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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5126/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13259/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) Anni 2019 – 2021 N. 112401548113 notificato da OM LE il 23 novembre 2024 per l'importo complessivo di € 945,00, comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente all'immobile sito in OM alla Indirizzo_1, locato dal ricorrente a far data dal 22.11.2019.
La parte ricorrente deduceva che la Ta.Ri e la TEFA per i periodi e per gli importi contestati con l'avviso di accertamento erano stati pagati, nei termini previsti, dal sig. Nominativo_1 quale pro tutore della sig.ra Nominativo_2 proprietaria e locatrice dell'immobile e che i pagamenti erano stati effettuati non per iniziativa del sig. Nominativo_1 ma in conseguenza delle richieste formulate dal Comune per ogni singola scadenza (doc. 2) ed erano stati refusi dal ricorrente.
Dato quanto sopra, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine,
l'accertamento della non debenza dei tributi e degli interessi, con riduzione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 16 dicembre 2025 OM LE, facendo presente di aver emesso un provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato. Chiedeva perciò che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Nella stessa data del 16 dicembre 2025 il ricorrente depositava la comunicazione del provvedimento di annullamento, insistendo per la liquidazione delle spese processuali.
Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data
22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa tributaria in oggetto è stata interamente annullata in data 18/03/2025, ad esito del riesame della posizione da parte di OM LE, con adozione del provvedimento U250300143812 mediante cui è stato disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 112401548113.
OM LE va tuttavia condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, considerato che ha adottato il provvedimento di annullamento soltanto in pendenza di giudizio e che si è costituita tardivamente a ridosso dell'udienza di trattazione. Giova aggiungere che l'avvenuto pagamento dei tributi dovuti per l'immobile oggetto di accertamento ben avrebbe potuto essere tempestivamente accertato da OM LE, essendo lo stesso già censito a fini Ta.ri. anche negli anni in contestazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna OM LE al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del ricorrente, nell'importo complessivo di € 600,00, oltre accessori come per legge. OM, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5126/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Piazza Del Campidoglio 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548113 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13259/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) Anni 2019 – 2021 N. 112401548113 notificato da OM LE il 23 novembre 2024 per l'importo complessivo di € 945,00, comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente all'immobile sito in OM alla Indirizzo_1, locato dal ricorrente a far data dal 22.11.2019.
La parte ricorrente deduceva che la Ta.Ri e la TEFA per i periodi e per gli importi contestati con l'avviso di accertamento erano stati pagati, nei termini previsti, dal sig. Nominativo_1 quale pro tutore della sig.ra Nominativo_2 proprietaria e locatrice dell'immobile e che i pagamenti erano stati effettuati non per iniziativa del sig. Nominativo_1 ma in conseguenza delle richieste formulate dal Comune per ogni singola scadenza (doc. 2) ed erano stati refusi dal ricorrente.
Dato quanto sopra, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine,
l'accertamento della non debenza dei tributi e degli interessi, con riduzione delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 16 dicembre 2025 OM LE, facendo presente di aver emesso un provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato. Chiedeva perciò che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Nella stessa data del 16 dicembre 2025 il ricorrente depositava la comunicazione del provvedimento di annullamento, insistendo per la liquidazione delle spese processuali.
Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 e il dispositivo è stato depositato in data
22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa tributaria in oggetto è stata interamente annullata in data 18/03/2025, ad esito del riesame della posizione da parte di OM LE, con adozione del provvedimento U250300143812 mediante cui è stato disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato n. 112401548113.
OM LE va tuttavia condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, considerato che ha adottato il provvedimento di annullamento soltanto in pendenza di giudizio e che si è costituita tardivamente a ridosso dell'udienza di trattazione. Giova aggiungere che l'avvenuto pagamento dei tributi dovuti per l'immobile oggetto di accertamento ben avrebbe potuto essere tempestivamente accertato da OM LE, essendo lo stesso già censito a fini Ta.ri. anche negli anni in contestazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna OM LE al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del ricorrente, nell'importo complessivo di € 600,00, oltre accessori come per legge. OM, 17 dicembre 2025. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca