Sentenza 9 ottobre 2023
Parere interlocutorio 22 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 9260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9260 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09260/2025REG.PROV.COLL.
N. 01440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2024, proposto da Agriros di GN NZ e C. SN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto, n. 4.
contro
Comune San Martino Buonalbergo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Callipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituito in giudizio.
nei confronti
DR AR, EL NI, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1408/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Martino Buonalbergo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. UR TI e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Agriros di GN NZ e C. SN gestisce un allevamento avicolo intensivo e ha impugnato il certificato di agibilità rilasciato, per silentium , dal Comune di San Martino Buon Albergo alla parte controinteressata per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale bifamiliare in luogo della precedente stalla, perché posto a distanza inferiore da quella prevista dalla normativa di
settore.
Il T.a.r., con sentenza n. 1408 del 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
2. La Agriros di GN NZ e C. SN ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I . Error in indicando – Errata declaratoria di inammissibilità del ricorso .
La sentenza del T.a.r. per il Veneto è illegittima perché il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile per non avere la ricorrente impugnato i titoli edilizi che hanno assentito la trasformazione da stalla ad abitazione, né gli atti pianificatori precedenti, nonostante il certificato di agibilità possa essere impugnato separatamente per vizi propri, a prescindere dall’impugnazione del titolo edilizio.
II. Error in indicando – Errata motivazione in ordine al rigetto della censura di eccesso di potere per illogicità e carenza dei presupposti e della violazione dell’art. 25, co. 1, lett. B) del DPR 380/01 e art. 55 del regolamento edilizio del Comune di San Martino Buon Albergo – Omessa pronuncia .
La società appellante reitera la doglianza articolata con il primo motivo di ricorso di primo grado, secondo cui il Comune di San Martino Buon Albergo avrebbe consentito il formarsi del silenzio assenso sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità prima ancora che le opere dell’abitazione erano terminate. Contesta, inoltre, che sulla richiesta di certificato di agibilità si sia formato un silenzio assenso illegittimo.
III. Error in indicando – Errata declaratoria di inammissibilità con riguardo al secondo e terzo motivo del ricorso .
Parte appellante censura, altresì, la formazione del silenzio assenso in assenza del necessario parere dell’Asl richiesto dall’art. 5, co. 3, lett. a) del d.P.R. n. 380/01.
Il Comune San Martino Buonalbergo si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
3. Alla pubblica udienza del 10 luglio del 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è infondato.
4. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso perché l’odierna appellante ha omesso di impugnare gli atti presupposti immediatamente e autonomamente lesivi (rispetto ai quali quelli impugnati hanno carattere meramente consequenziale) .
Con un primo motivo di appello, la società appellante ha contestato la declaratoria di inammissibilità del giudice di primo grado, in quanto il certificato di agibilità può essere impugnato separatamente per vizi propri, a prescindere dall’impugnazione del titolo edilizi, in quanto permesso di costruire e certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi.
Ritiene il Collegio che tale motivo di appello sia infondato.
L’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, dispone che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente .
Questa Sezione ha chiarito che “ Il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono infatti collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio ( ex plurimis , Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2023, n. 25830).
In sostanza, la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente " nei limiti necessari a inferire l'assentibilità dell'agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità " (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2023, n. 3650).
5. Nonostante le chiare evidenziate differenze sussistenti tra permesso di costruire e certificato di agibilità, la società appellante ha, però, impugnato in primo grado il certificato di agibilità, contestando violazioni di natura esclusivamente edilizia, come, ad esempio, la violazione delle distanze, che, però, avrebbe dovuto essere fatta valere, impugnando il permesso di costruire n. 70 del 2004 non impugnato, invece, dalla società appellante.
L’impugnazione del solo certificato di abitabilità è, pertanto, inammissibile, non solo perché non è stato impugnato il permesso di costruire appena citato, che rappresenta l’atto presupposto, secondo la ricostruzione del T.a.r., ma anche perché non può distinguersi un autonomo interesse della società appellante ad impugnare tale certificato, non avendo la stessa appellante evidenziato alcun pregiudizio che potrebbe derivarle, al di là di quelli strettamente legati a ragioni “edilizie”.
Questa sezione ha già chiarito che l'interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa; l'interesse a ricorrere postula, quindi, che l'atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, non essendo, però, a tal fine sufficiente la vicinitas tra i fondi che vale quale elemento di individuazione della legittimazione, ma non a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
Nel ricorso di primo grado si legge che il pregiudizio patito da parte appellante consisterebbe nel fatto che la nuova abitazione, proprio perché abitabile, non solo crea difficoltà concrete con segnalazioni ai vigili dei nuovi vicini, ma impedisce ad esempio l’ampliamento del nuovo allevamento (pag. 4 del ricorso di primo grado).
E’, dunque, evidente che parte appellante non ha comprovato l’esistenza dell’interesse al ricorso in relazione all’impugnazione del certificato di agibilità.
Ne consegue che i tre motivi di appello, tutti tesi a contestare il certificato di abitabilità, sono infondati.
6. Conferma tale ricostruzione, ad esempio, l’analisi del secondo motivo appello, con cui la Agriros di GN NZ e C. SN ha ribadito che il Comune di San Martino Buon Albergo ha consentito il formarsi del silenzio assenso sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità prima ancora che le opere dell’abitazione fossero terminate e quindi il silenzio assenso sarebbe illegittimo. Tale contestazione è del tutto slegata da un ipotetico pregiudizio patito da parte appellante.
Ad ogni modo le opere contestate, che non sarebbero state ultimate, rappresentano solo opere di modeste dimensioni e di scarsa rilevanza rispetto all’edificio nel suo complesso (si tratta, in particolare, di una sauna e del ridimensionamento di un bagno) che nessun pregiudizio, neanche potenziale, hanno causato a parte appellante.
Va poi evidenziato che, con nota prot. n. 16743 del 15.9.2010, i controinteressati ripresentavano la domanda per il certificato di agibilità a seguito dell’ultima DIA n. 56 del 9.9.2010, relativa al permesso di costruire 70/04 e successive varianti, dichiarando che la costruzione per cui è causa è stata definitivamente ultimata in data 14.09.2010 e che le condizioni e prescrizioni contenute nell’atto di concessione sono state adempiute nei modi nei termini in esso previsti.
Secondo parte appellante, se fosse confermata tale ricostruzione i lavori sarebbe abusivi (perché svolti prima dei 30 giorni previsti dall’art. 23, co. 1, d.P.R. n. 380/01) e come tali abbisognevoli di una sanatoria edilizia. Tale doglianza si pone, tuttavia, in chiara contraddizione logica rispetto a tutto l’impianto del ricorso in appello, con cui parte appellante, nel contestare la sentenza di primo grado, ha più volte evidenziato che eventuali violazioni edilizie non incidono sulla formazione del certificato di agibilità.
7. Medesime conclusioni derivano anche dall’esame del terzo motivo di appello, con cui parte appellante contesta l’assenza del parere dell’Asl richiesto dall’art. 5, co. 3, lett. a) del d.P.R. n. 380/01.
E’ emerso nel corso del giudizio che in luogo del parere dell’Asl è stata prodotta autocertificazione del tecnico, come espressamente precisato dall’ASL nella nota prot. n. 32471 del 7.7.2006 (doc. n. 11 ricorrente primo grado), secondo cui la conformità dell’opera alle norme igienico sanitarie
era stata infatti “autocertificata, come previsto dal d.P.R. n. 380/2001, dal tecnico progettista.
E infatti l’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, disponeva che “ Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni ”.
A innescare, dunque, il meccanismo del silenzio assenso non era necessario l’espresso parere dell’Asl, che avrebbe potuto essere sostituito da un’autodichiarazione, come poi è avvenuto nel caso di specie.
L’appello è, dunque, infondato.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
UR TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TI | IN RI |
IL SEGRETARIO