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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna avviso di accertamento n. TVK010101718/2021 anno 2017 , attività di panificio, Si accerta un reddito di impresa di € 67.756,00 a fronte di una perdita dichiarata di € -27.243,00.
Motivi di ricorso: prove illegittimamente acquisite;
difetto di prova.
Agenzia delle entrate si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente esercita due attività nel Comune di Ascoli Satriano. La prima riguarda l'attività di “PANIFICIO”
e commercializza nello stesso punto vendita i propri prodotti (pane di grano duro, tenero, panini, pizza, taralli ecc.). La seconda riguarda l'attività di “MINIMARKET” con attigua attività di panificio.
L'ufficio, ai sensi dell'articolo 85 del d.P.R. n. 917 del 1986, ha accertato la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi per l'importo di € 94.999,23 da cui, rilevata la perdita dichiarata di -27.243,00, il reddito di impresa accertato di € 67.756,00.
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda. In via preliminare si rileva, dall'esame degli atti, che tutta l'attività di verifica è stata compiuta presso il luogo di esercizio dell'attività del soggetto verificato e non presso il domicilio della persona fisica e/o presso il domicilio personale del contribuente;
l'autorizzazione all'accesso del giorno 10/01/2020 oltre che essere esaustivamente motivata è stata notificata al ricorrente presso il luogo di esercizio dell'attività e non presso il suo domicilio.
Le eccezioni pregiudiziali comunitarie e di costituzionalità non vengono esaminate in quanto generiche e non rilevanti per il giudizio. La Corte non ritiene meritevoli di accoglimento l'eccezione di costituzionalità ne necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Nel merito. A fronte di una dettagliata ricostruzione dei redditi prodotti posta in essere dall'agenzia , si riscontra una generica difesa della parte ricorrente. Unico punto che si ritiene non condividere dell'analisi dell'agenzia
è la motivazione dell'applicazione della percentuale di ricarico del 26% a fronte di quella riconosciuta dalla parte ricorrente del 20%. Motivazione non sufficiente per cui questa Corte ritiene applicabile il ricarico del 20%.
Per tutto quanto detto la Corte accoglie parzialmente il ricorso per la parte relativa alla percentuale di ricarico che si determina nel 20%, si rigetta per il resto.
Visto l'accoglimento parziale si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il ricorso per la parte relativa alla percentuale di ricarico che si determina nel
20%, si rigetta per il resto.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101718 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna avviso di accertamento n. TVK010101718/2021 anno 2017 , attività di panificio, Si accerta un reddito di impresa di € 67.756,00 a fronte di una perdita dichiarata di € -27.243,00.
Motivi di ricorso: prove illegittimamente acquisite;
difetto di prova.
Agenzia delle entrate si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente esercita due attività nel Comune di Ascoli Satriano. La prima riguarda l'attività di “PANIFICIO”
e commercializza nello stesso punto vendita i propri prodotti (pane di grano duro, tenero, panini, pizza, taralli ecc.). La seconda riguarda l'attività di “MINIMARKET” con attigua attività di panificio.
L'ufficio, ai sensi dell'articolo 85 del d.P.R. n. 917 del 1986, ha accertato la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi per l'importo di € 94.999,23 da cui, rilevata la perdita dichiarata di -27.243,00, il reddito di impresa accertato di € 67.756,00.
Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass.
n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda. In via preliminare si rileva, dall'esame degli atti, che tutta l'attività di verifica è stata compiuta presso il luogo di esercizio dell'attività del soggetto verificato e non presso il domicilio della persona fisica e/o presso il domicilio personale del contribuente;
l'autorizzazione all'accesso del giorno 10/01/2020 oltre che essere esaustivamente motivata è stata notificata al ricorrente presso il luogo di esercizio dell'attività e non presso il suo domicilio.
Le eccezioni pregiudiziali comunitarie e di costituzionalità non vengono esaminate in quanto generiche e non rilevanti per il giudizio. La Corte non ritiene meritevoli di accoglimento l'eccezione di costituzionalità ne necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Nel merito. A fronte di una dettagliata ricostruzione dei redditi prodotti posta in essere dall'agenzia , si riscontra una generica difesa della parte ricorrente. Unico punto che si ritiene non condividere dell'analisi dell'agenzia
è la motivazione dell'applicazione della percentuale di ricarico del 26% a fronte di quella riconosciuta dalla parte ricorrente del 20%. Motivazione non sufficiente per cui questa Corte ritiene applicabile il ricarico del 20%.
Per tutto quanto detto la Corte accoglie parzialmente il ricorso per la parte relativa alla percentuale di ricarico che si determina nel 20%, si rigetta per il resto.
Visto l'accoglimento parziale si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie parzialmente il ricorso per la parte relativa alla percentuale di ricarico che si determina nel
20%, si rigetta per il resto.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino