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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4859/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PEDRETTI SILVIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 06/03/2025, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Darfo Boario Terme-BS in data 12.5.2001 (atto trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Darfo Boario Terme al numero 8, parte II, serie A, dell'anno 2001), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 10.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 10.3.2016;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 12 maggio 2001,
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matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Darfo il 14 maggio 2001 al n.8– Parte II – Serie A (doc. 1 – 2-3);
Nulla si dispone in ordine al collocamento e alle modalità di visita dei figli, divenuti maggiorenni.
Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio con il quale coabita, fermo l'obbligo di entrambi di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino a che ciascun figlio non sarà divenuto economicamente autosufficiente;
Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali e degli interessi familiari nati dalla crisi del matrimonio connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quindi, con effetto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra si obbliga a cedere e vendere al prezzo di € 85.000,00 (euro Controparte_1 ottantacinquemila) la propria quota di proprietà indivisa delle unità immobiliari site in Comune di Darfo Boario Terme, via dei Roncazzi 11 e precisamente: - la quota di proprietà indivisa pari a un mezzo dell'appartamento composto da cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere, due bagni e due balconi al secondo piano, con ripostiglio, lavanderia e porzione di corte esclusiva al piano terra, e dell'autorimessa al piano terra identificati al Catasto Fabbricati con i seguenti dati: Sez. ERB, Foglio 7 mappale 3086 sub. 11 Via dei Roncazzi n.11 piano T 2 cat. A/2 Cl. 3, vani 7, Rendita Euro 506,13 Sez. ERB Foglio 7 mappale 3086 sub 10 Via dei Roncazzi n.11 piano T cat. C/6 Cl. 2, mq 30, Rendita Euro 75,92- la quota di proprietà indivisa pari a un quarto della porzione di area pertinenziale ai predetti appartamenti e autorimessa identificata al Catasto Fabbricati con i seguenti dati: Sez. ERB Foglio 7 mappale 3086 sub 5 Via dei Roncazzi n.11 piano T cat. F/1 Unitamente alle unità immobiliari sopradescritte viene trasferita la quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui sono parte ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. L'importo pattuito per la vendita della quota di immobile di cui sopra è pari ad € 85.000,00, detta somma verrà versata, mediante assegno circolare, dal sig. alla sig.ra al rogito notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione Parte_1 CP_1 della sentenza di divorzio;
in tale occasione la sig.ra consegnerà le chiavi dell'immobile. Il sig. si CP_1 Parte_1 impegna a comunicare alla sig.ra la data fissata per il rogito almeno 20 gg. prima, in modo da consentire alla CP_1 stessa la liberazione dell'immobile. Il trasferimento di tale quota di proprietà avrà luogo a ministero del Notaio incaricato dal sig. , il quale pagherà le spese notarili relative al trasferimento. Il sig. si impegna a pagare, altresì, Parte_1 Parte_1 tutte le eventuali spese tecniche che dovessero essere necessarie ai fini del perfezionamento del trasferimento della quota dell'immobile. Tutte le utenze dell'immobile ceduto e l'assicurazione dell'immobile saranno volturate in capo al sig.
a spese del medesimo, contestualmente la sig.ra provvederà all'estinzione del mutuo residuo, Parte_1 Controparte_1 contratto con la banca BPER Banca Filiale di Darfo B.T. ad oggi pari ad € 6762,00 circa e provvederà alla cancellazione dell'ipoteca. Le parti si obbligano ad estinguere il conto corrente comune. Tutti i mobili della casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva del sig. . Parte_1
Le parti si danno atto che il sopradetto accordo economico, indispensabile per la soluzione della crisi familiare, trova la sua esclusiva causa giuridica nella cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto il trasferimento immobiliare di cui sopra è esente da imposta di registro, bollo ipotecarie e catastali, nonché dalla tassa d'archivio, quali agevolazioni fiscali previste in caso di separazioni/divorzio (art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n.74).
Le Parti si obbligano a presentarsi, a semplice richiesta e previo avviso di almeno 20 gg prima, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di divorzio, avanti lo Studio notarile che sarà designato dal sig. al fine di formalizzare in idoneo Parte_1 atto le pattuizioni di cui al presente ricorso e successiva sentenza e precisamente, in “Atto di adempimento di obbligazioni assunte dai coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio con relativa trascrizione”. Le parti in ogni caso chiedono di essere ammesse a tutti i benefici od esenzioni di legge in tema di trasferimenti immobiliari in sede di separazione/divorzio.
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Le parti dichiarano di aver preso piena visione della documentazione bancaria e reddituale reciproca e si esonerano dal rispettivo deposito;
detta documentazione rimane a disposizione dell'ill.mo Tribunale qualora necessario.
I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, anche in ordine alle spese pregresse di mutuo, spese straordinarie per i figli e a titolo di assegno divorzile dichiarandosi a tal fine autosufficienti economicamente e di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio se emessa alle condizioni sopra riportate.
Le spese legali verranno compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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