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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/12/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
852/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
. nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Aosta, Via Grand Tournalin n. 21,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Grand Tournalin n. 21, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carola Marzi (C.F. ) e presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, via Promis n. 3A,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta (AO), in data 25/07/2009, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Aosta, al n. 27, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta in data 07/09/2010, ad Aosta in data Per_1 Per_2
16/04/2015 ed , ad Aosta in data 27/02/2017. Per_3
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali avranno responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la loro residenza e dimora abituale presso la casa la casa familiare;
2. Il sig. durante il periodo scolastico, potrà vedere i propri figli secondo il seguente Pt_2
calendario, salvo diverso accordo tra le parti:
1^ settimana: dal mercoledì mattina presso la casa materna in tempo per l'entrata a scuola al venerdì mattina all'ingresso a scuola;
2^ settimana: dal mercoledì mattina presso la casa materna in tempo per l'entrata a scuola al giovedì con il pranzo, oltre al fine settimana, dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera alle ore
19.30-20.00, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma;
- metà delle vacanze Natalizie e così, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua alternate con le vacanze di Carnevale;
- 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con previsione che, durante il restante periodo estivo (ad esclusione delle settimane in cui i ragazzi staranno con la mamma), il sig. terrà seco i figli durante fine settimana da concordarsi Pt_2
direttamente con la moglie.
Per le vacanze estive relative all'anno 2025, organizzate dai coniugi prima della separazione, le parti concordano che i ragazzi staranno con il padre dal 14.06 al 29.06 e dal 13.07 al 19.07 e con la madre dal 29.06 al 13.07. Economicamente, le parti concordano che la madre corrisponderà la somma forfettaria di euro 1.000,00 a copertura parziale del costo dell'appartamento nelle settimane da questa occupato, mentre il padre la restante somma di euro 3.457,00.
Sempre nella corrente estate, la sig.ra terrà seco al 31 luglio al 12 agosto. In detto Pt_1 Per_1
periodo e staranno con il papà. Per_2 Per_3
Dal 12 agosto sera all'inizio della scuola tutti e tre i ragazzi staranno con la mamma, salvo i fine settimana che le parti concorderanno siano di competenza paterna.
3. La casa già familiare, in comproprietà, resta assegnata alla sig.ra con cui i figli vivranno Pt_1
prevalentemente. Il sig. se ne è già allontanato, portando seco i propri effetti personali. Pt_2
pagina 2 di 5 Al sig. verranno lasciate le chiavi dell'ingresso del palazzo e della cantina affinché lo stesso Pt_2
possa accedervi per recuperare il materiale sportivo allorquando sarà necessario per accompagnare i figli ai corsi.
Il sig. si impegna a svuotare il garage di proprietà della sig.ra sito in via Montmayeur Pt_2 Pt_1
dai propri effetti personali e la casa di sempre di proprietà della sig.ra , in data Persona_4 Pt_1
da concordare.
4. Il sig. corrisponderà sul conto corrente cointestato, entro il giorno 15 di ogni mese, la cifra di Pt_2
€ 1.200 mensili (oltre al mutuo di cui al punto 7) a titolo di contributo al mantenimento dei figli nati dal matrimonio, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Detta cifra sarà soggetta a rivalutazione Istat su base annuale (prima rivalutazione: luglio 2026 con base luglio 2025).
5. Il sig. concorrerà altresì al 60% delle spese straordinarie dei ragazzi (restante 40% in capo Pt_2
alla sig.ra ), da individuarsi secondo il Protocollo delle Tribunale di Aosta, che le parti Pt_1
dichiarano espressamente di avere visionato ed accettato.
Le parti concordano che verranno suddivise tra di loro, secondo la medesima quota sopra riportata, anche le spese inerenti le ripetizioni dei ragazzi, qualora si rivelino necessarie e siano state previamente concordate, a prescindere dall'esibizione della relativa documentazione. I coniugi riconoscono che attualmente lo sport principale praticato dai ragazzi è lo sci e che quindi saranno suddivise secondo le quote di cui sopra le spese relative a detto sport, compresi i costi di iscrizione ad un unico Sci Club e del materiale necessario allo stesso, purché previamente concordato.
6. Le parti concordano che l'assegno unico (o altra forma di assegno che dovesse andare a sostituirlo) sarà per l'intero attribuito alla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali spetteranno al 50% tra le Pt_1
parti;
7. Entrambi i coniugi si impegnano a corrispondere il 50% delle rate di mutuo relative alla casa già familiare, attraverso versamento sul conto corrente cointestato, entro 10 giorni prima della data di prelievo prevista dalla Banca.
8. Le spese condominiali di competenza fino al 31.03.2024, saranno dimidiate tra le parti, mentre quelle maturate successivamente a detta data saranno di competenza della sig.ra ; Pt_1
9. L'acquisto della camera di , che avverrà tra un paio di anni, sarà suddiviso tra le parti Per_3
secondo le seguenti percentuali: 60% sig. e 40% sig.ra . Pt_2 Pt_1
10. Il sig. è titolare dell'autovettura Toyota RO VE (targata GE796TB) del cui relativo Pt_2
finanziamento si onererà.
pagina 3 di 5 A definitivo regolamento dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti, le parti concordano che la sig.ra si occuperà della voltura a sé dell'autovettura Citroen C3 SS (targata GZ627AA) a Pt_1
proprie cure e spese.
La Kia Sportage verrà rottamata e l'eventuale ricavato verrà devoluto alla sig.ra per il Pt_1 pagamento delle spese (voltura, autoradio…).
11. Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di rinunciare a reciproci assegni di mantenimento;
12. Le parti dichiarano infine di non avere altre questioni economiche o patrimoniali in sospeso, neppure di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di coniugio”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
. nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
08/08/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Aosta (AO), in data 25/07/2009, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Aosta, al n. 27, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
pagina 4 di 5 Civile del Comune di Aosta (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
. nata ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Aosta, Via Grand Tournalin n. 21,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._2
Grand Tournalin n. 21, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carola Marzi (C.F. ) e presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, via Promis n. 3A,
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta (AO), in data 25/07/2009, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Aosta, al n. 27, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta in data 07/09/2010, ad Aosta in data Per_1 Per_2
16/04/2015 ed , ad Aosta in data 27/02/2017. Per_3
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali avranno responsabilità anche disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. I minori manterranno la loro residenza e dimora abituale presso la casa la casa familiare;
2. Il sig. durante il periodo scolastico, potrà vedere i propri figli secondo il seguente Pt_2
calendario, salvo diverso accordo tra le parti:
1^ settimana: dal mercoledì mattina presso la casa materna in tempo per l'entrata a scuola al venerdì mattina all'ingresso a scuola;
2^ settimana: dal mercoledì mattina presso la casa materna in tempo per l'entrata a scuola al giovedì con il pranzo, oltre al fine settimana, dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera alle ore
19.30-20.00, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della mamma;
- metà delle vacanze Natalizie e così, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua alternate con le vacanze di Carnevale;
- 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con previsione che, durante il restante periodo estivo (ad esclusione delle settimane in cui i ragazzi staranno con la mamma), il sig. terrà seco i figli durante fine settimana da concordarsi Pt_2
direttamente con la moglie.
Per le vacanze estive relative all'anno 2025, organizzate dai coniugi prima della separazione, le parti concordano che i ragazzi staranno con il padre dal 14.06 al 29.06 e dal 13.07 al 19.07 e con la madre dal 29.06 al 13.07. Economicamente, le parti concordano che la madre corrisponderà la somma forfettaria di euro 1.000,00 a copertura parziale del costo dell'appartamento nelle settimane da questa occupato, mentre il padre la restante somma di euro 3.457,00.
Sempre nella corrente estate, la sig.ra terrà seco al 31 luglio al 12 agosto. In detto Pt_1 Per_1
periodo e staranno con il papà. Per_2 Per_3
Dal 12 agosto sera all'inizio della scuola tutti e tre i ragazzi staranno con la mamma, salvo i fine settimana che le parti concorderanno siano di competenza paterna.
3. La casa già familiare, in comproprietà, resta assegnata alla sig.ra con cui i figli vivranno Pt_1
prevalentemente. Il sig. se ne è già allontanato, portando seco i propri effetti personali. Pt_2
pagina 2 di 5 Al sig. verranno lasciate le chiavi dell'ingresso del palazzo e della cantina affinché lo stesso Pt_2
possa accedervi per recuperare il materiale sportivo allorquando sarà necessario per accompagnare i figli ai corsi.
Il sig. si impegna a svuotare il garage di proprietà della sig.ra sito in via Montmayeur Pt_2 Pt_1
dai propri effetti personali e la casa di sempre di proprietà della sig.ra , in data Persona_4 Pt_1
da concordare.
4. Il sig. corrisponderà sul conto corrente cointestato, entro il giorno 15 di ogni mese, la cifra di Pt_2
€ 1.200 mensili (oltre al mutuo di cui al punto 7) a titolo di contributo al mantenimento dei figli nati dal matrimonio, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Detta cifra sarà soggetta a rivalutazione Istat su base annuale (prima rivalutazione: luglio 2026 con base luglio 2025).
5. Il sig. concorrerà altresì al 60% delle spese straordinarie dei ragazzi (restante 40% in capo Pt_2
alla sig.ra ), da individuarsi secondo il Protocollo delle Tribunale di Aosta, che le parti Pt_1
dichiarano espressamente di avere visionato ed accettato.
Le parti concordano che verranno suddivise tra di loro, secondo la medesima quota sopra riportata, anche le spese inerenti le ripetizioni dei ragazzi, qualora si rivelino necessarie e siano state previamente concordate, a prescindere dall'esibizione della relativa documentazione. I coniugi riconoscono che attualmente lo sport principale praticato dai ragazzi è lo sci e che quindi saranno suddivise secondo le quote di cui sopra le spese relative a detto sport, compresi i costi di iscrizione ad un unico Sci Club e del materiale necessario allo stesso, purché previamente concordato.
6. Le parti concordano che l'assegno unico (o altra forma di assegno che dovesse andare a sostituirlo) sarà per l'intero attribuito alla sig.ra , mentre le detrazioni fiscali spetteranno al 50% tra le Pt_1
parti;
7. Entrambi i coniugi si impegnano a corrispondere il 50% delle rate di mutuo relative alla casa già familiare, attraverso versamento sul conto corrente cointestato, entro 10 giorni prima della data di prelievo prevista dalla Banca.
8. Le spese condominiali di competenza fino al 31.03.2024, saranno dimidiate tra le parti, mentre quelle maturate successivamente a detta data saranno di competenza della sig.ra ; Pt_1
9. L'acquisto della camera di , che avverrà tra un paio di anni, sarà suddiviso tra le parti Per_3
secondo le seguenti percentuali: 60% sig. e 40% sig.ra . Pt_2 Pt_1
10. Il sig. è titolare dell'autovettura Toyota RO VE (targata GE796TB) del cui relativo Pt_2
finanziamento si onererà.
pagina 3 di 5 A definitivo regolamento dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti, le parti concordano che la sig.ra si occuperà della voltura a sé dell'autovettura Citroen C3 SS (targata GZ627AA) a Pt_1
proprie cure e spese.
La Kia Sportage verrà rottamata e l'eventuale ricavato verrà devoluto alla sig.ra per il Pt_1 pagamento delle spese (voltura, autoradio…).
11. Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di rinunciare a reciproci assegni di mantenimento;
12. Le parti dichiarano infine di non avere altre questioni economiche o patrimoniali in sospeso, neppure di natura risarcitoria, derivanti dal rapporto di coniugio”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
. nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
08/08/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Aosta (AO), in data 25/07/2009, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Aosta, al n. 27, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
pagina 4 di 5 Civile del Comune di Aosta (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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