Ordinanza collegiale 16 marzo 2023
Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
Sentenza 17 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza breve 2 aprile 2024
Decreto collegiale 18 settembre 2024
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Decreto collegiale 16 maggio 2025
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Parere definitivo 28 agosto 2025
Improcedibile
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 9632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9632 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09632/2025REG.PROV.COLL.
N. 09601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9601 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Betula Toto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona rispettivamente del Ministro dell’Interno e del Prefetto di Torino, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino, non costituito in giudizio,
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2998 del 2 aprile 2024
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. ZI ED e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza, a lui favorevole, emessa dal Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2024 nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1568/2024, lamentando l’inerzia serbata dall’Amministrazione nella definizione della procedura di emersione, avviata con istanza del 9 luglio 2020, la pretestuosità delle richieste istruttorie formulate dall’Ufficio competente e il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione;
Rilevato altresì che alla domanda di ottemperanza è affiancata quella risarcitoria per “ mancato guadagno e perdita contributiva ”;
Rilevato che, con l’ordinanza n. 6299/2025, la Sezione ha ordinato al ricorrente il deposito di copia della sentenza oggetto di ottemperanza e disposto la reiscrizione della causa sul ruolo per consentire all’Amministrazione di esercitare le sue prerogative difensive;
Evidenziato che dalla successiva produzione documentale della difesa erariale del 25 luglio 2025 si evince l’adozione da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino del decreto prot. n. 226120 del 2 dicembre 2024, con il quale l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza suindicata e disposto nuovamente la reiezione dell’istanza di emersione, non avendo l’interessato prodotto la documentazione integrativa richiesta, altresì negando il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Rilevato che nessuna deduzione è stata formulata dalla parte ricorrente successivamente al descritto deposito documentale;
Ritenuto che il sopravvenuto provvedimento di rigetto non possa che determinare l’improcedibilità del proposto ricorso di ottemperanza, essendo venuta meno l’inerzia della P.A. che ne costituisce oggetto;
Ritenuto invece di dichiarare l’inammissibilità della domanda risarcitoria avente ad oggetto la mancata percezione degli emolumenti ed i mancati versamenti contributivi, facendo difetto ogni elemento di prova in ordine al pregiudizio effettivamente subito a causa del comportamento omissivo dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino;
Ritenuto, in ragione della parziale soccombenza del ricorrente (relativamente alla domanda risarcitoria), che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza;
Ritenuto infine di accogliere l’istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti anche reddituali;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza;
- dichiara l’inammissibilità della domanda risarcitoria;
- dispone la compensazione delle spese di giudizio;
- ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC IN, Presidente
ZI ED, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI ED | IC IN |
IL SEGRETARIO