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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4858/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3291 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3291/2025- notificato in data
29.7.2025 – emesso per il recupero dell'imposta IMU relativa all'anno 2020.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il convenuto ente comunale, il quale, premesso che la ricorrente, preso atto della rettifica dell'avviso di accertamento impugnato, aveva fornito copia della contabile del versamento effettuato, chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con memoria illustrativa, la contribuente si associava alle conclusioni formalizzate dal Comune di Salerno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, entrambe le parti costituite instavano per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, rappresentando che, a seguito della rettifica dell'avviso di accertamento impugnato, la ricorrente aveva provveduto a versare l'importo dovuto a titolo di IMU-anno 2020.
In ragione di ciò, non può non ritenersi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4858/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3291 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3291/2025- notificato in data
29.7.2025 – emesso per il recupero dell'imposta IMU relativa all'anno 2020.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il convenuto ente comunale, il quale, premesso che la ricorrente, preso atto della rettifica dell'avviso di accertamento impugnato, aveva fornito copia della contabile del versamento effettuato, chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Con memoria illustrativa, la contribuente si associava alle conclusioni formalizzate dal Comune di Salerno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, entrambe le parti costituite instavano per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, rappresentando che, a seguito della rettifica dell'avviso di accertamento impugnato, la ricorrente aveva provveduto a versare l'importo dovuto a titolo di IMU-anno 2020.
In ragione di ciò, non può non ritenersi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.