Articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
Articolo 3Articolo 5
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10 ottobre 1993
Art. 4. 1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

" b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;".
Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi' dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1993
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