Articolo 4 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 febbraio 1948
Art. 4. Proprietario

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario e' cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa e' diversa dal proprietario.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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