CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
RA SO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4663/2022 depositato il 06/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 14/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2464 - 2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente rappresenta che, non essendo la morte di Ricorrente_1 dichiarata dal suo procuratore, il giudizio deve essere trattato. Chiede che venga accolto il ricorso in appello per i motivi ivi indicati: insiste nella dedotta violazione del contradditorio e nella erroneità della pretesa avanzata dal Comune di Scicli.
Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Scicli ed avverso l'avviso di accertamento Tari n. 2464/2019, anno 2014.
Costituitosi in giudizio il Comune di Scicli chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 13.12.2021 la causa passava in decisione sulla base degli atti, ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.L.
n. 137/2020.
Con sentenza n. 19/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Il primo giudice osservava che: a) non vi era corrispondenza tra l'unità immobiliare distinta in catasto al foglio 142 part. 810 sub 5 e l'abitazione stagionale con codice 314099 di mq. 92,65 di Indirizzo_2; b) non vi era violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la sentenza della C.T.P. di Ragusa n.
1803/01/18 si applicava solo agli anni d'imposta 2011 e 2012; c) la doglianza relativa agli interessi ed alle sanzioni era infondata, in quanto l'obbligo di pagamento della tassa decorre dalle scadenze annuali previste per tutti i contribuenti.
Avverso la sentenza n. 19/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria di: - preliminarmente in rito, dichiarare nulla la sentenza impugnata, perché emessa in violazione del diritto di difesa;
- nel merito, dichiarare nullo, o comunque annullare, l'atto impugnato nella parte relativa all'immobile con codice 314099, in catasto al Estremi_Catastali_1, sub 5, in quanto emesso in violazione del ne bis in idem;
- dare atto del pagamento della somma di € 563,00, riferita al tributo dovuto per gli immobili con codici 314098 e 314101, eseguito in data 26.11.2019; - dare atto del pagamento della ulteriore somma di € 179,00, riferita alle sanzioni e agli interessi calcolati sul tributo dovuto per gli immobili con codici 314098 e 314101, eseguito in data 06.07.2022; con vittoria di spese ed onorari.
Secondo l'appellante, gli effetti sul processo determinati dalla mancata trattazione scritta sono gli stessi di quelli determinati dalla mancata discussione in pubblica udienza, attesa l'equiparazione tra discussione in pubblica udienza e trattazione scritta sancita con il D.L. n. 137 del 2020. Poichè la mancata trattazione in pubblica udienza in presenza di istanza di una delle parti integra una nullità processuale che si estende alla sentenza, travolgendola, del pari è da ritenere nulla la sentenza che – come nel caso de quo – sia stata deliberata in assenza della concessione dei termini ritualmente richiesti per il deposito degli scritti difensivi.
Nel merito i giudici di primo grado hanno errato quando non si sono uniformati al giudicato nascente dalla sentenza n. 1803/01/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Costituitosi in questo grado il Comune di Scicli ha chiesto in via preliminare l'interruzione del processo per la morte di Ricorrente_1 in data 19/10/2023; in subordine, il rigetto in toto del ricorso in appello del contribuente poiché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado.
L'ente impositore sostiene che non è stato violato il principio del contraddittorio, posto che la mancata concessione dei termini per la trattazione scritta non è sanzionata a pena di nullità, e nel merito deduce l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 19 novembre 2019 il difensore del contribuente rappresenta che, non essendo la morte di
Ricorrente_1 dichiarata dal suo procuratore, il giudizio non debba essere interrotto e chiede che venga accolto il ricorso in appello, insistendo nella dedotta violazione del contradditorio e nella erroneità della pretesa avanzata dal Comune di Scicli;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza del Comune di interruzione del giudizio, in quanto il decesso di Ricorrente_1 non è stato dichiarato dal suo procuratore, che ha chiesto invece la trattazione della causa.
Ciò premesso, il primo motivo di appello del contribuente è fondato e deve essere accolto.
L'art. 27, comma 2, del D.L. 28.10.2020 n. 137 prevede che “Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.”
La mancata concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica incide sul diritto di difesa e comporta la nullità della sentenza. Si veda in tal senso Cass. n. 20689 del
25.07.2024, pubblicata in Diritto tributario 7.12.2025, la quale ha annullato una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale per violazione del diritto di difesa. Nel caso esaminato dalla Suprema
Corte un contribuente aveva chiesto di discutere la causa in udienza da remoto, come previsto dalla normativa emergenziale. Il giudice, anziché concederla o attivare la procedura alternativa della trattazione scritta, ha deciso la causa basandosi solo sugli atti, negando di fatto il contraddittorio. Tale omissione – secondo i giudici di legittimità – determina la nullità della sentenza.
Nella fattispecie in esame la decisione adottata solo sugli atti senza la concessione dei termini chiesti dal ricorrente costituisce violazione del principio del contraddittorio ed è irrilevante che la mancata concessione non sia stata sanzionata in modo espresso con la nullità dal D.L. 28.10.2020 n. 137. Infatti, la violazione del diritto di difesa implica sempre la nullità della pronuncia.
Di conseguenza, gli atti devono essere rimessi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia nel rispetto del contraddittorio processuale.
Trattandosi di pronuncia in rito cagionata da una violazione delle regole processuali da parte del primo giudice, le spese giudiziali vengono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara la nullità della sentenza n. 19/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa e rimette gli atti al primo giudice.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
RA SO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4663/2022 depositato il 06/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scicli - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 1 e pubblicata il 14/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2464 - 2019 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente rappresenta che, non essendo la morte di Ricorrente_1 dichiarata dal suo procuratore, il giudizio deve essere trattato. Chiede che venga accolto il ricorso in appello per i motivi ivi indicati: insiste nella dedotta violazione del contradditorio e nella erroneità della pretesa avanzata dal Comune di Scicli.
Appellato: Assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f.: CF_Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Scicli ed avverso l'avviso di accertamento Tari n. 2464/2019, anno 2014.
Costituitosi in giudizio il Comune di Scicli chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 13.12.2021 la causa passava in decisione sulla base degli atti, ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.L.
n. 137/2020.
Con sentenza n. 19/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Il primo giudice osservava che: a) non vi era corrispondenza tra l'unità immobiliare distinta in catasto al foglio 142 part. 810 sub 5 e l'abitazione stagionale con codice 314099 di mq. 92,65 di Indirizzo_2; b) non vi era violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la sentenza della C.T.P. di Ragusa n.
1803/01/18 si applicava solo agli anni d'imposta 2011 e 2012; c) la doglianza relativa agli interessi ed alle sanzioni era infondata, in quanto l'obbligo di pagamento della tassa decorre dalle scadenze annuali previste per tutti i contribuenti.
Avverso la sentenza n. 19/2022 Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria di: - preliminarmente in rito, dichiarare nulla la sentenza impugnata, perché emessa in violazione del diritto di difesa;
- nel merito, dichiarare nullo, o comunque annullare, l'atto impugnato nella parte relativa all'immobile con codice 314099, in catasto al Estremi_Catastali_1, sub 5, in quanto emesso in violazione del ne bis in idem;
- dare atto del pagamento della somma di € 563,00, riferita al tributo dovuto per gli immobili con codici 314098 e 314101, eseguito in data 26.11.2019; - dare atto del pagamento della ulteriore somma di € 179,00, riferita alle sanzioni e agli interessi calcolati sul tributo dovuto per gli immobili con codici 314098 e 314101, eseguito in data 06.07.2022; con vittoria di spese ed onorari.
Secondo l'appellante, gli effetti sul processo determinati dalla mancata trattazione scritta sono gli stessi di quelli determinati dalla mancata discussione in pubblica udienza, attesa l'equiparazione tra discussione in pubblica udienza e trattazione scritta sancita con il D.L. n. 137 del 2020. Poichè la mancata trattazione in pubblica udienza in presenza di istanza di una delle parti integra una nullità processuale che si estende alla sentenza, travolgendola, del pari è da ritenere nulla la sentenza che – come nel caso de quo – sia stata deliberata in assenza della concessione dei termini ritualmente richiesti per il deposito degli scritti difensivi.
Nel merito i giudici di primo grado hanno errato quando non si sono uniformati al giudicato nascente dalla sentenza n. 1803/01/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Costituitosi in questo grado il Comune di Scicli ha chiesto in via preliminare l'interruzione del processo per la morte di Ricorrente_1 in data 19/10/2023; in subordine, il rigetto in toto del ricorso in appello del contribuente poiché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado.
L'ente impositore sostiene che non è stato violato il principio del contraddittorio, posto che la mancata concessione dei termini per la trattazione scritta non è sanzionata a pena di nullità, e nel merito deduce l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 19 novembre 2019 il difensore del contribuente rappresenta che, non essendo la morte di
Ricorrente_1 dichiarata dal suo procuratore, il giudizio non debba essere interrotto e chiede che venga accolto il ricorso in appello, insistendo nella dedotta violazione del contradditorio e nella erroneità della pretesa avanzata dal Comune di Scicli;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza del Comune di interruzione del giudizio, in quanto il decesso di Ricorrente_1 non è stato dichiarato dal suo procuratore, che ha chiesto invece la trattazione della causa.
Ciò premesso, il primo motivo di appello del contribuente è fondato e deve essere accolto.
L'art. 27, comma 2, del D.L. 28.10.2020 n. 137 prevede che “Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.”
La mancata concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica incide sul diritto di difesa e comporta la nullità della sentenza. Si veda in tal senso Cass. n. 20689 del
25.07.2024, pubblicata in Diritto tributario 7.12.2025, la quale ha annullato una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale per violazione del diritto di difesa. Nel caso esaminato dalla Suprema
Corte un contribuente aveva chiesto di discutere la causa in udienza da remoto, come previsto dalla normativa emergenziale. Il giudice, anziché concederla o attivare la procedura alternativa della trattazione scritta, ha deciso la causa basandosi solo sugli atti, negando di fatto il contraddittorio. Tale omissione – secondo i giudici di legittimità – determina la nullità della sentenza.
Nella fattispecie in esame la decisione adottata solo sugli atti senza la concessione dei termini chiesti dal ricorrente costituisce violazione del principio del contraddittorio ed è irrilevante che la mancata concessione non sia stata sanzionata in modo espresso con la nullità dal D.L. 28.10.2020 n. 137. Infatti, la violazione del diritto di difesa implica sempre la nullità della pronuncia.
Di conseguenza, gli atti devono essere rimessi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia nel rispetto del contraddittorio processuale.
Trattandosi di pronuncia in rito cagionata da una violazione delle regole processuali da parte del primo giudice, le spese giudiziali vengono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara la nullità della sentenza n. 19/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa e rimette gli atti al primo giudice.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato