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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/12/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 6532/2025 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, in data 09/12/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. RENDINE MARIO
ricorrente
E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. CONTURSI CHIARA resistente
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2025, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984 tramite sentenza n. 118/2025, ma di non aver mai ricevuto le somme spettanti da parte dell' . CP_1
L'istante, pertanto, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia condannare l' al pagamento delle somme arretrate CP_1 spettanti al Sig. a titolo di assegno ordinario di invalidità, a partire dalla data Parte_1 riconosciuta con sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Foggia, sez. lav., (01.05.2024) fino alla data della liquidazione effettiva”, con vittoria di spese. L' , ritualmente costituitosi, deducendo di aver provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, chiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il ricorrente, tramite note di trattazione scritta del 05.12.2025, ha aderito alla richiesta di CP_ dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata istruita con produzione documentale ed all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto pagamento delle somme spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n.
5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-
10-1989, n. 4525).
Nel caso di specie, avuto riguardo al pagamento delle somme avvenuto soltanto successivamente rispetto al deposito del ricorso, la liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e si liquida in dispositivo, nel minimo e senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate in CP_1
€ 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, CU se versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Foggia, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 6532/2025 R. G.
Aff. Cont. Lavoro, in data 09/12/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
, Parte_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. RENDINE MARIO
ricorrente
E
CP_1 con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. CONTURSI CHIARA resistente
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2025, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984 tramite sentenza n. 118/2025, ma di non aver mai ricevuto le somme spettanti da parte dell' . CP_1
L'istante, pertanto, adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia condannare l' al pagamento delle somme arretrate CP_1 spettanti al Sig. a titolo di assegno ordinario di invalidità, a partire dalla data Parte_1 riconosciuta con sentenza n. 118/2025 del Tribunale di Foggia, sez. lav., (01.05.2024) fino alla data della liquidazione effettiva”, con vittoria di spese. L' , ritualmente costituitosi, deducendo di aver provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, chiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il ricorrente, tramite note di trattazione scritta del 05.12.2025, ha aderito alla richiesta di CP_ dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata istruita con produzione documentale ed all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto pagamento delle somme spettanti a titolo di assegno ordinario di invalidità determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n.
5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-
10-1989, n. 4525).
Nel caso di specie, avuto riguardo al pagamento delle somme avvenuto soltanto successivamente rispetto al deposito del ricorso, la liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e si liquida in dispositivo, nel minimo e senza istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate in CP_1
€ 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, CU se versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Foggia, 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Beatrice Notarnicola