Art. 2.
I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.
Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvedera' l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo gravera', sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.
I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.
Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvedera' l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo gravera', sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.