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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2667/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11681/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230163663657000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale RomaIII, impugnando le cartelle di pagamento n. 097 2023 0166400 382 002 e n. 097 2023 01636636 57 000, notificate il 15/04/2024, aventi ad oggetto la pretesa tributaria rispettivamente di Euro 103.698,92 e di Euro 185.276,73. Eccepisce l'inefficacia, la nullità delle somme iscritte a ruolo nonché delle cartelle di pagamento in quanto ritiene non dovute le somme, perché oggetto di definizione agevolata da parte di altro soggetto coobligato in solido e risultando i pagamenti delle rate in scadenza regolarmente effettuati.
Si costituisce, con le proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma II rigettando in toto quanto eccepito dal ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Il ricorso risulta fondato. Infatti il tutto deve essere letto e evidenziato secondo calcoli puramente matematici che sono stati ben delineati dagli schemi ricompresi e allegati al ricorso dalla parte ricorrente.
Il giudizio pendente ha ad oggetto 2 cartelle di pagamento notificate in data 15.04.2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione ad Ricorrente_1, la cartella di pagamento n. 097 2023 0163663 657 000 dell'importo complessivo di € 185.276,73 e la cartella di pagamento n. 097 2023 0166400382 002, dell'importo complessivo di € 103.698,92. Le due cartelle di pagamento hanno ad oggetto importi iscritti a ruolo che, sono originati da due avvisi di accertamento emessi, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma Ufficio controlli, nei confronti della Associazione_1 e dei 3 soci in qualità di coobligati in solido Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2. Si rileva, inoltre, dagli atti in causa e dalle memorie del ricorrente che gli importi iscitti a ruolo e richiamati nelle cartelle di pagamento impugnate risultano tutti iin fase di pagamento sia per la c.d.rottamazione, sia in fase di rateizzazione. Questa Corte non può che confermare pienamente quanto delineato, dalla parte ricorrente, nelle proprie memorie che evidenziano, in modo inequivocabile, le varie fasi di avvenuto pagamento degli interi importi spettanti alla "Associazione_1" e chi per essa ai 3 soci in qualità di coobligati in solido, nei confronti dell'erario.
Infatti l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme di cui agli atti di accertamento, con quattro iscrizioni separate nei confronti dei coobbligati Nominativo_2, Nominativo_1 e Ricorrente_1 (identificati con n. 69714011481989009,n. 69714011482556005, n. 69717013766631009, n. 69717013766666005) e il Sig. Nominativo_1 ha presentato quattro separate domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo provvedendo al pagamento delle rate, ad oggi in corso di scadenza. Inoltre lo stesso, a seguito di pignoramento presso terzi per il recupero dei tributi, sanzioni e interessi residui rispetto alla maggior somma dovuta a seguito della Sentenza di Cassazione presentava istanza di rateizzazione n F37410 ad Agenzia Entrate Riscossione, provvedendo al pagamento. In sostanza Nominativo_1, coobbligato in solido, sta provvedendo al pagamento del carico tributario complessivo, producendo necessariamente effetti giuridici nei confronti degli altri, proprio in virtù della natura propria delle obbligazioni solidali e quindi anche nei confronti dell'odierno ricorrente. Pertanto
è evidente che essendo i ruoli emessi oggetto di definizione agevolata in corso di regolare pagamento da parte del coobbligato Nominativo_1, definiti con la rottamazione e a mezzo rateizzazione, l'ente creditore e l'agente della riscossione non potevano procedere con la relativa iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla le cartelle impugnate. Condanna la parte resistente alle spese quantificate in Euro 2.000,00.
Roma,22 ottobre 2015.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11681/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166400382002 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230163663657000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale RomaIII, impugnando le cartelle di pagamento n. 097 2023 0166400 382 002 e n. 097 2023 01636636 57 000, notificate il 15/04/2024, aventi ad oggetto la pretesa tributaria rispettivamente di Euro 103.698,92 e di Euro 185.276,73. Eccepisce l'inefficacia, la nullità delle somme iscritte a ruolo nonché delle cartelle di pagamento in quanto ritiene non dovute le somme, perché oggetto di definizione agevolata da parte di altro soggetto coobligato in solido e risultando i pagamenti delle rate in scadenza regolarmente effettuati.
Si costituisce, con le proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma II rigettando in toto quanto eccepito dal ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Il ricorso risulta fondato. Infatti il tutto deve essere letto e evidenziato secondo calcoli puramente matematici che sono stati ben delineati dagli schemi ricompresi e allegati al ricorso dalla parte ricorrente.
Il giudizio pendente ha ad oggetto 2 cartelle di pagamento notificate in data 15.04.2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione ad Ricorrente_1, la cartella di pagamento n. 097 2023 0163663 657 000 dell'importo complessivo di € 185.276,73 e la cartella di pagamento n. 097 2023 0166400382 002, dell'importo complessivo di € 103.698,92. Le due cartelle di pagamento hanno ad oggetto importi iscritti a ruolo che, sono originati da due avvisi di accertamento emessi, dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma Ufficio controlli, nei confronti della Associazione_1 e dei 3 soci in qualità di coobligati in solido Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2. Si rileva, inoltre, dagli atti in causa e dalle memorie del ricorrente che gli importi iscitti a ruolo e richiamati nelle cartelle di pagamento impugnate risultano tutti iin fase di pagamento sia per la c.d.rottamazione, sia in fase di rateizzazione. Questa Corte non può che confermare pienamente quanto delineato, dalla parte ricorrente, nelle proprie memorie che evidenziano, in modo inequivocabile, le varie fasi di avvenuto pagamento degli interi importi spettanti alla "Associazione_1" e chi per essa ai 3 soci in qualità di coobligati in solido, nei confronti dell'erario.
Infatti l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme di cui agli atti di accertamento, con quattro iscrizioni separate nei confronti dei coobbligati Nominativo_2, Nominativo_1 e Ricorrente_1 (identificati con n. 69714011481989009,n. 69714011482556005, n. 69717013766631009, n. 69717013766666005) e il Sig. Nominativo_1 ha presentato quattro separate domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo provvedendo al pagamento delle rate, ad oggi in corso di scadenza. Inoltre lo stesso, a seguito di pignoramento presso terzi per il recupero dei tributi, sanzioni e interessi residui rispetto alla maggior somma dovuta a seguito della Sentenza di Cassazione presentava istanza di rateizzazione n F37410 ad Agenzia Entrate Riscossione, provvedendo al pagamento. In sostanza Nominativo_1, coobbligato in solido, sta provvedendo al pagamento del carico tributario complessivo, producendo necessariamente effetti giuridici nei confronti degli altri, proprio in virtù della natura propria delle obbligazioni solidali e quindi anche nei confronti dell'odierno ricorrente. Pertanto
è evidente che essendo i ruoli emessi oggetto di definizione agevolata in corso di regolare pagamento da parte del coobbligato Nominativo_1, definiti con la rottamazione e a mezzo rateizzazione, l'ente creditore e l'agente della riscossione non potevano procedere con la relativa iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla le cartelle impugnate. Condanna la parte resistente alle spese quantificate in Euro 2.000,00.
Roma,22 ottobre 2015.