Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 6934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6934 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Lauricella, con domicilio eletto in OM, piazza Cola di Rienzo, 69;
contro
OM AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. prot. -OMISSIS- del 23.1.2026, adottata da OM AL – dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, ed avente ad oggetto “ riacquisizione dell’immobile adibito ad uso abitazione – Alloggio Custode – sito in -OMISSIS-, identificato catastalmente al Foglio -OMISSIS-, inventariato come categoria inventariale B (patrimonio indisponibile) con matricola-OMISSIS- ”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. LO IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. prot. -OMISSIS- del 23.1.2026, adottata da OM AL – dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, ed avente ad oggetto “ riacquisizione dell’immobile adibito ad uso abitazione – Alloggio Custode – sito in -OMISSIS-, identificato catastalmente al Foglio -OMISSIS-, inventariato come categoria inventariale B (patrimonio indisponibile) con matricola-OMISSIS- ”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In sintesi è accaduto che il competente Dipartimento del Comune ha intrapreso, con nota prot. -OMISSIS- del 29.3.2024 indirizzata alla Polizia Locale, una verifica in merito alla legittimità del diritto all’uso del bene controverso, un immobile adibito ad alloggio di servizio del custode di una scuola, segnatamente il padre del ricorrente (sig. -OMISSIS-), bene la cui natura “pertinenziale” rispetto ad un edificio scolastico e, dunque, ad un fine istituzionale, ne determina l'appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune; pertanto, con nota prot. -OMISSIS- del 31.5.2024 è stato rilevato che l’uso di tale immobile sarebbe avvenuto senza titolo da parte del ricorrente, il quale sarebbe residente presso tale alloggio dal 15.7.2023, occupandolo, dunque, “in qualità” di figlio dell’ex titolare custode, quest’ultimo, nelle more, emigrato dal 4.1.2019, unitamente alla moglie, presso il Comune di -OMISSIS-; cosicché, con nota del 7.3.2025 è stato comunicato l’avvio del procedimento di riacquisizione, concluso con l’adozione dell’impugnato provvedimento, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA EX ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU – OMESSA CONSIDERAZIONE DELL’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che l’Amministrazione avrebbe “ completamente omesso di confrontarsi con la situazione personale e familiare del ricorrente, limitandosi ad affermare l’esigenza di riacquisizione del bene senza verificare quali effetti concreti tale decisione avrebbe prodotto ”, nel senso che “ non risulta in alcun modo considerata la presenza stabile di un minore che trova nell’abitazione paterna il proprio riferimento abitativo; né vi è traccia di una valutazione circa la particolare condizione sanitaria della madre del minore, recentemente sottoposta a intervento chirurgico per patologia oncologica, circostanza che rende il ruolo paterno ancora più essenziale per l’equilibrio del figlio ” (cfr. pag. 5).
Cosicché, l’esecuzione del provvedimento “ si tradurrebbe, in concreto, nell’improvvisa perdita dell’unico luogo che oggi consente a un padre di continuare a svolgere il proprio ruolo genitoriale e a un minore, già segnato dalla malattia della madre, di conservare un presidio minimo di stabilità e normalità ” (cfr. pag. 6).
2°) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 30 E 31 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – MANCATO BILANCIAMENTO TRA INTERESSE PUBBLICO E DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE E DELL’ABITAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI – VIOLAZIONE DELL’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE ”.
Con tale motivo il ricorrente ha soggiunto che la conservazione dell’uso dell’immobile controverso risponderebbe alla garanzia di tutela del diritto all’abitazione, stigmatizzando che l’Amministrazione avrebbe “ completamente omesso di considerare: la stabile presenza nell’immobile del ricorrente quale domicilio effettivo; la presenza di un figlio minore che trascorre stabilmente parte significativa della propria vita presso l’abitazione paterna; la situazione familiare particolarmente delicata determinata dalla patologia oncologica della madre del minore, circostanza che rende ancora più essenziale il ruolo genitoriale del ricorrente; l’assenza di qualsiasi soluzione abitativa alternativa ” (cfr. pag. 8 – 9).
Si è costituita in giudizio OM AL (11.3.2026), opponendosi al ricorso nella memoria del 31.3.2026.
All’udienza in Camera di Consiglio del 15 aprile 2026 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei motivi proposti.
Non è contestato dallo stesso ricorrente che l'immobile per il quale è causa ha natura patrimoniale indisponibile, trattandosi di immobile adibito ad alloggio del custode dell'istituto scolastico, impersonato, tuttavia, dal padre del ricorrente, l’unico nei confronti del quale l’uso è stato legittimato dall'assolvimento di un pubblico servizio.
Cessato, però, ed ormai da tempo, il rapporto di servizio del padre custode e, ciononostante, perdurando, da parte del ricorrente, il godimento sine titulo , con sottrazione dell'immobile all'utilizzo suo proprio, il Comune ha legittimamente proceduto all'esplicazione dei poteri di autotutela esecutiva ai sensi dell’art. 823, comma 3 del codice civile, il cui esercizio è sostanziato dalla dimostrazione che il bene in questione appartiene al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, iuris et de iure , la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5183).
Pertanto, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente e ragionevolmente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno indirizzato l'adozione, essendo la concessione in godimento dell'alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale fra il servizio espletato e l'alloggio medesimo.
Di contro, gli assunti del ricorrente sono stati confutati dall’Amministrazione, posto che:
a) con nota del 7.3.2025 prot. n. -OMISSIS-, ha avviato nei confronti del ricorrente il procedimento di riacquisizione di immobile demaniale, sotteso a valutazione vincolata e non contestata dallo stesso, quanto ai presupposti giuridici, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.;
b) nella medesima nota si è fatto espresso riferimento alla rilevanza di eventuali situazioni di fragilità, trasfuse nella disciplina del regolamento approvato con D.A.C. 21/2025, espressamente tipizzate come espressione di una retrostante ponderazione di interessi e diritti fondamentali (possibilità di stipulazione di un una concessione temporanea, senza maturazione di sanatoria, da parte (i) dell’ex custode ultrasessantacinquenne o con invalidità superiore ai 2/3, (ii) del coniuge o del convivente di fatto sessantacinquenne o con invalidità superiore ai 2/3, (iii) del figli con invalidità superiore ai 2/3, al verificarsi di tutte le seguenti ulteriori, oggettive condizioni: residenza nell’alloggio da oltre 5 anni, esistenza di un provvedimento di concessione dello stesso, a suo tempo adottato in favore del custode, regolarità nei pagamenti nonché capacità reddituali e patrimoniali al di sotto della soglia prevista dalla normativa ERP);
c) dopo l’avvio del procedimento, il ricorrente mai ha fatto presenti le esigenze – di contro e genericamente – prospettate (soltanto) in occasione del presente giudizio;
d) risulta incontestato dal ricorrente, oltre che comprovato dall’esame della documentazione anagrafica in atti, che questi “ dal 1998 non era più residente presso il predetto alloggio ” (cioè in quello controverso); che “ in quello stesso 2019, risultava residente in [...] ”; che, ancora, “ solo a partire dal 2023, si sarebbe trasferito, abusivamente nell’immobile per cui è causa ” (cfr. pag. 3 della memoria di OM AL).
A ciò va aggiunto che il ricorrente non ha allegato prova:
1) dell’età del figlio minore, onde stabilirne l’esatto grado di autonomia;
2) dell’effettiva contrazione di matrimonio e dell’affidamento del minore con domicilio presso l’immobile controverso;
3) che i genitori, trasferitisi in Sardegna, non dispongano di soluzioni abitative in OM;
4) della propria inabilità al lavoro;
5) di condizioni economico – finanziarie, reddituali e patrimoniali tali da dimostrare lo stato di precarietà soltanto asserito nel ricorso.
Piuttosto, nella memoria di replica il ricorrente si è limitato a prospettare che “ la circostanza che il minore risulti fiscalmente a carico della madre attiene esclusivamente a profili amministrativo-contabili e non vale in alcun modo ad escludere, ridimensionare o comprimere il ruolo genitoriale del ricorrente, né la stabile presenza del figlio nella vita quotidiana dello stesso ” (cfr. pag. 5): il che indirettamente conferma che il predetto minore dimori nell’abitazione della madre e che, pertanto, l’esecuzione dello sgombero non possa determinare la perdita in concreto di un alloggio.
Di talché, impregiudicato ogni ulteriore apprezzamento da parte dell’Amministrazione resistente, correlabile a sopravvenute situazioni, l’esercizio della potestà di riacquisizione dell’immobile non può ritenersi fondatamente contestabile.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LI, Presidente
LO IZ, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IZ | BE LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.