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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6228/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Palazzo Di Citta' 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220021584786502 IMU 2013
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Palazzo Di Citta' 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Acireale - Palazzo Di Citta' 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011335546502 IMU 2015
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Palazzo Di Citta' 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/001086 IMU 2013
- RUOLO n. 2024/001585 IMU 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
Il Collegio fa presente al difensore del ricorrente che sussite la possibilità che la causa venga decisa con sentenza in forma semplificata sussitendone i presuposti di legge.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1 impugnava le cartelle esattoriali notificate in data 21/07/2025 e 07/07/2025, ai nn. 293 2022 0021584786 502 (Ruolo n. 2022/001086, reso esecutivo il 22/12/2021) per IMU anno 2013 per Euro 2.944,88 notificata il giorno 07.Luglio 2025; Ente impositore Comune di Aci Castello e n. 293 2024 0011335546 502
(Ruolo n. 2024/001585, reso esecutivo il 10/03/2024) per IMU anno 2015, per Euro 2.655,88 notificata in data 21 Luglio 2025 Ente impositore Comune di Acireale.
Riferiva che giusto Testamento Pubblico Rep n. 4082 Racc n.2548, la Chiesa_1 di Acireale veniva nominata erede universale di Nominativo_2 ad eccezione dei singoli legati specificati alla pagina otto del suddetto testamento pubblico come ripreso alla pagina 9 del medesimo testamento olografo.
Nessun avviso di accertamento le era stato notificato in relazione alla pretesa tributaria impugnata.
Eccepiva l'insussistenza della pretesa non essendo erede della de cuius.
Si costituivano il Comune di Acireale e il Comune di Aci Castello i quali confermavano che l'unico soggetto passivo dell'Imu non versata da parte della de cuius era la Chiesa_1 di Acireale, nei confronti della quale erano stati emessi gli avvisi di accertamento - successivi alla data di decesso della contribuente – mentre invece le cartelle di pagamento risultavano erroneamente emesse solo nei confronti di altri soggetti.
Documentavano, altresì di aver chiesto al concessionario di stralciare la posizione della ricorrente.
Resiste DE.
Il ricorso è fondato
La impugnazione delle cartelle è tempestiva.
Come confermato da entrambi gli enti impositori la pretesa tributaria doveva essere rivolta all'erede e non alla legataria, alla quale non era stato nemmeno notificato l'avviso di accertamento. Erroneamente, dunque
DE ha notificato la cartelle oggetto della impugnazione.
Il ricorso deve essere, pertanto accolto.
Le spese processuali devono essere poste a carico di DE e compensate quelle con i Comuni di Acireale
e di Aci Castello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna DE al pagamento delle spese processuali che liquida in €1000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese processuali con i Comuni di Acireale e di Aci Castello.
Catania 26.1.2026
Il Presidente relatore
IA M. IN
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente e Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6228/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Palazzo Di Citta' 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220021584786502 IMU 2013
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Palazzo Di Citta' 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Acireale - Palazzo Di Citta' 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011335546502 IMU 2015
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Palazzo Di Citta' 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/001086 IMU 2013
- RUOLO n. 2024/001585 IMU 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
Il Collegio fa presente al difensore del ricorrente che sussite la possibilità che la causa venga decisa con sentenza in forma semplificata sussitendone i presuposti di legge.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1 impugnava le cartelle esattoriali notificate in data 21/07/2025 e 07/07/2025, ai nn. 293 2022 0021584786 502 (Ruolo n. 2022/001086, reso esecutivo il 22/12/2021) per IMU anno 2013 per Euro 2.944,88 notificata il giorno 07.Luglio 2025; Ente impositore Comune di Aci Castello e n. 293 2024 0011335546 502
(Ruolo n. 2024/001585, reso esecutivo il 10/03/2024) per IMU anno 2015, per Euro 2.655,88 notificata in data 21 Luglio 2025 Ente impositore Comune di Acireale.
Riferiva che giusto Testamento Pubblico Rep n. 4082 Racc n.2548, la Chiesa_1 di Acireale veniva nominata erede universale di Nominativo_2 ad eccezione dei singoli legati specificati alla pagina otto del suddetto testamento pubblico come ripreso alla pagina 9 del medesimo testamento olografo.
Nessun avviso di accertamento le era stato notificato in relazione alla pretesa tributaria impugnata.
Eccepiva l'insussistenza della pretesa non essendo erede della de cuius.
Si costituivano il Comune di Acireale e il Comune di Aci Castello i quali confermavano che l'unico soggetto passivo dell'Imu non versata da parte della de cuius era la Chiesa_1 di Acireale, nei confronti della quale erano stati emessi gli avvisi di accertamento - successivi alla data di decesso della contribuente – mentre invece le cartelle di pagamento risultavano erroneamente emesse solo nei confronti di altri soggetti.
Documentavano, altresì di aver chiesto al concessionario di stralciare la posizione della ricorrente.
Resiste DE.
Il ricorso è fondato
La impugnazione delle cartelle è tempestiva.
Come confermato da entrambi gli enti impositori la pretesa tributaria doveva essere rivolta all'erede e non alla legataria, alla quale non era stato nemmeno notificato l'avviso di accertamento. Erroneamente, dunque
DE ha notificato la cartelle oggetto della impugnazione.
Il ricorso deve essere, pertanto accolto.
Le spese processuali devono essere poste a carico di DE e compensate quelle con i Comuni di Acireale
e di Aci Castello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna DE al pagamento delle spese processuali che liquida in €1000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese processuali con i Comuni di Acireale e di Aci Castello.
Catania 26.1.2026
Il Presidente relatore
IA M. IN