Art. 7. 1. Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.
2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.
(( 2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 . ))
2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.
(( 2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363 , e 24 ottobre 1984, n. 947 . ))