Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/03/2026, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05815/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7168 del 2025, proposto da
IL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 957422760F, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Conti e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Cento, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento A.n.a.c. di “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii”, sottoscritto in data 15 maggio 2025 dal Dirigente dell'Ufficio sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati, Dott. Antonello Colandrea, comunicato con pec in pari data, mediante cui, in relazione alla pratica fasc. USAN/2631/2024/sd, l'A.n.a.c. comunicava ad IL S.r.l. e ad AH S.r.l. l'annotazione iscritta nell'area B del casellario informatico dei contratti pubblici, a carico delle predette società, delle circostanze descritte nella comunicazione medesima;
- per quanto occorrer possa, della nota trasmessa via pec alla ricorrente in data 20 dicembre 2024, con la quale A.n.a.c. comunicava “Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.213, comma 10, del d.lgs 50/2016”, relativo al Fasc. Anac n. 2631/2024, a carico degli operatori economici IL S.r.l. e AH S.r.l.;
-per quanto occorrer possa, della nota n. 63289 del 5 giugno 2024 (mai comunicata alla scrivente e quindi non formalmente cognita) di comunicazione, nei confronti di AH S.r.l., di avvio del procedimento in oggetto, Fasc. n. 2631/2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui anche l'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. DA GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La IL S.r.l. (di seguito anche “impresa” o “ricorrente”) ha stipulato in data 12 settembre 2023 con il Comune di Cento ‒ che già aveva disposto in data 5 luglio 2023 l’avvio anticipato dell’esecuzione ‒ il contratto n. 29128 per l’affidamento dei lavori di ripristino con miglioramento sismico del Teatro comunale “Giuseppe Borgatti” sito in Via Campagnoli n. 9, Cento (Fe) a seguito degli eventi sismici del maggio 2012” CIG 957422760F - CUP F31b16000150001”, giusta determina dirigenziale di aggiudicazione n. 597 del 16 giugno 2023.
Il contratto è stato, però, risolto ai sensi dell’art. 108, c. 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con determinazione dirigenziale n. 341 del 7 aprile 2024, sul presupposto sia che la IL fosse incorsa nei gravi inadempimenti puntualmente indicati dal R.u.p. nella relazione n. 21252/2024 all’uopo predisposta sia che l’impresa non avesse ottemperato all’ordine di sospensione dei lavori in data 15 gennaio 2024 lasciando che le maestranze della subappaltatrice AH S.r.l. proseguissero le lavorazioni in cantiere il 15 e il 16 gennaio 2024 e commettendo, così, anche la fattispecie di reato prevista dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
1.1. La risoluzione contrattuale è stata segnalata dal Comune di Cento all’A.n.a.c. ai fini della sua iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici con nota n. 59192 del 23 maggio 2024. L’Autorità ha, tuttavia, inviato la comunicazione di avvio del procedimento n. 63289 del 5 giugno 2024 esclusivamente alla subappaltatrice AH, avvedendosi dell’esistenza dell’effettiva contraente ‒ la ricorrente ‒ e comunicandole l’avvio del procedimento solo con nota n. 152943 in data 20 dicembre 2024; nonostante la IL avesse chiesto con le memorie del 16 gennaio 2025 l’archiviazione del procedimento, innanzitutto, per la tardività della contestazione e la conseguente decadenza dell’A.n.a.c. dall’esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi degli artt. 13 e 19 del regolamento adottato con delibera A.n.a.c. n. 241 del 16 ottobre 2018, recando il modello C inviato in data 23 maggio 2024 dal Comune di Cento ai fini della segnalazione tutti gli elementi per individuarla già allora come controparte contrattuale e, in secondo luogo, per l’infondatezza degli addebiti formulati dal Comune di Cento nei suoi confronti, l’esistenza dei ben più gravi profili di responsabilità del committente per le carenze del P.S.C. e del progetto (indicati nell’atto di citazione con il quale questo è stato convenuto dinanzi al Tribunale di Ferrara per l’accertamento dell’illegittimità della risoluzione contrattuale) e l’inesigibilità dell’ordine di sospensione dei lavori già in data 15 gennaio 2024 (in quanto inevitabilmente protocollato e visionato dai responsabili dell’impresa il giorno successivo), l’A.n.a.c. ha concluso il procedimento in data 14 maggio 2025 disponendo l’inserimento della notizia nel casellario, sia pure dando sinteticamente conto delle osservazioni critiche e delle obiezioni dei due operatori economici.
2. La IL si è rivolta, quindi, a questo Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento di annotazione, previa riunione del giudizio con quello promosso dalla subappaltatrice AH contro il medesimo provvedimento e previa sospensione in via cautelare dello stesso, sulla base dei due seguenti motivi in diritto:
I. «In via preliminare. Violazione e falsa applicazione dall’art.13 e dall’art.19 del regolamento ANAC n.241 del 16.10.2018. Tardività. Improcedibilità, decadenza o come meglio del procedimento sanzionatorio ANAC. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione» , avendo l’A.n.a.c. avviato il procedimento nei suoi confronti solo il 20 dicembre 2024, cioè a distanza di sette mesi dalla segnalazione del 23 maggio 2024, e, comunque, concluso lo stesso, a ritenerlo, invece, correttamente instaurato nei confronti della ricorrente il giorno in cui l’avvio è stato comunicato ad AH (il 5 giugno 2024), ben oltre il termine di 180 giorni, in violazione dei termini ‒ perentori, secondo la giurisprudenza amministrativa ‒ previsti dagli artt. 13 e 19 del citato regolamento, e non corrispondendo al vero che «il modello “C” di segnalazione trasmesso dalla Stazione Appaltante Comune di Cento in data 23.5.2024 avesse indicato AH s.r.l., , “quale unico soggetto segnalato”, posto che, al contrario, nel Modello C (che si allega sub. doc.4), al punto 4 (“Dati operatore economico segnalato”) era indicata “EDILTOR S.R.L.” cod fisc. e p.iva 0073729046» ;
II. «In via subordinata nel merito: Violazione e falsa applicazione di Legge e del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico di cui all’art.213, comma 10, D.lgs n.50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Falso presupposto di fatto. Irragionevolezza. Illogicità. Erronea ed insufficiente motivazione» , in quanto l’A.n.a.c. non avrebbe valutato le circostanze dalla stessa addotte nelle memorie per dimostrare la manifesta infondatezza della segnalazione, soprattutto in ordine alla presunta violazione da parte sua dell’ordine di sospensione dei lavori e ai conseguenti accessi non autorizzati del subappaltatore al cantiere nelle date del 15 e del 16 gennaio 2024, avuto riguardo alla trasmissione dell’ordine di sospensione sulla p.e.c. dell’impresa ‒ e non anche sulla p.e.o. del personale interessato, immediatamente leggibile tramite i dispositivi mobili ‒ solo nel pomeriggio del giorno 15 gennaio 2024 e agli ordinari tempi per la protocollazione della corrispondenza.
3. L’A.n.a.c. si è costituita in data 23 giugno 2025 e, con successiva memoria, si è opposta all’accoglimento sia della domanda cautelare che del ricorso, sostenendo che: i) solo le memorie prodotte da AH in data 24 giugno 2024 nel corso del procedimento avviato nei suoi confronti l’avrebbero messa in condizione di identificare l’operatore economico destinatario della risoluzione contrattuale; ii) la ricorrente confonderebbe il procedimento di annotazione con quello sanzionatorio e richiamerebbe, pertanto, erroneamente il regolamento che disciplina quest’ultimo; iii) la segnalazione inizialmente effettuata dal Comune di Cento era «incompleta e fuorviante» ; iv) ha correttamente assicurato alla ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa; v) il dovere di avviare il procedimento, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa in caso di segnalazioni tardive, «…è estensibile anche alle ipotesi in cui una segnalazione incompleta richieda un gravoso supplemento di istruttoria o, addirittura, un nuovo avvio del procedimento da indirizzare a tutte le parti necessarie del procedimento» ; vi) sarebbe perentorio esclusivamente il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, nel caso di specie rispettato; vii) sarebbero infondate anche le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, avendo svolto un’istruttoria adeguata sulla segnalazione ricevuta e sulla documentazione prodotta dalle parti e risultando le responsabilità della ricorrente supportate dalle numerose diffide inviate dalla stazione appaltante; viii) gli accertamenti eseguiti sarebbero coerenti con il suo ruolo nella gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, per come delineato dalla giurisprudenza amministrativa, e con la funzione di pubblicità-notizia di quest’ultimo; ix) l’annotazione impugnata sarebbe completa, dando compiutamente evidenza delle contrapposte tesi delle parti in conflitto.
4. All’esito della camera di consiglio del 15 luglio 2025 ‒ in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 55, c. 5, c.p.a., soprattutto al fine di insistere sulla completezza del modello C di segnalazione utilizzato dal Comune di Cento e sul colpevole ritardo dell’A.n.a.c. nell’avvio del procedimento nei suoi confronti ‒ questo Tribunale, con ordinanza del 16 luglio 2025, n. 14052, ha sia accolto la domanda cautelare, ritenendo prima facie fondato il primo motivo di ricorso sull’inescusabilità dell’errore compiuto dall’A.n.a.c. nell’individuazione dell’operatore economico segnalato, sia ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso al Comune di Cento al fine di acquisire una dettagliata relazione di quest’ultimo sugli inadempimenti contrattuali assunti a giustificazione della risoluzione.
5. Il Comune di Cento ha adempiuto in data 16 ottobre 2025 depositando una breve relazione e gli atti del procedimento di risoluzione, tra i quali la relazione del R.u.p. n. 21252/2024 del 5 aprile 2024, recante un’analitica confutazione delle controdeduzioni inviate dalla ricorrente in riscontro alla contestazione degli inadempimenti e delle anomalie presenti nella richiesta di subappalto, alla quale ha fatto integrale rinvio per spiegare le ragioni della risoluzione contrattuale.
6. In data 20 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale ha sia segnalato che questo Tribunale si è già pronunciato sull’illegittimità dell’annotazione per la tardiva conclusione del procedimento decidendo, con la sentenza n. 14028/2025, l’analogo ricorso della subappaltatrice AH S.r.l. sia fatto ulteriore rinvio al contenuto dell’atto di citazione notificato al Comune di Cento per contestare il merito della risoluzione contrattuale.
7. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni già indicate nella sentenza n. 14028/2025 vertente sul medesimo provvedimento in questa sede impugnato e con la quale è stato (già) definito il ricorso proposto dalla AH S.r.l. (il che impedisce anche la riunione dei giudizi).
9. Va detto, innanzitutto, che i procedimenti per l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici delle notizie rilevanti ai sensi del d.lgs. 50/2016 non sono disciplinati dal regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera A.n.a.c. n. 803 del 4 luglio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018) – citato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso – bensì dal regolamento approvato con la delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, al quale questo giudice – nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti – ritiene di poter far riferimento indipendentemente dalle diverse indicazioni sulle norme applicabili date dalle parti stesse.
9.1. L’art. 12 della citata delibera n. 861/2019, relativo alla fase “preistruttoria” del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, stabilisce che «Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all’art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, può: a) avviare il procedimento ai sensi dell’art. 13 [dandone comunicazione all’operatore economico segnalato e all’ente segnalante] ; b) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 18» .
In proposito, questo Tribunale ha più volte affermato che «in assenza di adeguati elementi che consentano di qualificare il termine di cui all’art. 12 del Regolamento sulla gestione del Casellario come perentorio, lo stesso debba interpretarsi come ordinatorio. La sua violazione, quindi, non comporta alcuna decadenza dal potere di annotazione, potendo rilevare come motivo di illegittimità del provvedimento di annotazione solo ove comporti una complessiva dilatazione del procedimento di annotazione tale da determinare la sua conclusione oltre il termine di 270 giorni dalla ricezione della segnalazione (ovvero oltre il termine complessivo fissato dal Regolamento per le due fasi del procedimento, preistruttoria e istruttoria), fermi i casi di sospensione dei termini di cui all’art. 16 del Regolamento» , cioè nel caso in cui lo «sforamento da parte di ANAC del termine previsto per l’avvio del procedimento dall’art. 12 […] non fosse recuperato in sede di istruttoria (e […] fosse, quindi, surrettiziamente utilizzato per dilatare la durata complessiva del procedimento innanzi all’Autorità)» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 10 ottobre 2023, n. 14944), sicché «il carattere di perentorietà [è] ascrivibile alla somma dei due termini fissati per le due fasi del procedimento, preistruttoria (90 giorni) e istruttoria (180 giorni)» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 6 marzo 2025, n. 4815).
9.2. Nel caso di specie l’A.n.a.c. ha ricevuto la segnalazione del Comune di Cento in data 23 maggio 2024 (come confermato dalla stessa Autorità nell’ incipit del provvedimento impugnato) e ha disposto l’annotazione nei confronti della ricorrente con delibera in data 14 maggio 2025, cioè dopo quasi un anno dall’atto di impulso della stazione appaltante.
Appare, quindi, evidente che è trascorso ‒ senza che risulti intervenuto alcun provvedimento di sospensione ‒ un termine ben più lungo di quello di 270 giorni previsto per il complessivo svolgimento della fase preistruttoria e istruttoria dal combinato disposto degli artt. 12 e 17 del regolamento.
Ciò non può che riverberarsi negativamente sull’attualità della notizia e, in particolare, sulla sua idoneità a rispecchiare la realtà aziendale (sulla quale, invece, il casellario dovrebbe dare informazioni quanto più è possibile aggiornate). È stato, infatti, affermato che «un provvedimento di annotazione che intercorra oltre l’ampio termine previsto dall’art. 17 del Regolamento […] è idoneo ad arrecare all’operatore economico (in termini di immagine e di influenza sulla concreta possibilità di stipulare contratti pubblici […] ) un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le stazioni appaltanti (tenuto conto che la rilevanza delle notizie ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo e che i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati)» (T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 17 luglio 2023, n. 12061; cfr. anche 10 novembre 2025, n. 19843; 16 luglio 2025, n. 14028; 29 maggio 2025, n. 10429).
9.3. Non ha pregio, poi, l’argomento addotto dall’amministrazione a giustificazione del ritardo, a suo dire costituito dall’incompletezza della segnalazione effettuata dal Comune di Cento in data 23 maggio 2024 e dall’assenza in quella di chiari riferimenti all’identità della controparte contrattuale.
Il modello C utilizzato e compilato dal Comune di Cento (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), infatti, oltre ad inserire la IL tra gli indirizzi ai quali la comunicazione era diretta, riporta correttamente al par. 4 gli elementi identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, ecc) della ricorrente, per cui nessun dubbio poteva insinuarsi sull’identità dell’operatore economico segnalato e, conseguentemente, nessun errore scusabile può riconoscersi nella scelta di comunicare l’avvio del procedimento solo alla AH S.r.l.
D’altra parte, anche volendo ammettere che l’A.n.a.c. abbia avuto contezza dell’errore compiuto in data 24 giugno 2024, cioè «a seguito del vaglio della documentazione difensiva presentata da AH S.r.l. (all.3)» (memoria A.n.a.c del 26 giugno 2025, pag. 2), resterebbero, comunque, oscure le ragioni per le quali ha scelto di attendere circa 6 mesi per comunicare l’avvio del procedimento alla ricorrente (in data 20 dicembre 2024).
10. In conclusione, il ricorso è fondato per il primo motivo e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di annotazione impugnato.
11. Può, pertanto, essere tralasciato l’esame del secondo motivo, espressamente articolato dalla ricorrente in via subordinata.
12. Le peculiarità della vicenda militano per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente da parte di A.n.a.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente da parte di A.n.a.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA BE, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
DA GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA GN | RA BE |
IL SEGRETARIO