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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1034/2023 R.G., da di (p.iva , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ranieri - appellante contro p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitry Conte - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3183/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 21.11.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 07 ottobre 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce, decidendo in ordine all'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n.3411/2017 del 09.12.2017, ha così Controparte_2 deciso: “dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la
[...]
a corrispondere, in favore della la Parte_3 Controparte_1 somma di euro 61.854,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
condanna la a rifondere alla Parte_3 [...]
le spese di lite che quantifica in complessivi euro 7.052,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dimitry Conte”.
Il decreto, recante ingiunzione per la somma di euro 61.854,00, oltre interessi e spese legali, traeva origine dal mancato pagamento di una serie di fatture emesse da e aventi ad oggetto il canone mensile per il noleggio di 78 Controparte_1 contenitori criogeni VRV. La proponeva opposizione, Controparte_2 lamentando la carenza di legittimazione passiva, in quanto le fatture alla base del decreto erano state emesse nei confronti della ditta , soggetto del tutto CP_2 diverso dall'intimata e opponente.
La costituendosi, chiedeva che venisse dichiarata Controparte_1
l'estromissione dal giudizio della identificata quale soggetto Controparte_2 intimato per mero errore materiale, e di essere autorizzata a chiamare in causa la
; nel merito ribadiva la piena fondatezza della Parte_3 propria pretesa creditoria. Il primo giudice, dunque, con ordinanza del 18.09.2018, dichiarava l'estromissione della e disponeva la chiamata in Controparte_2 causa della , con conseguente prosecuzione del giudizio tra CP_2 quest'ultima e l'originaria intimante, . Controparte_1
2.-Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale, con sentenza n. 3183 del 21.11.2023, ritenuta provata la consegna dei contenitori oggetto delle fatture rimaste impagate e accertata la piena fondatezza della pretesa creditoria, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava, Controparte_2 altresì, la al pagamento della somma di euro Parte_3
61.854,00 in favore della nonché delle spese di lite quantificate in Controparte_1 euro 7.052,00.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello la Parte_3
, la quale ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che
[...] verranno più avanti esaminati.
pag. 2/11 4.-Con comparsa depositata in data 18.09.2024, si è costituita Controparte_1 rilevando l'infondatezza del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 07.10.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
4.1 -Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui autorizzava l'attuale appellata alla chiamata in causa del terzo,
[...]
, deducendo che quest'ultimo era soggetto totalmente Parte_3 estraneo al procedimento monitorio. L'opposto può essere autorizzato a chiamare in causa un terzo solo quando il suo interesse è sorto a seguito delle difese svolte da controparte e non per rimediare ad un errore di identificazione del soggetto obbligato.
Più precisamente, l'appellante sostiene che la chiamata in causa del terzo viene autorizzata ai sensi degli artt. 269 terzo comma e 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare in causa un soggetto terzo quando ritenga ad esso comune la causa o dal quale pretende di essere garantita;
in ogni altro caso, si tratterebbe di una domanda totalmente nuova e dunque inammissibile.
4.2 - Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia formato il proprio convincimento sulla base di quanto emerso in sede di deposizione testimoniale di , nonostante detta prova fosse inammissibile. In Testimone_1 particolare, la prova non doveva essere assunta, non avendo l'opposto provveduto alle citazioni testimoniali nei termini di legge;
nè l'ordinanza di rimessione in termini può ritenersi legittima, essendo del tutto priva di motivazione;
la citazione testimoniale nei confronti del non conteneva gli elementi essenziali necessari per la sua Tes_1 precisa identificazione, essendovi riportata un'indicazione imprecisa del nome (
[...] in luogo di ), del domicilio e della residenza;
Tes_1 Testimone_1 infine, dal contenuto della testimonianza di quest'ultimo, il quale dichiarava di essere stato proprietario della società opposta sino agli inizi del 2015, emergeva che lo stesso non poteva essere sentito quale testimone, rivestendo la qualità di parte processuale, dato l'evidente collegamento con la persona giuridica in virtù di un rapporto di immedesimazione organica. pag. 3/11 4.3 - Con il terzo motivo di appello, l'impugnante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto valore di fictio confessione alla mancata presentazione del rappresentante della cui era stato deferito l'interrogatorio formale. CP_2
L'appellante evidenzia che detta circostanza deve essere valutata nel caso specifico e al pari degli altri elementi probatori, non potendo derivare da questa, in via automatica,
l'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
4.4 - Con il quarto motivo, il deducente si duole del fatto che il giudice non ha tenuto in reale conto quanto affermato dall'unico teste escusso, il quale ha riferito di ricordare che i contenitori fossero stati consegnati al , ma di non Parte_3 ricordarne né il numero, né il prezzo, né se fossero stati restituiti: dal contenuto della deposizione alcun elemento emergerebbe circa la fondatezza della pretesa creditoria.
4.5 - Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante censura l'errata condanna alle spese derivante dall'errata decisione nel merito.
** ** **
5. - Il primo motivo di censura deve ritenersi infondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la chiamata in causa del terzo, da parte della CP_1
[...
odierna appellata, fosse stata ritualmente formulata a norma dell'art. 269, comma
3, c.p.c., a mente del quale l'attore può chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, ove tale interesse sia sorto dalle difese svolte dal convenuto. Come
è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur istaurando un ordinario giudizio di cognizione ad iniziativa dell'ingiunto, non determina una inversione delle posizioni processuali delle parti: l'ingiunto/opponente, infatti, resta convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore/opposto è attore in senso sostanziale. Per tale ragione, dunque, risulta a quest'ultimo applicabile il disposto del comma 3 dell'art. 269 c.p.c. .
La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale tesi, stabilendo che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da pag. 4/11 parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., ma il terzo comma, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che
l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.” (Cfr. Cass., n.25499/2021).
Chiarito che, dal punto di vista strettamente processuale, la chiamata in causa del terzo è ammissibile ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c., occorre scrutinare l'ulteriore doglianza dell'appellante, secondo cui le richiamate disposizioni sarebbero applicabili soltanto nell'ipotesi in cui l'esigenza dell'attore di coinvolgere un terzo estraneo al processo sorga dalle difese del convenuto e non, invece, quando, come nel caso di specie, lo stesso attore abbia errato nell'individuare il soggetto obbligato.
In proposito, è necessario effettuare alcune precisazioni. In primo luogo, nell'ipotesi considerata, il terzo chiamato in causa, vale a dire Parte_3
, è l'effettivo destinatario delle fatture prodotte a fondamento del
[...] decreto ingiuntivo. Ne consegue, quindi, che lo stesso può essere correttamente inteso come soggetto a cui la causa è comune, in virtù di quanto stabilito dall'art. 106
c.p.c.. In secondo luogo, appare evidentemente plausibile che l'indicazione della in luogo di , sia stata frutto Controparte_2 Controparte_3 di un mero errore materiale, come sostenuto dal creditore opposto e come riconosciuto dal primo giudice nell'ordinanza del 18.9.2018, stante l'omonimia delle ragioni sociali, l'identità della sede legale delle due società, nonché i rapporti intercorsi tra le stesse (viene in rilievo il contratto di cessione di ramo d'azienda, evocato dallo stesso opponente ). CP_2
Neppure appare meritevole di accoglimento l'argomento dell'appellante, secondo il quale il creditore opposto, con la chiamata in causa del terzo, avrebbe introdotto una domanda nuova, come tale, inammissibile.
Sul punto, correttamente il Tribunale ha valorizzato la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, teso a definire il rapporto intercorrente tra le parti, escludendo l'inammissibilità di ogni qualsivoglia domanda rivolta nei confronti di terzi soggetti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che tali eventuali domande non sono vietate ma restano soltanto soggette alle regole processuali e alle pag. 5/11 preclusioni previste per il giudizio ordinario. Si aggiunga che, in applicazione dei generali principi di economia processuale, ragionevole durata e di conservazione degli atti giuridici, il creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, è legittimato a proporre una domanda nuova, anche ove l'opponente non abbia presentato domanda o eccezione riconvenzionale e nell'ipotesi in cui tale domanda sia riferibile alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta. Tali conclusioni appaiono, inoltre, giustificate anche dal rispetto del principio del contraddittorio, nonché da un criterio di ragionevole proporzione tra il mezzo processuale utilizzato e il risultato concreto che si intende raggiungere (Cfr. Cass. n. 10218/2019; n. 9633/2022).
Nel caso di specie, dunque, il primo giudice, facendo buon governo degli indicati principi e accertato che il creditore era incorso in un mero errore materiale, ascrivibile alla quasi omonimia ed alla identità della sede legale dell'impresa debitrice, ha correttamente autorizzato la chiamata in causa di Pt_3 Parte_3
.
[...]
6. -Il secondo motivo, con cui l'appellante censura la motivazione della sentenza di primo grado, in quanto basata esclusivamente sulla inammissibile testimonianza di è parimenti Testimone_1 infondato. A detta dell'impugnante, la sarebbe decaduta dalla Controparte_1 prova per non aver citato il teste nei termini previsti e, in ogni caso, la testimonianza sarebbe stata resa da soggetto incapace a testimoniare.
In primo luogo, con riguardo alla decadenza dalla prova, occorre osservare che il primo giudice, con ordinanza del 14.02.2023, ha rimesso in termini il creditore opposto, fissando la successiva udienza del 21.3.2023 al fine di espletare la prova testimoniale. Il creditore opposto aveva motivato tale richiesta, mettendo in rilievo l'avvenuta citazione di tutti i testi, la loro mancata comparizione e la necessità che fosse ascoltato almeno un teste per parte. Il giudice, in applicazione dell'art. 208, comma 2, c.c. e anche in virtù del proprio potere discrezionale in ordine alla valutazione della non superfluità della prova, ha ritenuto di rimettere in termini la
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice del Controparte_1 merito ha il potere discrezionale di valutare i motivi alla base della mancata pag. 6/11 comparizione e che: “per «causa non imputabile», ai sensi dell'art. 208, secondo comma, c.p.c., deve intendersi un evento esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore.” (Cass. ordinanza n.9840/2018 (Rv. 647898 - 01)). Nel caso di specie, dunque, il Tribunale, nel concedere la rimessione in termini, ha tenuto conto di quanto affermato dal creditore opposto, vale a dire che: “(…) i testi sono stati regolarmente citati ma non sono comparsi. Sarebbe giusto attesa la mancata comparizione degli stessi rimettere in termini questa difesa al fine di espletare la prova almeno nei confronti di un teste”.
Inoltre, all'udienza del 21.11.2023, la difesa della ha dedotto la Controparte_1 circostanza per cui il teste fosse comune ad entrambe le parti e Testimone_1 anche tale circostanza può militare a favore della disposta rimessione in termini.
Quanto, poi, al profilo di censura relativo alla violazione dell'art. 246 c.p.c., è necessario effettuare alcune precisazioni. ha dichiarato di Testimone_1 essere stato proprietario di fino agli inizi del 2015, mentre il decreto Controparte_1 ingiuntivo è stato emesso nei confronti della nel 2017 e, quindi, ben CP_2 due anni dopo. Pertanto, non ricorre nella specie l'incapacità a testimoniare sancita dalla norma in parola. L'art. 246 c.p.c., infatti, fa riferimento ad una categoria di soggetti che potrebbero vantare un interesse alla partecipazione al giudizio. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che, affinché sussista l'incapacità, il teste deve essere titolare di un interesse personale, concreto e attuale, tale da poter essere assimilato all'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. (Cfr. Cass. n.167/2018,
Rv. 646617 - 01). Tale interesse non è configurabile in capo al , che al momento Tes_1 della emissione della ingiunzione e poi al momento in cui ha reso la testimonianza, non risulta avere una partecipazione o altra forma di interessenza nella società opposta.
Infondata la censura avente ad oggetto l'imprecisa indicazione del teste da parte della posto che nell'atto di intimazione è stato indicato il nome e il Controparte_1 cognome del dichiarante e nell'avviso di ricevimento è presente l'indirizzo dello stesso.
L'art. 244 c.p.c., che impone l'indicazione specifica delle persone da interrogare, deve essere interpretato alla luce del principio del raggiungimento dello scopo. La giurisprudenza ha chiarito che una eventuale imperfetta o incompleta indicazione delle pag. 7/11 generalità di un teste comporta la lesione del diritto di difesa soltanto nell'ipotesi in cui provochi, in concreto, l'escussione di un teste realmente differente da quello citato
(Cfr. Cass. n.26058/2013). Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si rinviene tale possibilità di equivoco, in quanto il sig. , qualificatosi come proprietario Testimone_1 della fino agli inizi del 2015, era il soggetto che doveva essere Controparte_1 effettivamente escusso. Di tutta evidenza anche il fatto che lo stesso era teste Tes_1 comune ad entrambe le parti, ragione per cui è da ritenersi priva di pregio la censura dell'odierno appellante, il quale, nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, cpc del
15.7.2019, indicava, per l'appunto, il teste Cavallino. Tali dati Testimone_2 coincidono con quelli indicati dalla nelle intimazioni testi del Controparte_1
25.11.2019 e del 26.01.2022.
Tanto chiarito in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale, nel merito è possibile osservare come il primo giudice abbia individuato la prova del credito vantato dalla nei confronti della ditta , non solo nelle Controparte_1 CP_2 dichiarazioni del teste, ma anche nei documenti prodotti in giudizio, vale a dire le fatture e i documenti di trasporto.
7.- I motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi privi di fondamento. In particolare, con tali doglianze, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe riconosciuto valore di fictio confessoria alla mancata presentazione del rappresentante della , cui era stato deferito CP_2 interrogatorio formale;
deduce inoltre la mancanza di prova del credito, né di rapporti tra l'opposta e l'opponente.
Quanto al primo punto, il Tribunale, in applicazione dell'art. 232, comma 1, c.p.c., ha valutato, unitamente alle altre risultanze di prova, il comportamento complessivo di
, il quale non si è presentato all'udienza del 3.12.2019, fissata per Parte_3
l'assunzione dell'interrogatorio. Dal verbale di tale udienza risulta, inoltre, che il difensore della rappresentava, in modo del tutto generico, CP_2
l'impossibilità a comparire del e chiedeva un rinvio della causa per i medesimi Pt_3 incombenti con riserva di depositare successivamente documentazione attestante l'impedimento. Tuttavia, dagli atti di causa non risulta essere stato depositato alcun pag. 8/11 documento attestante l'impedimento per l'udienza del 3.12.2019 e, inoltre, lo stesso non compariva neppure alla successiva udienza del 18.02.2020 appositamente fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio.
Ne consegue che il primo giudice, lungi dall'attribuire in automatico valore di fictio confessoria alla mancata comparizione dell'opponente, ha valutato, unitamente alle risultanze documentali e alle dichiarazioni del teste , il comportamento omissivo Tes_1 del , ritenendolo idoneo a confortare il convincimento circa la fondatezza dei Pt_3 fatti dedotti dalla La giurisprudenza di legittimità conferma tale CP_1 CP_1 impostazione, stabilendo che: “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. 17719/2014 (Rv. 632150 - 01)).
In ordine alla prova del credito vantato da nei confronti di Controparte_1 [...]
, il Tribunale ha affermato che la prova della sussistenza dello stesso si CP_2 rinviene dal mancato pagamento, da parte della , delle fatture nn. 1 CP_2 del 31.08.2015, 12 del 30.09.2015, 13 del 31.10.2015, 14 del 10.11.2015, 2 dell'11.1.2016, 3 del 10.02.2016 e 4 del 03.03.2016. Ad ulteriore dimostrazione del suddetto credito, il primo giudice ha ritenuto provata la consegna dei contenitori alla
, stante l'acquisizione dei documenti di trasporto nn. 001 del CP_2
10.12.2013, 002/01 e 002/2 del 23.12.2013 e 003 del 31.01.2014, emessi da CP_1
e recanti il timbro (di ricezione) con la sottoscrizione
[...] CP_2 Parte_3
in qualità di legale rappresentante della stessa. Tali circostanze sono state,
[...] poi, confermate anche dal teste all'udienza del 21.3.2023. Nello specifico, Tes_1 dunque, si profila un'ipotesi di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., per cui, con riferimento al riparto dell'onere della prova, mentre il creditore deve dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio, il debitore è tenuto a dare prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa, vale a dire dell'adempimento. E' possibile, dunque, osservare che, mentre il creditore opposto, odierno appellato, ha fornito la prova del rapporto e ha allegato l'inadempimento della , al contrario, il debitore CP_2
pag. 9/11 non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova del pagamento.
Risulta assorbito il quinto motivo di gravame, con cui l'impugnante ha censurato il regolamento delle spese, stante l'errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale. In considerazione di quanto sopra esposto e in virtù del principio della soccombenza, si profila corretto quanto statuito dal giudice di prime cure in ordine alle spese.
Il rigetto dell'appello, comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte che ha proposto l'appello, dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le medesime impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 3183/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 21.11.2023, proposto da Parte_3 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , al pagamento delle Parte_3 spese del grado, liquidate in favore dell'appellato in complessivi Controparte_1
€ 7.500,00, oltre il rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale. pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1034/2023 R.G., da di (p.iva , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ranieri - appellante contro p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitry Conte - appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3183/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 21.11.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 07 ottobre 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Il Tribunale di Lecce, decidendo in ordine all'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n.3411/2017 del 09.12.2017, ha così Controparte_2 deciso: “dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la
[...]
a corrispondere, in favore della la Parte_3 Controparte_1 somma di euro 61.854,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
condanna la a rifondere alla Parte_3 [...]
le spese di lite che quantifica in complessivi euro 7.052,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dimitry Conte”.
Il decreto, recante ingiunzione per la somma di euro 61.854,00, oltre interessi e spese legali, traeva origine dal mancato pagamento di una serie di fatture emesse da e aventi ad oggetto il canone mensile per il noleggio di 78 Controparte_1 contenitori criogeni VRV. La proponeva opposizione, Controparte_2 lamentando la carenza di legittimazione passiva, in quanto le fatture alla base del decreto erano state emesse nei confronti della ditta , soggetto del tutto CP_2 diverso dall'intimata e opponente.
La costituendosi, chiedeva che venisse dichiarata Controparte_1
l'estromissione dal giudizio della identificata quale soggetto Controparte_2 intimato per mero errore materiale, e di essere autorizzata a chiamare in causa la
; nel merito ribadiva la piena fondatezza della Parte_3 propria pretesa creditoria. Il primo giudice, dunque, con ordinanza del 18.09.2018, dichiarava l'estromissione della e disponeva la chiamata in Controparte_2 causa della , con conseguente prosecuzione del giudizio tra CP_2 quest'ultima e l'originaria intimante, . Controparte_1
2.-Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale, con sentenza n. 3183 del 21.11.2023, ritenuta provata la consegna dei contenitori oggetto delle fatture rimaste impagate e accertata la piena fondatezza della pretesa creditoria, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava, Controparte_2 altresì, la al pagamento della somma di euro Parte_3
61.854,00 in favore della nonché delle spese di lite quantificate in Controparte_1 euro 7.052,00.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello la Parte_3
, la quale ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che
[...] verranno più avanti esaminati.
pag. 2/11 4.-Con comparsa depositata in data 18.09.2024, si è costituita Controparte_1 rilevando l'infondatezza del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 07.10.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
4.1 -Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui autorizzava l'attuale appellata alla chiamata in causa del terzo,
[...]
, deducendo che quest'ultimo era soggetto totalmente Parte_3 estraneo al procedimento monitorio. L'opposto può essere autorizzato a chiamare in causa un terzo solo quando il suo interesse è sorto a seguito delle difese svolte da controparte e non per rimediare ad un errore di identificazione del soggetto obbligato.
Più precisamente, l'appellante sostiene che la chiamata in causa del terzo viene autorizzata ai sensi degli artt. 269 terzo comma e 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte può chiamare in causa un soggetto terzo quando ritenga ad esso comune la causa o dal quale pretende di essere garantita;
in ogni altro caso, si tratterebbe di una domanda totalmente nuova e dunque inammissibile.
4.2 - Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia formato il proprio convincimento sulla base di quanto emerso in sede di deposizione testimoniale di , nonostante detta prova fosse inammissibile. In Testimone_1 particolare, la prova non doveva essere assunta, non avendo l'opposto provveduto alle citazioni testimoniali nei termini di legge;
nè l'ordinanza di rimessione in termini può ritenersi legittima, essendo del tutto priva di motivazione;
la citazione testimoniale nei confronti del non conteneva gli elementi essenziali necessari per la sua Tes_1 precisa identificazione, essendovi riportata un'indicazione imprecisa del nome (
[...] in luogo di ), del domicilio e della residenza;
Tes_1 Testimone_1 infine, dal contenuto della testimonianza di quest'ultimo, il quale dichiarava di essere stato proprietario della società opposta sino agli inizi del 2015, emergeva che lo stesso non poteva essere sentito quale testimone, rivestendo la qualità di parte processuale, dato l'evidente collegamento con la persona giuridica in virtù di un rapporto di immedesimazione organica. pag. 3/11 4.3 - Con il terzo motivo di appello, l'impugnante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto valore di fictio confessione alla mancata presentazione del rappresentante della cui era stato deferito l'interrogatorio formale. CP_2
L'appellante evidenzia che detta circostanza deve essere valutata nel caso specifico e al pari degli altri elementi probatori, non potendo derivare da questa, in via automatica,
l'ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
4.4 - Con il quarto motivo, il deducente si duole del fatto che il giudice non ha tenuto in reale conto quanto affermato dall'unico teste escusso, il quale ha riferito di ricordare che i contenitori fossero stati consegnati al , ma di non Parte_3 ricordarne né il numero, né il prezzo, né se fossero stati restituiti: dal contenuto della deposizione alcun elemento emergerebbe circa la fondatezza della pretesa creditoria.
4.5 - Con il quinto e ultimo motivo, l'appellante censura l'errata condanna alle spese derivante dall'errata decisione nel merito.
** ** **
5. - Il primo motivo di censura deve ritenersi infondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la chiamata in causa del terzo, da parte della CP_1
[...
odierna appellata, fosse stata ritualmente formulata a norma dell'art. 269, comma
3, c.p.c., a mente del quale l'attore può chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo, ove tale interesse sia sorto dalle difese svolte dal convenuto. Come
è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur istaurando un ordinario giudizio di cognizione ad iniziativa dell'ingiunto, non determina una inversione delle posizioni processuali delle parti: l'ingiunto/opponente, infatti, resta convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore/opposto è attore in senso sostanziale. Per tale ragione, dunque, risulta a quest'ultimo applicabile il disposto del comma 3 dell'art. 269 c.p.c. .
La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale tesi, stabilendo che: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da pag. 4/11 parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., ma il terzo comma, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che
l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.” (Cfr. Cass., n.25499/2021).
Chiarito che, dal punto di vista strettamente processuale, la chiamata in causa del terzo è ammissibile ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c., occorre scrutinare l'ulteriore doglianza dell'appellante, secondo cui le richiamate disposizioni sarebbero applicabili soltanto nell'ipotesi in cui l'esigenza dell'attore di coinvolgere un terzo estraneo al processo sorga dalle difese del convenuto e non, invece, quando, come nel caso di specie, lo stesso attore abbia errato nell'individuare il soggetto obbligato.
In proposito, è necessario effettuare alcune precisazioni. In primo luogo, nell'ipotesi considerata, il terzo chiamato in causa, vale a dire Parte_3
, è l'effettivo destinatario delle fatture prodotte a fondamento del
[...] decreto ingiuntivo. Ne consegue, quindi, che lo stesso può essere correttamente inteso come soggetto a cui la causa è comune, in virtù di quanto stabilito dall'art. 106
c.p.c.. In secondo luogo, appare evidentemente plausibile che l'indicazione della in luogo di , sia stata frutto Controparte_2 Controparte_3 di un mero errore materiale, come sostenuto dal creditore opposto e come riconosciuto dal primo giudice nell'ordinanza del 18.9.2018, stante l'omonimia delle ragioni sociali, l'identità della sede legale delle due società, nonché i rapporti intercorsi tra le stesse (viene in rilievo il contratto di cessione di ramo d'azienda, evocato dallo stesso opponente ). CP_2
Neppure appare meritevole di accoglimento l'argomento dell'appellante, secondo il quale il creditore opposto, con la chiamata in causa del terzo, avrebbe introdotto una domanda nuova, come tale, inammissibile.
Sul punto, correttamente il Tribunale ha valorizzato la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, teso a definire il rapporto intercorrente tra le parti, escludendo l'inammissibilità di ogni qualsivoglia domanda rivolta nei confronti di terzi soggetti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che tali eventuali domande non sono vietate ma restano soltanto soggette alle regole processuali e alle pag. 5/11 preclusioni previste per il giudizio ordinario. Si aggiunga che, in applicazione dei generali principi di economia processuale, ragionevole durata e di conservazione degli atti giuridici, il creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, è legittimato a proporre una domanda nuova, anche ove l'opponente non abbia presentato domanda o eccezione riconvenzionale e nell'ipotesi in cui tale domanda sia riferibile alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta. Tali conclusioni appaiono, inoltre, giustificate anche dal rispetto del principio del contraddittorio, nonché da un criterio di ragionevole proporzione tra il mezzo processuale utilizzato e il risultato concreto che si intende raggiungere (Cfr. Cass. n. 10218/2019; n. 9633/2022).
Nel caso di specie, dunque, il primo giudice, facendo buon governo degli indicati principi e accertato che il creditore era incorso in un mero errore materiale, ascrivibile alla quasi omonimia ed alla identità della sede legale dell'impresa debitrice, ha correttamente autorizzato la chiamata in causa di Pt_3 Parte_3
.
[...]
6. -Il secondo motivo, con cui l'appellante censura la motivazione della sentenza di primo grado, in quanto basata esclusivamente sulla inammissibile testimonianza di è parimenti Testimone_1 infondato. A detta dell'impugnante, la sarebbe decaduta dalla Controparte_1 prova per non aver citato il teste nei termini previsti e, in ogni caso, la testimonianza sarebbe stata resa da soggetto incapace a testimoniare.
In primo luogo, con riguardo alla decadenza dalla prova, occorre osservare che il primo giudice, con ordinanza del 14.02.2023, ha rimesso in termini il creditore opposto, fissando la successiva udienza del 21.3.2023 al fine di espletare la prova testimoniale. Il creditore opposto aveva motivato tale richiesta, mettendo in rilievo l'avvenuta citazione di tutti i testi, la loro mancata comparizione e la necessità che fosse ascoltato almeno un teste per parte. Il giudice, in applicazione dell'art. 208, comma 2, c.c. e anche in virtù del proprio potere discrezionale in ordine alla valutazione della non superfluità della prova, ha ritenuto di rimettere in termini la
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice del Controparte_1 merito ha il potere discrezionale di valutare i motivi alla base della mancata pag. 6/11 comparizione e che: “per «causa non imputabile», ai sensi dell'art. 208, secondo comma, c.p.c., deve intendersi un evento esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore.” (Cass. ordinanza n.9840/2018 (Rv. 647898 - 01)). Nel caso di specie, dunque, il Tribunale, nel concedere la rimessione in termini, ha tenuto conto di quanto affermato dal creditore opposto, vale a dire che: “(…) i testi sono stati regolarmente citati ma non sono comparsi. Sarebbe giusto attesa la mancata comparizione degli stessi rimettere in termini questa difesa al fine di espletare la prova almeno nei confronti di un teste”.
Inoltre, all'udienza del 21.11.2023, la difesa della ha dedotto la Controparte_1 circostanza per cui il teste fosse comune ad entrambe le parti e Testimone_1 anche tale circostanza può militare a favore della disposta rimessione in termini.
Quanto, poi, al profilo di censura relativo alla violazione dell'art. 246 c.p.c., è necessario effettuare alcune precisazioni. ha dichiarato di Testimone_1 essere stato proprietario di fino agli inizi del 2015, mentre il decreto Controparte_1 ingiuntivo è stato emesso nei confronti della nel 2017 e, quindi, ben CP_2 due anni dopo. Pertanto, non ricorre nella specie l'incapacità a testimoniare sancita dalla norma in parola. L'art. 246 c.p.c., infatti, fa riferimento ad una categoria di soggetti che potrebbero vantare un interesse alla partecipazione al giudizio. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che, affinché sussista l'incapacità, il teste deve essere titolare di un interesse personale, concreto e attuale, tale da poter essere assimilato all'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. (Cfr. Cass. n.167/2018,
Rv. 646617 - 01). Tale interesse non è configurabile in capo al , che al momento Tes_1 della emissione della ingiunzione e poi al momento in cui ha reso la testimonianza, non risulta avere una partecipazione o altra forma di interessenza nella società opposta.
Infondata la censura avente ad oggetto l'imprecisa indicazione del teste da parte della posto che nell'atto di intimazione è stato indicato il nome e il Controparte_1 cognome del dichiarante e nell'avviso di ricevimento è presente l'indirizzo dello stesso.
L'art. 244 c.p.c., che impone l'indicazione specifica delle persone da interrogare, deve essere interpretato alla luce del principio del raggiungimento dello scopo. La giurisprudenza ha chiarito che una eventuale imperfetta o incompleta indicazione delle pag. 7/11 generalità di un teste comporta la lesione del diritto di difesa soltanto nell'ipotesi in cui provochi, in concreto, l'escussione di un teste realmente differente da quello citato
(Cfr. Cass. n.26058/2013). Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si rinviene tale possibilità di equivoco, in quanto il sig. , qualificatosi come proprietario Testimone_1 della fino agli inizi del 2015, era il soggetto che doveva essere Controparte_1 effettivamente escusso. Di tutta evidenza anche il fatto che lo stesso era teste Tes_1 comune ad entrambe le parti, ragione per cui è da ritenersi priva di pregio la censura dell'odierno appellante, il quale, nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, cpc del
15.7.2019, indicava, per l'appunto, il teste Cavallino. Tali dati Testimone_2 coincidono con quelli indicati dalla nelle intimazioni testi del Controparte_1
25.11.2019 e del 26.01.2022.
Tanto chiarito in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale, nel merito è possibile osservare come il primo giudice abbia individuato la prova del credito vantato dalla nei confronti della ditta , non solo nelle Controparte_1 CP_2 dichiarazioni del teste, ma anche nei documenti prodotti in giudizio, vale a dire le fatture e i documenti di trasporto.
7.- I motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi privi di fondamento. In particolare, con tali doglianze, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe riconosciuto valore di fictio confessoria alla mancata presentazione del rappresentante della , cui era stato deferito CP_2 interrogatorio formale;
deduce inoltre la mancanza di prova del credito, né di rapporti tra l'opposta e l'opponente.
Quanto al primo punto, il Tribunale, in applicazione dell'art. 232, comma 1, c.p.c., ha valutato, unitamente alle altre risultanze di prova, il comportamento complessivo di
, il quale non si è presentato all'udienza del 3.12.2019, fissata per Parte_3
l'assunzione dell'interrogatorio. Dal verbale di tale udienza risulta, inoltre, che il difensore della rappresentava, in modo del tutto generico, CP_2
l'impossibilità a comparire del e chiedeva un rinvio della causa per i medesimi Pt_3 incombenti con riserva di depositare successivamente documentazione attestante l'impedimento. Tuttavia, dagli atti di causa non risulta essere stato depositato alcun pag. 8/11 documento attestante l'impedimento per l'udienza del 3.12.2019 e, inoltre, lo stesso non compariva neppure alla successiva udienza del 18.02.2020 appositamente fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio.
Ne consegue che il primo giudice, lungi dall'attribuire in automatico valore di fictio confessoria alla mancata comparizione dell'opponente, ha valutato, unitamente alle risultanze documentali e alle dichiarazioni del teste , il comportamento omissivo Tes_1 del , ritenendolo idoneo a confortare il convincimento circa la fondatezza dei Pt_3 fatti dedotti dalla La giurisprudenza di legittimità conferma tale CP_1 CP_1 impostazione, stabilendo che: “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. 17719/2014 (Rv. 632150 - 01)).
In ordine alla prova del credito vantato da nei confronti di Controparte_1 [...]
, il Tribunale ha affermato che la prova della sussistenza dello stesso si CP_2 rinviene dal mancato pagamento, da parte della , delle fatture nn. 1 CP_2 del 31.08.2015, 12 del 30.09.2015, 13 del 31.10.2015, 14 del 10.11.2015, 2 dell'11.1.2016, 3 del 10.02.2016 e 4 del 03.03.2016. Ad ulteriore dimostrazione del suddetto credito, il primo giudice ha ritenuto provata la consegna dei contenitori alla
, stante l'acquisizione dei documenti di trasporto nn. 001 del CP_2
10.12.2013, 002/01 e 002/2 del 23.12.2013 e 003 del 31.01.2014, emessi da CP_1
e recanti il timbro (di ricezione) con la sottoscrizione
[...] CP_2 Parte_3
in qualità di legale rappresentante della stessa. Tali circostanze sono state,
[...] poi, confermate anche dal teste all'udienza del 21.3.2023. Nello specifico, Tes_1 dunque, si profila un'ipotesi di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., per cui, con riferimento al riparto dell'onere della prova, mentre il creditore deve dimostrare l'esistenza del rapporto obbligatorio, il debitore è tenuto a dare prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa, vale a dire dell'adempimento. E' possibile, dunque, osservare che, mentre il creditore opposto, odierno appellato, ha fornito la prova del rapporto e ha allegato l'inadempimento della , al contrario, il debitore CP_2
pag. 9/11 non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova del pagamento.
Risulta assorbito il quinto motivo di gravame, con cui l'impugnante ha censurato il regolamento delle spese, stante l'errata valutazione dei fatti da parte del Tribunale. In considerazione di quanto sopra esposto e in virtù del principio della soccombenza, si profila corretto quanto statuito dal giudice di prime cure in ordine alle spese.
Il rigetto dell'appello, comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte che ha proposto l'appello, dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le medesime impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 3183/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 21.11.2023, proposto da Parte_3 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , al pagamento delle Parte_3 spese del grado, liquidate in favore dell'appellato in complessivi Controparte_1
€ 7.500,00, oltre il rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 6 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Valeria Vitale. pag. 10/11 pag. 11/11