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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5952 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2712 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. IA Di LL Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2712 /2025 R.G.V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, Viale XX Settembre, n.28, presso lo studio dell'avv. Nicolosi Chiara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e da nato a [...] il [...], c. f.: rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Platania Lucia Rita, presso il cui studio in Sant'Agata Lì Battiati (CT), Via Alcide
De Gasperi, 14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Posta in decisione all'udienza del 21/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania (CT) in data 29/09/1995, è stata fissata udienza di comparizione nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice.
Le condizioni della separazione enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati quali parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge;
il PM in sede ha espresso parere favorevole;
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni indicate nel ricorso e CP_1 confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania (atto n.850 parte II serie A anno 1995).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. IA Di LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. IA Di LL Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2712 /2025 R.G.V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania, Viale XX Settembre, n.28, presso lo studio dell'avv. Nicolosi Chiara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e da nato a [...] il [...], c. f.: rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Platania Lucia Rita, presso il cui studio in Sant'Agata Lì Battiati (CT), Via Alcide
De Gasperi, 14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Posta in decisione all'udienza del 21/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania (CT) in data 29/09/1995, è stata fissata udienza di comparizione nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice.
Le condizioni della separazione enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati quali parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge;
il PM in sede ha espresso parere favorevole;
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni indicate nel ricorso e CP_1 confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Catania (atto n.850 parte II serie A anno 1995).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. IA Di LL