Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02172/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2026, proposto da Cora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia – Agenzia Nazionale per L’Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Ministero per Gli Affari Europei, il Pnrr e Le Politiche di Coesione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento sottoscritto in data 3.12.2025 e partecipato con pec il 10.12.2025, con cui il dirigente della Funzione Incentivi e Innovazione di Invitalia S.p.a. ha revocato le agevolazioni concesse alla società ricorrente, disponendo che gli uffici competenti di Invitalia diano opportuna attuazione alla presente deliberazione e, conseguentemente, di provvedere al recupero della somma erogata € 7.644,00 e di disimpegnare le residue somme concesse e non erogate di € 145.036,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia – Agenzia Nazionale per L’Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. EP NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il gravame in epigrafe la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione con la quale Invitalia S.p.a. ha revocato le agevolazioni concesse alla ricorrente nell’ambito della misura “Resto al Sud” (art. 1 del decreto-legge 20/6/2017 n. 91, convertito con legge 3/8/2017 n. 123);
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso;
- il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 11 marzo 2026 previo avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con l’avversato provvedimento l’Amministrazione ha revocato l’agevolazione concessa alla società ricorrente poiché le osservazioni da quest’ultima prodotte nel corso del procedimento “ non consentono di superare le contestazioni relative al mancato completamento del programma di spesa entro il termine di n.24 (ventiquattro) mesi previsto dal Provvedimento di concessione, altresì prorogato di ulteriori n.6 (sei) mesi – fattispecie di revoca di cui al punto 13.1 lettera d) della Circolare n.33/2017 e ss.mm.ii., dato il mancato rispetto dell’obbligazione di cui all’Art. 3.1 del Provvedimento di concessione ”;
Ritenuto, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla resistente Amministrazione - rispetto alla quale la ricorrente non ha svolto alcuna obbiezione - che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. posto che la revoca dell’agevolazione è dovuta ad un inadempimento contrattuale del beneficiario (in specie, dell’obbligo di “ completare il programma di spesa entro 24 (ventiquattro) mesi dal perfezionamento del provvedimento di concessione ”), successivo alla già avvenuta erogazione del finanziamento;
Richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, se la controversia riguarda la revoca dell’agevolazione già attribuita, disposta perché il beneficiario sia ritenuto inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte dinanzi alla P.A. erogatrice, la giurisdizione appartiene al G.O. e ciò in quanto, una volta erogato il contributo, le posizioni delle parti in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni ad esso correlate hanno consistenza di diritti soggettivi e corrispondenti obblighi (cft., ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 4/02/2025, n. 891; Consiglio di Stato sez. VI, 17/01/2025, n. 361);
Ritenuto che le spese processuali, anche in ragione della definizione in rito della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO ME, Presidente
AR Scali, Primo Referendario
EP NC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP NC | CO ME |
IL SEGRETARIO