Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 84
Articolo 2
Versione
3 aprile 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.
Entrata in vigore il 3 aprile 1997