TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 12852/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LANGELLA FABRIZIO ricorrente contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
convenuta - contumace
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da ricorso e verbale d'udienza del 14/10/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 10, D.Lgs. 150/2011, del 22/10/2024, parte ricorrente ha dedotto quanto segue: i) di avere inoltrato in data 17/8/2024 alla società convenuta un'istanza di accesso ex art. 15 Regolamento U.E. 2016/679 (cd. GDPR) in merito all'attività di trattamento dei dati personali dell'istante effettuata dalla società (doc. 1); CP_1
ii) nonostante la corretta ricezione della missiva (doc. 2-3), la convenuta ha omesso di riscontrare la richiesta entro il termine di legge in violazione dell'art. 12 GDPR. In conclusione, il ricorrente ha chiesto accertarsi la violazione del combinato disposto degli artt. 12 e 15 GDPR e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a fornire riscontro all'istanza con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiarata al contumacia della convenuta non comparsa, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna all'esito della quale il giudice adito ha pronunciato la presente sentenza.
* * *
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Parte ricorrente ha agito per fare accertare l'inadempimento della convenuta a quanto previsto dagli artt. 15 e 12 GDPR.
Ebbene, a norma dell'art. 15: “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e […] di ottenere l'accesso ai dati personali” e alle informazioni di cui alle lettere da a) a h) della medesima disposizione.
Ai sensi dell'art. 12, paragrafi 2 e 3: “Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 […]. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo
e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste”.
Il combinato disposto di tali norme delinea un sistema autonomo di accesso agli atti in materia di tutela della privacy in forza del quale l'interessato inoltra la richiesta di accesso e il titolare del trattamento è perciò solo tenuto a fornire un riscontro entro il termine di un mese salvo proroga, eventualmente motivata dalla necessità di acquisire informazioni sull'identità dell'interessato (paragrafo 6), ovvero comunicazione circa l'impossibilità di ottemperare alla richiesta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “l'art. 12 del Reg. UE n. 679/2016 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al pag. 2/4 richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato [essendo] il destinatario dell'istanza di accesso ai dati a dover essere considerato onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso o meno dei predetti dati personali e non può invece ritenersi l'istante onerato della prova di tale circostanza fattuale” (cfr. Cass.
Civ. n. 9313/2023).
Il perimetro delle informazioni oggetto di ostensione è individuato dall'elenco di cui allo stesso art. 15, paragrafo 1, GDPR oggetto di un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza euro-unitaria (cfr. CGUE Cause C-487/21 e C-579/21).
Nel caso di specie, a fronte dell'istanza di accesso formalizzata dal ricorrente in data
17/8/2024 (doc. 1-3) alcun riscontro è pervenuto da parte della società convenuta in palese violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
In conclusione, il ricorso va accolto e, accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi su di essa gravati ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR, quest'ultima va condannata a fornire, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, formale riscontro all'istanza di accesso del 17/8/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per una causa di valore indeterminabile in relazione alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara l'inadempimento della società convenuta agli obblighi su di essa gravati ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR;
per l'effetto, condanna la convenuta a fornire riscontro all'istanza del 17/8/2024 entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.756,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€
602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per pag. 3/4 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Brescia, lì 14/10/2025.
Il giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 12852/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LANGELLA FABRIZIO ricorrente contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
convenuta - contumace
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da ricorso e verbale d'udienza del 14/10/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 10, D.Lgs. 150/2011, del 22/10/2024, parte ricorrente ha dedotto quanto segue: i) di avere inoltrato in data 17/8/2024 alla società convenuta un'istanza di accesso ex art. 15 Regolamento U.E. 2016/679 (cd. GDPR) in merito all'attività di trattamento dei dati personali dell'istante effettuata dalla società (doc. 1); CP_1
ii) nonostante la corretta ricezione della missiva (doc. 2-3), la convenuta ha omesso di riscontrare la richiesta entro il termine di legge in violazione dell'art. 12 GDPR. In conclusione, il ricorrente ha chiesto accertarsi la violazione del combinato disposto degli artt. 12 e 15 GDPR e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a fornire riscontro all'istanza con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiarata al contumacia della convenuta non comparsa, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna all'esito della quale il giudice adito ha pronunciato la presente sentenza.
* * *
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Parte ricorrente ha agito per fare accertare l'inadempimento della convenuta a quanto previsto dagli artt. 15 e 12 GDPR.
Ebbene, a norma dell'art. 15: “L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e […] di ottenere l'accesso ai dati personali” e alle informazioni di cui alle lettere da a) a h) della medesima disposizione.
Ai sensi dell'art. 12, paragrafi 2 e 3: “Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 […]. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo
e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste”.
Il combinato disposto di tali norme delinea un sistema autonomo di accesso agli atti in materia di tutela della privacy in forza del quale l'interessato inoltra la richiesta di accesso e il titolare del trattamento è perciò solo tenuto a fornire un riscontro entro il termine di un mese salvo proroga, eventualmente motivata dalla necessità di acquisire informazioni sull'identità dell'interessato (paragrafo 6), ovvero comunicazione circa l'impossibilità di ottemperare alla richiesta.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “l'art. 12 del Reg. UE n. 679/2016 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al pag. 2/4 richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato [essendo] il destinatario dell'istanza di accesso ai dati a dover essere considerato onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso o meno dei predetti dati personali e non può invece ritenersi l'istante onerato della prova di tale circostanza fattuale” (cfr. Cass.
Civ. n. 9313/2023).
Il perimetro delle informazioni oggetto di ostensione è individuato dall'elenco di cui allo stesso art. 15, paragrafo 1, GDPR oggetto di un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza euro-unitaria (cfr. CGUE Cause C-487/21 e C-579/21).
Nel caso di specie, a fronte dell'istanza di accesso formalizzata dal ricorrente in data
17/8/2024 (doc. 1-3) alcun riscontro è pervenuto da parte della società convenuta in palese violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.
In conclusione, il ricorso va accolto e, accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi su di essa gravati ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR, quest'ultima va condannata a fornire, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, formale riscontro all'istanza di accesso del 17/8/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 per una causa di valore indeterminabile in relazione alle sole fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara l'inadempimento della società convenuta agli obblighi su di essa gravati ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR;
per l'effetto, condanna la convenuta a fornire riscontro all'istanza del 17/8/2024 entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.756,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€
602,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per pag. 3/4 spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Brescia, lì 14/10/2025.
Il giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4