , P. IVA: , e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_3 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G., via S. Andrea n. 22 presso lo studio dell'avv. Biagio
PA (con PEC indicata) che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
APPELLANTI contro in persona del procuratore speciale dr. , c.f.: Controparte_1 Controparte_2
, P.IVA: rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana Cipolla e Antonio P.IVA_2 P.IVA_3
TO (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerbino
Alessandra, in Catania (CT), viale Ionio n. 65,
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f., P. IVA. e numero di Controparte_3 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: , e, per essa, P.IVA_4 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore dr. c.f., P. IVA e Iscrizione nel CP_5
Registro delle Imprese di Roma: , quale mandataria con rappresentanza - in forza di P.IVA_5 procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 21 settembre Persona_1
2016 - di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6
c.f., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di Treviso: ora P.IVA_6 [...]
[...
[...] giusta atto di fusione per incorporazione del Notaio Controparte_7
di Conegliano in data 26 ottobre 2020, a sua volta mandataria con rappresentanza di Persona_2
per procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Controparte_8 Persona_1 di Pordenone del 21 settembre 2016, elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele
Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura alle liti autenticata in Notar il 20 giugno 2018 Persona_3
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_9
APPELLATA contumace
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1179/2021 del 23 novembre 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari.
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SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2022 in persona del legale Parte_1 rappresentante , e hanno impugnato davanti a questa Corte, nei Parte_2 Parte_3 confronti della successore a titolo universale di Controparte_10 Controparte_11 per incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_8 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da (mandataria di Controparte_4
, nonché anche per la correzione dell'errore materiale, Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., la sentenza Controparte_12 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato l'opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. 67/2017 del 10 febbraio 2017, che gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'allora e, per essa, quale Controparte_11 procuratrice, della somma di € 104.912,21, oltre accessori e spese Controparte_12 legali, quale debito derivante dalla sommatoria del saldo negativo del rapporto di conto corrente n.
5888 - già intestato a -, pari ad € 16.555,29, con l'importo di € 88.356,92, quale Parte_1 rimborso del contratto di finanziamento n. 60424 del 28 febbraio 2012, e ha condannato gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore di nonché di Controparte_12
(rispettivamente liquidate come in dispositivo). Controparte_10
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, fossero accertate la nullità parziale della fideiussione prestata da e la decadenza del creditore ex art 1957 c.c. da ogni azione nei suoi confronti, Parte_3
2 con conseguente liberazione dello stesso, per l'effetto revocando nei di lui confronti il decreto ingiuntivo e ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta sui suoi beni immobili. In subordine, hanno chiesto che, in mancanza di totale liberazione del fideiussore, fossero accertate e dichiarate la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della fideiussione medesima, con conseguente liberazione del e con revoca del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti, ordinando la cancellazione Pt_1 dell'ipoteca iscritta sui suoi beni immobili;
hanno chiesto, altresì, l'accoglimento delle domande risarcitorie dal proposte e non esaminate dal Tribunale, condannando le convenute a Pt_1 pagare, a titolo risarcitorio, in favore del predetto, una somma pari a quella di eventuale condanna o altra determinata anche equitativamente dalla Corte.
In via istruttoria hanno chiesto, ove necessario, la rimessione in termini per il deposito della memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2, nonché l'acquisizione di informazioni dal Ministero o l'ammissione di c.t.u. per verificare il funzionamento del sistema informatico del PCT alla data 29 aprile 2019 (in riferimento alla memoria depositata ed alla terza PEC non pervenuta in quel deposito)
e, ancora, l'escussione di prova testimoniale.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 3 giugno 2022 si è costituita
[...] già , resistendo all'appello, di cui ha eccepito Controparte_13 Controparte_10 preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, così come delle richieste istruttorie.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 7 giugno 2022 si è costituita e, per essa, Controparte_8 Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore dr. quale mandataria con CP_5 rappresentanza di ora Controparte_6 [...]
a sua volta mandataria di resistendo all'appello, di Controparte_7 Controparte_8 cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Benché ritualmente citata, non si è costituita in persona Controparte_9 del legale rappresentante p. t., di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza della Corte del 6 marzo 2025.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022 -, è stata fissata per la precisazione delle
3 conclusioni l'udienza del 10 luglio 2023, differita poi, a seguito di variazione tabellare, al 4 marzo
2025.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., stante la richiesta di
[...]
(per essa – l'unica che ha depositato note scritte - volta ad ottenere CP_8 Controparte_4 un differimento al fine di formalizzare accordo transattivo, il procedimento è stato aggiornato al 24 giugno 2025.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare, nessuna delle parti costituite – cui era stato regolarmente comunicato il relativo provvedimento – ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato alle parti, con provvedimento del 4 luglio 2025, un nuovo termine perentorio
(2 dicembre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.p.c.,
Entro detta data nessuna delle parti costituite ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 24 giugno 2025, né per quella del 2 dicembre 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_2
, e con citazione notificata il 24 febbraio 2022 nei confronti della
[...] Parte_3
(successore a titolo universale di per Controparte_10 Controparte_11 incorporazione), oggi in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, di in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da Controparte_8
4 (mandataria di , nonché nei confronti, Controparte_4 Controparte_6 anche per la correzione dell'errore materiale, di in Controparte_12 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n.
1179/2021 del 23 novembre 2021, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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