Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7977 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03122/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3122 del 2022, proposto da
IN NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del diniego di condono edilizio prot. n°9391 del 07/04/2022, notificato in data 08/04/2022, relativo alla pratica di condono edilizio n°576 ex lege 724/1994, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa RI RA D'AL e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso all’esame è controversa la legittimità del provvedimento epigrafato, recante il diniego di condono edilizio ex lege 724/1994, richiesto in data 1° marzo 1995, pratica n. 576, dal sig. NO LE, dante causa dell’odierna ricorrente, relativo all'immobile per civile abitazione, alla via Parrelle n. 223, nel Comune di Boscoreale, consistente in alcune modifiche ai prospetti e tramezzature interne rispetto alla licenza edilizia n. 24/1991.
A fondamento dell’avversato diniego l’amministrazione comunale adduce il mancato riscontro di talune richieste avanzate al sig. LE NO, dal 1995 al 2000, che sarebbero rimaste senza esito, rendendo improcedibile la domanda di condono in questione.
A sostegno del ricorso prospetta, con un primo motivo, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e illogicità manifesta, asserendo che il provvedimento sarebbe basato su motivazione palesemente assurda, in tesi, non potendosi assumere, a distanza di 20 anni, l’improcedibilità della pratica per una asserita mancata integrazione documentale a fronte delle richieste avanzate dall’ente, di cui la ricorrente contesta, comunque, l’avvenuta recezione da parte del de cuius .
Lamenta, inoltre, l’inapplicabilità alla specie della previsione di cui all’art. 2, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662, invocata nell’atto impugnato, che sancisce l’improcedibilità dell’istanza di condono in caso di mancata integrazione documentale entro tre mesi dalla richiesta, in quanto entrata in vigore successivamente alla nota comunale di richiesta della documentazione integrativa dell’11 settembre 1995.
Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10 bis della l. 241/90, in quanto l'amministrazione avrebbe omesso totalmente di comunicare formalmente - ed in via preventiva - i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, impedendole, dunque, di esporre le ragioni opposte a quelle su cui si è basato il provvedimento finale di diniego e favorevoli al suo accoglimento.
2. Il Comune, sia pur ritualmente intimato, non si è costituito.
3. All'udienza di smaltimento del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è passata in decisione.
4. È fondato, con valore assorbente, il secondo motivo di ricorso, ovvero la mancata notifica del preavviso di diniego.
4.1 L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione. La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l’Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell’istruttoria ma prima dell’adozione del provvedimento negativo, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza.
Per giurisprudenza consolidata l'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672 e 18/01/2019, n. 484; TAR Salerno, sez. II, 16.06.2025, n. 1150; T.A.R. Lazio, II quater, 3 novembre 2020, n. 11307; T.A.R. Lazio, II quater, 4 maggio 2023, n. 7586).
È parimenti noto che, "affinché la violazione dell'art. 10 bis comporti l'illegittimità del provvedimento impugnato, tuttavia, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento" (ex multis, Cons. St., sez. VI, 16/09/2022, n. 8043; TAR Salerno, sez. II, 27 /11/2025 n.1977; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 04/12/2023, n. 66520).
4.2 Nel caso di specie, l’amministrazione non ha fornito prova della comunicazione del preavviso di rigetto alla parte interessata, lasciando emergere l'illegittimità del suo modus operandi, in quanto oggettivamente preclusivo della partecipazione "attiva" del soggetto interessato, prevista proprio per consentire un'interazione per definire in modo favorevole il procedimento.
Peraltro nella specie, consentire il contraddittorio dell’attuale proprietaria prima della comunicazione del definitivo diniego rispondeva ad un’esigenza di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, visto il lungo lasso temporale decorso in assenza di provvedimenti da parte dell’amministrazione, e tenuto conto che la stessa ha ereditato l’immobile solo nel 2019, dopo anni dalla presentazione dell’istanza di condono, senza aver potuto interloquire in alcun modo con l’amministrazione in ordine alle ragioni del diniego. Da quanto emerge in atti, infatti, la stessa è stata resa edotta delle criticità rappresentate solo con il provvedimento impugnato, restando incontestatamente inconsapevole delle pregresse interlocuzioni e mancate integrazioni documentali imputate al suo dante causa, in relazione alle quali, comunque, contesta qualunque richiesta di documentazione avanzata dall’ente al de cuius , disconoscendone l’avvenuta conoscenza e ricezione.
Emerge, dunque, che qualora fosse stato consentito all'istante di partecipare e contraddire nel procedimento, non è escluso che l'esito avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5. In conclusione il ricorso è accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del diniego impugnato, salva l’adozione di ulteriori atti.
6. Stante l'accoglimento basato su ragioni procedimentali, si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI RA D'AL, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA D'AL | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO