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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2260/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
Avv.ti Alessandro Oddi e Francesco Vaglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma alla Via Emilio Faà di Bruno n. 87
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 17806/2024 del 17.4.2024 pubblicata il 27.6.2024 (che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 4664/2017 depositata il 31.10.2017)
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
, già dipendente dell' (di seguito ), Parte_1 Controparte_1 CP_1
1 chiedeva di dichiarare che le patologie da cui era affetto, ossia angioplastica coronarica multivasale, angina da sforzo ischemia miocardica e ipertensione arteriosa, fossero dipendenti da causa di servizio e, conseguentemente, condannare al pagamento dell'equo indennizzo, previa CP_1
ascrizione delle patologie sopra menzionate nella IV categoria della tabella A allegata dpr 834/81 a far data dal 20 gennaio 2005, ossia a decorrere dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio. All'esito del giudizio veniva emessa la sentenza n. 11048/2011, pubblicata il 15 giugno
2011, con cui il Tribunale riconosceva l'origine lavorativa delle patologie suindicate e la loro ascrivibilità alla categoria IV della tabella A del DPR 834/81 a far data dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio (20.1.2005), condannando pertanto e il CP_1 [...]
alla corresponsione delle relative provvidenze di legge. La sentenza Controparte_2
passava in giudicato.
In data 13-14 febbraio 2013 depositava ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendo di ingiungere ad il pagamento della somma di euro 3.945,24, stante la CP_1
mancata corresponsione degli incrementi economico-stipendiali previsti dal RD 1290/22 e dalla legge n. 539/1950 così come richiesto con comunicazione del 20.2.20212 e come statuito nella sentenza del Tribunale di Roma n. 18074/2008. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ingiungeva ad il pagamento della somma di euro 3.945,24 oltre interessi legali e spese CP_1
del giudizio monitorio (decreto ingiuntivo n. 2042/2013 emesso il 5 marzo 2013).
Avverso tale decreto ingiuntivo - con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 4 maggio 2013 - proponeva opposizione, chiedendone CP_1 la revoca. A tal fine deduceva che l'art 70 del DL 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 aveva abrogato a partire dall'1 gennaio 2012 qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti pubblici, che, sebbene riconosciuti invalidi per causa di servizio, non avevano ancora presentato la relativa istanza. Posto che la domanda di incremento stipendiale era stata avanzata dal in data 20 gennaio 2012, non era possibile accoglierla, stante l'intervento abrogativo di Parte_1
cui alla L. 133/2008.
All'esito del giudizio, in cui resisteva , il Tribunale, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, pronunciava la sentenza n. 7882/2014 del 14 luglio 2014 con cui respingeva l'opposizione formulata da , che condannava alle spese di lite, rilevando: “È dato pacifico CP_1
perché non contestato che il abbia presentato in data 20/1/2005 la domanda di Parte_1
riconoscimento della causa di servizio;
è altrettanto pacifico che il riconoscimento della causa di servizio sia intervenuto, stante il mancato riconoscimento in sede amministrativa, a seguito di instaurazione di giudizio con sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 11048/2011 che ha riconosciuto la causa di servizio con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'art. 70 del DL
2 112/2008 convertito in L. 113/2008, nello stabilire che a decorrere dal 1 gennaio 2009 era esclusa
l'attribuzione di qualsiasi trattamento aggiuntivo al personale delle Amministrazioni Pubbliche al quale fosse riconosciuta una invalidità per causa di servizio, non stabilisce alcuna disciplina transitoria e pertanto unica interpretazione costituzionalmente orientata è quella di ritenere che dal gennaio 2009 non possano essere attribuiti benefici stipendiali per le cause di servizio riconosciute con decorrenza successiva a quella data. Certamente non può, infatti, porsi a carico del dipendente il tempo necessario per l'accertamento giudiziale della causa di servizio non riconosciuta in sede amministrativa dalla P.A. ed è del tutto incongruo pretendere che il dipendente prima del predetto riconoscimento della causa di servizio avanzi domanda per il godimento di benefici che richiedono come presupposto proprio il riconoscimento della causa di servizio”.
Avverso tale decisione proponeva appello per un solo motivo, denominato CP_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del DL 112/08 convertito in L. 113/2008”: l' CP_1
censurava la sentenza del Tribunale in quanto la soluzione adottata comportava che la richiesta del volta ad ottenere gli incrementi stipendiali, sebbene presentata in data 20.2.2012, Parte_1 retroagisse al 20.1.2005; e ciò sebbene l'art. 70 citato avesse già escluso, dal gennaio 2009,
l'attribuzione di qualsiasi trattamento aggiuntivo”.
Con sentenza n. 4464/2017 del 18 ottobre 2017, pubblicata il 31 ottobre 2017, la Corte di appello di Roma, sezione lavoro, riformando integralmente la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite del doppio grado. La Corte territoriale riteneva fondate le ragioni di doglianza dell' e rilevava che la CP_1 domanda di integrazione salariale era stata proposta dopo che si era già determinato l'effetto abrogativo di cui all'art. 70 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 a far data dall'1/1/2009; aggiungeva che l'art. 26 del C.C.N.L. laddove fa riferimento alla “relativa CP_3 domanda”, non può che riferirsi all'incremento stipendiale.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione con due Parte_1
motivi di ricorso: con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione degli art. 70 del d.l. n.
112/2008 conv. in l. n. 133/2008, violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; con il secondo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. att. cod. proc. civ. Sosteneva che, avendo presentato la domanda per il riconoscimento della causa di servizio in data 20/1/2005, era da tale data che andava considerata la richiesta di integrazione salariale di cui al R.D. n. 1290/1922 e dalla legge n. 539/1950, con la conseguenza che l'intervenuta abrogazione non avrebbe potuto riguardare le somme già maturate. Aggiungeva che la domanda non poteva essere presentata prima per la ragione che non era ancora intervenuto il riconoscimento della causa di servizio
L resisteva con controricorso. CP_1
3 All'esito del giudizio, con l'ordinanza n. 17806/2024 pubblicata il 27 giugno 2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso.
I giudici di legittimità innanzi tutto chiarivano che il beneficio per cui è causa era già previsto dall'art. 44 R.D. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 legge n. 539 del 1950; lo stesso spettava anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del C.C.N.L. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, ad integrazione del quale il C.C.N.L. sottoscritto in data 14 febbraio 2001 aveva inserito l'art. 26 (Modalità di CP_3
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali) il quale espressamente prevede:
«
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità».
Tanto premesso, la S.C. aggiungeva che l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008 - secondo cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie » - “non può avere determinato il venir meno dell'incremento già riconosciuto a coloro che l'avevano maturato prima dell'abrogazione”.
Chiarivano in proposito i Giudici di legittimità: “Se è un presupposto, allora va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e solo dopo può essere corrisposta l'integrazione salariale del 2,5%. Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla “data di presentazione della relativa domanda” non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all'ascrivibilità dell'invalidità alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.
Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all'integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (pag. 2 della sentenza impugnata: “è dato pacifico perché non contestato che il abbia presentato in Parte_1
data 20/1/2005 domanda di riconoscimento della causa di servizio”) e cioè prima dell'abrogazione di cui all'art. 70 cit.
4 A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell'incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio.
Diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell'illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio. La ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità che viene compensata in quanto l'invalidità medesima è conseguenza del rapporto d'ufficio e rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all'accertamento della causa di servizio. D'altro canto, poiché si tratta di un beneficio riconosciuto in termini percentuali rispetto alla retribuzione in godimento alla data della domanda serve ad evitare che sia il dipendente ad essere arbitro dell'incremento.
Tale incremento, inoltre, previsto dalla contrattazione collettiva (l'art. 26 citato è inserito nel
Titolo III “Trattamento economico”) rientra tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico, in presenza dei presupposti legittimanti, è tenuto ad erogare, sussistendo un ineludibile nesso di corrispettività tra infermità per causa di servizio ed incremento da corrispondersi a titolo di salario individuale di anzianità”.
In definitiva, la S.C. cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla
Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche al fine di provvedere in ordine alle spese.
3. riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. e concludeva nei seguenti Parte_1 termini: “applicando le statuizioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione
Lavoro n. 17806/2024 Rgn 13370/2018, depositata in data 27/06/2024, voglia rigettare
l'opposizione spiegata da , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore , ed il successive appello, confermando la sentenza di primo grado, e per
l'effetto confermare il d.i. del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, 2042/13 (R.g.n.5230/13) che ha ingiunto ad il pagamento dell'incremento economico stipendiale ai sensi degli art 43 e 44 del CP_1
e ss. pari al 2.5% a far data dal 20/01/2005, data di invio della domanda di Controparte_2 riconoscimento della causa di servizio, per l'importo di €.3.945,24, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, oltre alle spese legali per euro 400,00 da distrarsi. Con vittoria di spese e compensi del triplo grado di giudizio (Tribunale, Corte d'appello e Corte di Cassazione) da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Alessandro Oddi, oltre alle spese di lite del presente giudizio di riassunzione da distrarsi in favore degli scriventi avv.ti Alessandro Oddi e
Francesco Vaglio, che si dichiarano antistatari”.
5 Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio sicché all'udienza CP_1
del 18 marzo 2015 ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
4. Come noto, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 28021 del 2024, Sez. 2, Ordinanza n. 15143 del 2021). In tal senso
è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art. 338
c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di
Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892;
1994 n. 5901).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 17806/2024, l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 2042/2013 è infondata.
E invero, risulta pacificamente dagli atti che ha presentato domanda Parte_1 per il riconoscimento della causa di servizio in data 20 gennaio 2005; all'esito del giudizio instaurato innanzi al Tribunale capitolino la domanda è stata accolta con decorrenza dal 20.1.2015 e con riconoscimento della ascrivibilità delle patologie denunciate alla IV categoria della tabella A allegata dpr 834/81.
Come affermato dai Giudici di legittimità, il diritto all'integrazione salariare per cui è causa
è maturato con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, avvenuto a far data dalla domanda suindicata, e dunque dal 20 gennaio 2005.
Posto che, secondo la pronuncia rescindente, l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008 “non può avere determinato il venir meno dell'incremento già
6 riconosciuto a coloro che l'avevano maturato prima dell'abrogazione”, l'incremento percentuale riconosciuto in sede monitoria (pari al 2,50% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) in godimento, considerato che l'invalidità è stata ascritta alla quarta categoria e, dunque, ad una delle prime sei categorie) è dovuto.
Ne segue che va respinta l'opposizione proposta da e confermato il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del ricorso monitorio proposto da . Parte_1
5. Venendo alla regolamentazione delle spese, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. n. 15506 del 13/06/2018; Cass. n. 7243 del 29/03/2006).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, nella sostanza, una conferma della sentenza di primo grado e un rigetto dell'appello (pur non sfuggendo al Collegio che, come detto, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), le spese del primo grado di giudizio non possono essere modificate e rimangono ferme
(conformemente, peraltro, alle conclusioni rassegnate sul punto dal ricorrente in riassunzione).
Quanto alle fasi di impugnazione (giudizio di appello definito con sentenza n. 4664/2017 e di legittimità) e al presente giudizio di rinvio, giova evidenziare che non possono essere liquidati gli importi indicati nella “nota spese” depositata in data 17.3.2025. In proposito giova innanzi tutto evidenziare che il valore della presente causa è pari all'importo del decreto ingiuntivo ottenuto da ed opposto da (ovvero 3.945,24 euro), sicché lo scaglione di Parte_1 CP_1
riferimento è quello fino a euro 5.200,00. Di tanto, peraltro, si dà atto anche negli scritti difensivi, laddove l'odierno ricorrente in riassunzione ha dichiarato il valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato. Ebbene, considerando il suddetto valore, l'importo richiesto a titolo di compenso per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione (complessivamente pari a euro 6.500,00) e quello domandato per il presente giudizio di rinvio (complessivamente pari a euro 6.917,00 euro) eccedono i massimi tabellari. Inoltre, sia con riferimento al giudizio definito innanzi alla Corte di appello di Roma con sentenza n. 4664/2017 che al presente giudizio di rinvio
7 non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, non essendo stata svolta, in concreto, attività ascrivibile a tale fase (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
In definitiva, le spese dei due gradi di impugnazione e del presente giudizio di rinvio vengono determinate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alle attività in concreto espletate e ai parametri tariffari di riferimento.
Le spese del presente giudizio di rinvio vanno distratte in favore degli Avv.ti Alessandro
Oddi e Francesco Vaglio, antistatari;
tutte le altre spese in favore del solo Avv. Alessandro Oddi, dichiaratosi antistatario.
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di refusione delle “spese vive”, intese come contributo unificato, giova evidenziare che quest'ultimo costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (cfr., ex ceteris,
Sez.6, Sentenza n. 23830/2015; Sez. 1, Sentenza n. 18529/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27306/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data
13-14 febbraio 2013;
- ferme le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 7882/2014 pubblicata il 14.7.2014, condanna l'
[...]
a rifondere a le ulteriori spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
determinano per il secondo grado in euro 1.600,00, per il giudizio di legittimità in euro 1.300,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 1.300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione di tutte le spese in favore dell'Avv. Alessandro
Oddi, antistatario, ad eccezione di quelle del presente giudizio di rinvio da distrarsi in favore degli
Avv.ti Alessandro Oddi e Francesco Vaglio, antistatari.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2260/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
Avv.ti Alessandro Oddi e Francesco Vaglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Roma alla Via Emilio Faà di Bruno n. 87
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 17806/2024 del 17.4.2024 pubblicata il 27.6.2024 (che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 4664/2017 depositata il 31.10.2017)
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
, già dipendente dell' (di seguito ), Parte_1 Controparte_1 CP_1
1 chiedeva di dichiarare che le patologie da cui era affetto, ossia angioplastica coronarica multivasale, angina da sforzo ischemia miocardica e ipertensione arteriosa, fossero dipendenti da causa di servizio e, conseguentemente, condannare al pagamento dell'equo indennizzo, previa CP_1
ascrizione delle patologie sopra menzionate nella IV categoria della tabella A allegata dpr 834/81 a far data dal 20 gennaio 2005, ossia a decorrere dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio. All'esito del giudizio veniva emessa la sentenza n. 11048/2011, pubblicata il 15 giugno
2011, con cui il Tribunale riconosceva l'origine lavorativa delle patologie suindicate e la loro ascrivibilità alla categoria IV della tabella A del DPR 834/81 a far data dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio (20.1.2005), condannando pertanto e il CP_1 [...]
alla corresponsione delle relative provvidenze di legge. La sentenza Controparte_2
passava in giudicato.
In data 13-14 febbraio 2013 depositava ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendo di ingiungere ad il pagamento della somma di euro 3.945,24, stante la CP_1
mancata corresponsione degli incrementi economico-stipendiali previsti dal RD 1290/22 e dalla legge n. 539/1950 così come richiesto con comunicazione del 20.2.20212 e come statuito nella sentenza del Tribunale di Roma n. 18074/2008. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ingiungeva ad il pagamento della somma di euro 3.945,24 oltre interessi legali e spese CP_1
del giudizio monitorio (decreto ingiuntivo n. 2042/2013 emesso il 5 marzo 2013).
Avverso tale decreto ingiuntivo - con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 4 maggio 2013 - proponeva opposizione, chiedendone CP_1 la revoca. A tal fine deduceva che l'art 70 del DL 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 aveva abrogato a partire dall'1 gennaio 2012 qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti pubblici, che, sebbene riconosciuti invalidi per causa di servizio, non avevano ancora presentato la relativa istanza. Posto che la domanda di incremento stipendiale era stata avanzata dal in data 20 gennaio 2012, non era possibile accoglierla, stante l'intervento abrogativo di Parte_1
cui alla L. 133/2008.
All'esito del giudizio, in cui resisteva , il Tribunale, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, pronunciava la sentenza n. 7882/2014 del 14 luglio 2014 con cui respingeva l'opposizione formulata da , che condannava alle spese di lite, rilevando: “È dato pacifico CP_1
perché non contestato che il abbia presentato in data 20/1/2005 la domanda di Parte_1
riconoscimento della causa di servizio;
è altrettanto pacifico che il riconoscimento della causa di servizio sia intervenuto, stante il mancato riconoscimento in sede amministrativa, a seguito di instaurazione di giudizio con sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 11048/2011 che ha riconosciuto la causa di servizio con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'art. 70 del DL
2 112/2008 convertito in L. 113/2008, nello stabilire che a decorrere dal 1 gennaio 2009 era esclusa
l'attribuzione di qualsiasi trattamento aggiuntivo al personale delle Amministrazioni Pubbliche al quale fosse riconosciuta una invalidità per causa di servizio, non stabilisce alcuna disciplina transitoria e pertanto unica interpretazione costituzionalmente orientata è quella di ritenere che dal gennaio 2009 non possano essere attribuiti benefici stipendiali per le cause di servizio riconosciute con decorrenza successiva a quella data. Certamente non può, infatti, porsi a carico del dipendente il tempo necessario per l'accertamento giudiziale della causa di servizio non riconosciuta in sede amministrativa dalla P.A. ed è del tutto incongruo pretendere che il dipendente prima del predetto riconoscimento della causa di servizio avanzi domanda per il godimento di benefici che richiedono come presupposto proprio il riconoscimento della causa di servizio”.
Avverso tale decisione proponeva appello per un solo motivo, denominato CP_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del DL 112/08 convertito in L. 113/2008”: l' CP_1
censurava la sentenza del Tribunale in quanto la soluzione adottata comportava che la richiesta del volta ad ottenere gli incrementi stipendiali, sebbene presentata in data 20.2.2012, Parte_1 retroagisse al 20.1.2005; e ciò sebbene l'art. 70 citato avesse già escluso, dal gennaio 2009,
l'attribuzione di qualsiasi trattamento aggiuntivo”.
Con sentenza n. 4464/2017 del 18 ottobre 2017, pubblicata il 31 ottobre 2017, la Corte di appello di Roma, sezione lavoro, riformando integralmente la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese di lite del doppio grado. La Corte territoriale riteneva fondate le ragioni di doglianza dell' e rilevava che la CP_1 domanda di integrazione salariale era stata proposta dopo che si era già determinato l'effetto abrogativo di cui all'art. 70 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 a far data dall'1/1/2009; aggiungeva che l'art. 26 del C.C.N.L. laddove fa riferimento alla “relativa CP_3 domanda”, non può che riferirsi all'incremento stipendiale.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione con due Parte_1
motivi di ricorso: con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione degli art. 70 del d.l. n.
112/2008 conv. in l. n. 133/2008, violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; con il secondo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. att. cod. proc. civ. Sosteneva che, avendo presentato la domanda per il riconoscimento della causa di servizio in data 20/1/2005, era da tale data che andava considerata la richiesta di integrazione salariale di cui al R.D. n. 1290/1922 e dalla legge n. 539/1950, con la conseguenza che l'intervenuta abrogazione non avrebbe potuto riguardare le somme già maturate. Aggiungeva che la domanda non poteva essere presentata prima per la ragione che non era ancora intervenuto il riconoscimento della causa di servizio
L resisteva con controricorso. CP_1
3 All'esito del giudizio, con l'ordinanza n. 17806/2024 pubblicata il 27 giugno 2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso.
I giudici di legittimità innanzi tutto chiarivano che il beneficio per cui è causa era già previsto dall'art. 44 R.D. n. 1290 del 1922, esteso agli invalidi per servizio, dipendenti dello Stato e di enti pubblici, in virtù della legge n. 474 del 1958 e degli artt. 1 e 3 legge n. 539 del 1950; lo stesso spettava anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del C.C.N.L. relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, ad integrazione del quale il C.C.N.L. sottoscritto in data 14 febbraio 2001 aveva inserito l'art. 26 (Modalità di CP_3
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali) il quale espressamente prevede:
«
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità».
Tanto premesso, la S.C. aggiungeva che l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008 - secondo cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie » - “non può avere determinato il venir meno dell'incremento già riconosciuto a coloro che l'avevano maturato prima dell'abrogazione”.
Chiarivano in proposito i Giudici di legittimità: “Se è un presupposto, allora va prima definito il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e solo dopo può essere corrisposta l'integrazione salariale del 2,5%. Tuttavia, il riferimento contenuto nella disposizione pattizia alla “data di presentazione della relativa domanda” non può che essere relativo alla domanda di riconoscimento della causa di servizio come si deduce dal riferimento all'ascrivibilità dell'invalidità alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due.
Nello specifico, non vi è dubbio che il diritto all'integrazione salariare per cui è causa fosse maturato con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (pag. 2 della sentenza impugnata: “è dato pacifico perché non contestato che il abbia presentato in Parte_1
data 20/1/2005 domanda di riconoscimento della causa di servizio”) e cioè prima dell'abrogazione di cui all'art. 70 cit.
4 A favore di tale interpretazione milita il tenore della clausola che si esprime nel senso della doverosità dell'incremento e non richiede che lo stesso sia espressamente sollecitato con la conseguenza che la domanda alla quale si fa riferimento non può che essere quella di riconoscimento della causa di servizio.
Diversamente si farebbero ricadere sul dipendente le conseguenze del tardivo accoglimento e dell'illegittimo rigetto della domanda di riconoscimento della causa di servizio. La ratio della maggiorazione risiede nella maggiore gravosità del lavoro che svolge il dipendente affetto da invalidità che viene compensata in quanto l'invalidità medesima è conseguenza del rapporto d'ufficio e rispetto a questa ratio risulta dissonante una interpretazione che limiti la maggiorazione e la escluda per il periodo necessario all'accertamento della causa di servizio. D'altro canto, poiché si tratta di un beneficio riconosciuto in termini percentuali rispetto alla retribuzione in godimento alla data della domanda serve ad evitare che sia il dipendente ad essere arbitro dell'incremento.
Tale incremento, inoltre, previsto dalla contrattazione collettiva (l'art. 26 citato è inserito nel
Titolo III “Trattamento economico”) rientra tra gli emolumenti che il datore di lavoro pubblico, in presenza dei presupposti legittimanti, è tenuto ad erogare, sussistendo un ineludibile nesso di corrispettività tra infermità per causa di servizio ed incremento da corrispondersi a titolo di salario individuale di anzianità”.
In definitiva, la S.C. cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla
Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche al fine di provvedere in ordine alle spese.
3. riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. e concludeva nei seguenti Parte_1 termini: “applicando le statuizioni contenute nell'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione
Lavoro n. 17806/2024 Rgn 13370/2018, depositata in data 27/06/2024, voglia rigettare
l'opposizione spiegata da , in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore , ed il successive appello, confermando la sentenza di primo grado, e per
l'effetto confermare il d.i. del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, 2042/13 (R.g.n.5230/13) che ha ingiunto ad il pagamento dell'incremento economico stipendiale ai sensi degli art 43 e 44 del CP_1
e ss. pari al 2.5% a far data dal 20/01/2005, data di invio della domanda di Controparte_2 riconoscimento della causa di servizio, per l'importo di €.3.945,24, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, oltre alle spese legali per euro 400,00 da distrarsi. Con vittoria di spese e compensi del triplo grado di giudizio (Tribunale, Corte d'appello e Corte di Cassazione) da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Alessandro Oddi, oltre alle spese di lite del presente giudizio di riassunzione da distrarsi in favore degli scriventi avv.ti Alessandro Oddi e
Francesco Vaglio, che si dichiarano antistatari”.
5 Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio sicché all'udienza CP_1
del 18 marzo 2015 ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in atti.
4. Come noto, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 28021 del 2024, Sez. 2, Ordinanza n. 15143 del 2021). In tal senso
è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art. 338
c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di
Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892;
1994 n. 5901).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 17806/2024, l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 2042/2013 è infondata.
E invero, risulta pacificamente dagli atti che ha presentato domanda Parte_1 per il riconoscimento della causa di servizio in data 20 gennaio 2005; all'esito del giudizio instaurato innanzi al Tribunale capitolino la domanda è stata accolta con decorrenza dal 20.1.2015 e con riconoscimento della ascrivibilità delle patologie denunciate alla IV categoria della tabella A allegata dpr 834/81.
Come affermato dai Giudici di legittimità, il diritto all'integrazione salariare per cui è causa
è maturato con il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, avvenuto a far data dalla domanda suindicata, e dunque dal 20 gennaio 2005.
Posto che, secondo la pronuncia rescindente, l'art. 70 del d.l. n. 112 del 2008 conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008 “non può avere determinato il venir meno dell'incremento già
6 riconosciuto a coloro che l'avevano maturato prima dell'abrogazione”, l'incremento percentuale riconosciuto in sede monitoria (pari al 2,50% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) in godimento, considerato che l'invalidità è stata ascritta alla quarta categoria e, dunque, ad una delle prime sei categorie) è dovuto.
Ne segue che va respinta l'opposizione proposta da e confermato il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del ricorso monitorio proposto da . Parte_1
5. Venendo alla regolamentazione delle spese, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. n. 15506 del 13/06/2018; Cass. n. 7243 del 29/03/2006).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, nella sostanza, una conferma della sentenza di primo grado e un rigetto dell'appello (pur non sfuggendo al Collegio che, come detto, il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), le spese del primo grado di giudizio non possono essere modificate e rimangono ferme
(conformemente, peraltro, alle conclusioni rassegnate sul punto dal ricorrente in riassunzione).
Quanto alle fasi di impugnazione (giudizio di appello definito con sentenza n. 4664/2017 e di legittimità) e al presente giudizio di rinvio, giova evidenziare che non possono essere liquidati gli importi indicati nella “nota spese” depositata in data 17.3.2025. In proposito giova innanzi tutto evidenziare che il valore della presente causa è pari all'importo del decreto ingiuntivo ottenuto da ed opposto da (ovvero 3.945,24 euro), sicché lo scaglione di Parte_1 CP_1
riferimento è quello fino a euro 5.200,00. Di tanto, peraltro, si dà atto anche negli scritti difensivi, laddove l'odierno ricorrente in riassunzione ha dichiarato il valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato. Ebbene, considerando il suddetto valore, l'importo richiesto a titolo di compenso per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione (complessivamente pari a euro 6.500,00) e quello domandato per il presente giudizio di rinvio (complessivamente pari a euro 6.917,00 euro) eccedono i massimi tabellari. Inoltre, sia con riferimento al giudizio definito innanzi alla Corte di appello di Roma con sentenza n. 4664/2017 che al presente giudizio di rinvio
7 non è dovuto il compenso per la fase istruttoria, non essendo stata svolta, in concreto, attività ascrivibile a tale fase (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
In definitiva, le spese dei due gradi di impugnazione e del presente giudizio di rinvio vengono determinate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alle attività in concreto espletate e ai parametri tariffari di riferimento.
Le spese del presente giudizio di rinvio vanno distratte in favore degli Avv.ti Alessandro
Oddi e Francesco Vaglio, antistatari;
tutte le altre spese in favore del solo Avv. Alessandro Oddi, dichiaratosi antistatario.
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di refusione delle “spese vive”, intese come contributo unificato, giova evidenziare che quest'ultimo costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (cfr., ex ceteris,
Sez.6, Sentenza n. 23830/2015; Sez. 1, Sentenza n. 18529/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27306/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data
13-14 febbraio 2013;
- ferme le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 7882/2014 pubblicata il 14.7.2014, condanna l'
[...]
a rifondere a le ulteriori spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
determinano per il secondo grado in euro 1.600,00, per il giudizio di legittimità in euro 1.300,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 1.300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione di tutte le spese in favore dell'Avv. Alessandro
Oddi, antistatario, ad eccezione di quelle del presente giudizio di rinvio da distrarsi in favore degli
Avv.ti Alessandro Oddi e Francesco Vaglio, antistatari.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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