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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.107 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.786/2022 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 3.10.2022 e pubblicata il 4.10.2022, e vertente tra
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Eustachio Amerigo Colucci ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Ciccotti n.10, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Lapolla;
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
Chietera presso il cui studio in al Largo Passarelli n.9, elettivamente domicilia;
Pt_1
(p.iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Savino presso il cui studio in Potenza, alla Via del Gallitello n.177, elettivamente domicilia;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 15.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 14.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.786/2022 emessa il 3.10.2022 e pubblicata il 4.10.2022 il Tribunale di Matera, decidendo sulla domanda avanzata con atto di citazione notificato il 6.10.2016 dall' nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
e volta a conseguire la condanna del alla restituzione della Parte_2 CP_1 somma complessiva di € 282.670,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la condanna dell'istituto bancario convenuto al pagamento della somma di € 186.581,00 maggiorata di rivalutazione ed interessi, dichiarava l'inammissibilità della domanda sul rilievo che l'Ente pubblico attore avesse già ottenuto, per effetto della sentenza n.29/2016 resa dalla Corte dei Conti e divenuta irrevocabile, un titolo definitivo per l'integrale ristoro del danno, sicchè era ravvisabile una preclusione all'esercizio dell'azione in sede civile, preclusione data dal giudicato. Pertanto, condannava la parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2023 l' in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione e falsa applicazione del sistema del doppio binario, la violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem, la proponibilità dell'azione civile, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.100 c.p.c. in tema di interesse all'azione, la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. sulla responsabilità della e l'erroneità della decisione sulle spese Parte_2
e sugli onorari del giudizio.
Su tali basi l' conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Potenza il sig. e la in persona del legale Controparte_1 Parte_2 rappresentante p.t., affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'ammissibilità delle domande proposte in primo grado nei confronti degli appellati e fosse accertata l'esistenza, in capo all'Ente pubblico appellante, del credito fatto valere con la citazione introduttiva, con conseguente pronuncia di condanna del alla restituzione della somma Controparte_1
complessiva di € 282.670,00, oltre rivalutazione ed interessi, e della Parte_2 al pagamento della somma di € 186.581,00 maggiorata di rivalutazione ed interessi;
il
[...]
tutto con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 14.6.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e contestava le ragioni articolate a supporto del proposto gravame, concludendo per il rigetto integrale dell'appello con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 6.7.2023 si costituiva in giudizio la Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza dei motivi spiegati
[...]
a sostegno dell'appello e concludeva per il rigetto integrale dell'impugnazione con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 25.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il pag. 2 14.4.2025, con provvedimento emesso il 15.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, ossia sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise (ex multis Cass. Civ., sez. 6, sent. n. 30745/2019, Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 26242/14).
Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. Civ., sez. 6, sent. n. 12002/2014,
Cass. Civ., sez. 1, sent. n. 5264/2015).
Pertanto, in applicazione del suddetto principio, non si terrà conto dell'ordine delle censure come proposte dall'appellante, nel rispetto dell'ordine logico funzionale alla risoluzione della controversia, e non si affronteranno le questioni che rimarranno assorbite.
*
Il nucleo essenziale della decisione adottata dal Tribunale di Matera è rappresentato dagli effetti prodotti da una pronuncia della Corte dei Conti sul giudizio civile promosso dall'
[...]
con atto di citazione notificato il 6.10.2016. Parte_1
È pacificamente acquisito tra le parti che per i medesimi fatti e per le medesime ragioni di diritto dedotti nel presente giudizio è stato celebrato un distinto giudizio dinanzi alla Corte dei Conti –
Sezione giurisdizionale della Basilicata, definito con sentenza n.29/2016 pubblicata prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile innanzi al Tribunale di Matera.
Con la predetta sentenza la Corte dei Conti, accertata la vicenda che fonda la pretesa dell' azionata nel presente giudizio civile, ha condannato il Parte_1 sig. a risarcire l'Ente pubblico del danno prodotto determinato nella misura di € Controparte_1
282.670,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento e sino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali. Con la stessa sentenza la Corte dei Conti ha condannato in via sussidiaria la quale tesoriere dell'Ente pubblico, al Parte_2
pag. 3 pagamento della somma di € 111.581,00, oltre accessori, somma costituente il 60% dell'importo complessivo (pari a € 186.581,00) preteso dall' nel giudizio Parte_1
civile. La riduzione entro i predetti limiti percentuali della misura del risarcimento dovuto dall'istituto bancario è stato dalla Corte dei Conti giustificato sul rilievo che in sede erariale il danno è stato imputato ai dipendenti dell' nella misura del 40% e nella restante misura Parte_3
del 60% lo stesso danno è stato ascritto a carico del tesoriere, Banca MPS.
La sentenza n.29/2016 della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Basilicata è stata fatta oggetto di impugnazione e con pronuncia n.255/2017 depositata il 12.7.2017 la Corte dei Conti –
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello ha respinto l'appello, determinando il passaggio in giudicato della decisione n.29/2016.
Il Tribunale di Matera nella sentenza impugnata ha valorizzato la pronuncia della Corte dei Conti per pervenire alla conclusione che, per effetto del passaggio in giudicato dell'accertamento operato dinanzi alla giurisdizione contabile, l'Ente pubblico danneggiato avesse conseguito un titolo definitivo per l'integrale ristoro del danno da far valere in via esecutiva nei confronti di CP_1
e, in via sussidiaria, nei confronti della di tal che
[...] Parte_2
ha ritenuto configurabile una preclusione – data appunto dal giudicato – all'esercizio dell'azione civile.
Nell'atto di impugnazione l' ha contestato il convincimento Parte_1
espresso dal Tribunale di Matera.
Sostanzialmente rielaborando le argomentazioni tratte da pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia, opportunamente indicate nei loro estremi identificativi all'interno dell'atto di appello, l' ha messo in evidenza l'autonomia del giudizio Parte_1
amministrativo contabile - e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore presso la
Corte dei Conti - rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile ed i soggetti danneggiati e che l'amministrazione può promuovere anche nei confronti di terzi ad essa estranei, autori del danno, per farne valere la responsabilità anche solidale. Nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n.
291 del 2008). Tale azione, a carattere necessario, non potrebbe mai essere condizionata, in senso pag. 4 positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate, le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti soggetti non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24
Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie.
In sostanza, le due azioni – quella dinanzi alla giustizia contabile e quella dinanzi alla giustizia civile - restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività.
Su tali basi l' ha sostenuto l'erroneità della decisione del Parte_1
primo giudice in quanto adottata in violazione e falsa applicazione del sistema del doppio binario e del principio del ne bis in idem.
Sennonché la censura mossa dall'Ente pubblico appellante è priva di fondamento.
Proprio attingendo ai contenuti delle pronunce della giurisprudenza di legittimità evocate nell'atto di appello ed a quelli di ulteriori successive pronunce in materia, è agevole osservare come, ad avviso dell'orientamento assolutamente consolidato della Corte di Cassazione – Sezioni Unite, pur dovendosi escludere che l'azione di responsabilità erariale interferisca con l'eventuale azione di responsabilità civile proposta dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dell'autore dell'illecito, esista comunque un limite invalicabile, costituito dal divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie che impone di tenere conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede contabile (cfr. ex multis, Cass. Sez. Un., 5/8/2020, n.16722; Cass. Sez.Un., n. 14632/2015; Cass.
Sez.Un. 32929/2018).
Tanto vale a significare che il giudizio civile volto ad ottenere la liquidazione del danno patito dall'Amministrazione possa essere instaurato e definito anche allorquando il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti sia già arrivato a decisione, quante volte quest'ultimo non si sia concluso con una pronuncia di condanna al ristoro integrale del pregiudizio: “Con l'unico limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede contabile, che il debitore potrà far valere, se del caso, anche in fase di esecuzione” (cfr. Corte Cost. 7 luglio 1988,
n.773; Corte dei Conti Lombardia, 1° febbraio 2010, n.18; Cass. sez. III, 14/7/2015, n.14632 cit.).
Pertanto, la proponibilità dell'azione di danno in sede civile - o, nell'ipotesi inversa, dell'azione di responsabilità contabile – trova, dunque, un unico limite nel fatto che l'Ente danneggiato abbia già ottenuto un titolo per il risarcimento di tutti i danni patiti. Solo in tal caso le azioni di danno e di responsabilità contabile si pongono in rapporto di reciproca preclusione. L'integrale ristoro del danno patito dalla pubblica amministrazione non potrà lasciare spazio per iniziare o proseguire una pag. 5 diversa azione di risarcimento, pena la violazione del principio del ne bis in idem.
Il citato limite di proponibilità dell'azione civile di risarcimento impone, dunque, la necessaria verifica del completo conseguimento del bene della vita attraverso le liquidazioni definitive di danno operate nell'altra sede giurisdizionale.
Orbene, è già stato messo in evidenza il dato pacificamente acquisito che per effetto della sentenza n.29/2016 pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Basilicata e divenuta irrevocabile nel 2017 l' abbia conseguito l'integrale Parte_1 risarcimento del danno nei confronti di , essendo stato quest'ultimo condannato in Controparte_1 via definitiva con la predetta sentenza al pagamento della somma di € 282.670,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, vale a dire al pagamento proprio dell'intero importo preteso dall' nei confronti di con l'atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 6.10.2016, introduttivo del giudizio in primo grado.
*
Quanto alla domanda di accertamento della responsabilità della Parte_2
in qualità di gestore del servizio di tesoreria nel periodo gennaio 2009/maggio 2014, e di
[...] condanna della stessa al pagamento della somma di € 186.581,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Preliminarmente, deve rimarcarsi che, essendo stato il giudizio instaurato nell'anno 2016, trova applicazione la disposizione dell'art.37 c.p.c. nella formulazione precedente a quella introdotta dall'art.3 co.2 lett.a) del D.L.vo 10.10.2022 n.149.
L'art.37 c.p.c. nel testo applicabile al caso di specie così recita: “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”.
Sempre in via preliminare, va osservato che la decisione in punto di difetto di giurisdizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti. Invero, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedano non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (cfr., ex multis, Sez. 3, Sentenza n.11724 del 05/05/2021).
La verifica della giurisdizione del giudice ordinario si atteggia quale questione di mero diritto, emergente dagli atti processuali già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile.
Tanto premesso, la pretesa azionata dall' nei confronti della Parte_1
pag. 6 in qualità di gestore del servizio di tesoreria nel periodo Parte_2 gennaio 2009/maggio 2014, trae giustificazione dal fatto che l'istituto di credito “quale Banca
Tesoreria dell'Ente giusta convenzione del 30.01.2009 prorogata con Determina Dirigenziale
n.3351 del 31.12.2013, anziché pagare sulla base della documentazione ufficiale e corretta in suo possesso, specificante i singoli mandati ed accrediti stipendiali per ciascun dipendente, ha provveduto a pagare in base ad altro elenco informale non ufficiale, di pura cortesia, unilateralmente predisposto dal dipendente infedele, privo di firma e dei requisiti di legge, in violazione dell'espresso ordine contenuto nel mandato ufficiale e degli obblighi discendenti dalla legge e dalle convenzioni, senza effettuare con la dovuta diligenza il doveroso controllo di conformità al mandato, così consentendo l'indebita erogazione al signor del complessivo CP_1 importo di € 186.581,00 dal gennaio 2009 al maggio 2014” (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione notificato il 6.10.2016).
La responsabilità della è stata, quindi, ancorata alla Parte_2
violazione di specifiche norme di legge (artt.185 e 217 T.U.E.L.) disciplinanti il servizio di tesoreria ed alla violazione delle clausole contenute nelle convenzioni (convenzione del 30.01.2009 prorogata con Determina Dirigenziale n.3351 del 31.12.2013) stipulate tra l'istituto bancario e l' . Parte_1
Ai sensi del R.D.12.7.1934 n. 1214 e soprattutto per effetto dell'art. 103, secondo comma, della
Costituzione, la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, materie che sono individuate dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell'ente ed il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione. È da precisare che il secondo comma del citato articolo
103 Cost., nel riservare alla Corte dei Conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l'oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi), hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi (cfr. Corte Cost.17.11.1982
n.185).
La giurisdizione contabile inizialmente costituita dai giudizi di conto ha quindi assunto progressivamente una portata più generale comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione, in modo da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile.
Nel caso di specie si verte innegabilmente in tema di contabilità pubblica, stante la pacifica qualifica di gestore del servizio di tesoreria, qualifica ricoperta dalla Parte_2 nell'arco temporale in cui si colloca la vicenda dedotta in giudizio, e la natura pubblica
[...]
pag. 7 del denaro (dell' di gestito dalla predetta Parte_1 Pt_1 Pt_2
Si tratta, a ben vedere, di controversia strettamente attinente alla materia contabile in quanto è fatta valere l'inosservanza, da parte della di obbligazioni Parte_2
discendenti dalla legge e dalle convenzioni ed inerenti al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso.
Pertanto, spetta al giudice contabile la verifica dell'eventuale responsabilità di tipo contabile a carico della Banca, responsabilità che si estende anche ad atti e comportamenti - intervenuti nell'ambito di un rapporto gestorio tra l'ente pubblico ed il titolare del servizio di tesoreria e costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile - stabiliti per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto del bilancio (cfr. Cass.Sez. Un.,
Ordinanza n.1414 del 18/1/2019; Cass. Sez. Un. n.8113/2009; Cass. Sez. Un. n.1734/2002).
Compete alla Corte dei Conti, dunque, decidere sull'azione di responsabilità promossa nei confronti del tesoriere che abbia violato gli obblighi contrattuali scaturenti dalla convenzione di tesoreria, determinando un pregiudizio patrimoniale all'Ente pubblico (cfr. Cass.Sez.Un., ordinanza n.33362 depositata il 24 dicembre 2018: nel caso di specie il aveva contestato al tesoriere CP_2 CP_3
un grave inadempimento nello svolgimento del rapporto concessorio, inadempimento consistito nella violazione dell'art. 248, comma 2, del Tuel, per aver provveduto, negli anni successivi alla dichiarazione di dissesto dell'ente, al pagamento di importi oggetto di ordinanze di assegnazione di somme detenute presso il tesoriere medesimo).
Già in passato la giurisprudenza di legittimità si era assestata su questa linea, assumendo che, nei casi in cui i mandati di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge e nonostante ciò il tesoriere effettui il pagamento, si versi in ipotesi di unicità del fatto gestorio e di inscindibilità delle posizioni degli amministratori pubblici e del tesoriere medesimo, cioè in ipotesi in cui l'addebito di danno erariale non potrebbe mai essere scisso, al fine di portare all'esame del giudice civile il problema della responsabilità del solo tesoriere e di rimettere ad una eventuale futura iniziativa del
Procuratore generale della Corte dei Conti la indagine sulla responsabilità degli amministratori dell'ente pubblico (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.1433 del 14/02/1994).
A sostegno della esposta conclusione militano anche ragioni desumibili dall'ordinamento giuridico disciplinante l'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti.
Infatti, gli spazi di giurisdizione della Corte dei Conti riguardo ai giudizi ad istanza di parte hanno registrato un ampliamento con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.174 del 2016 (Codice di giustizia contabile).
Prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile tali giudizi erano regolati dagli artt. 52
e segg. del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte
pag. 8 dei Conti). In particolare, l'articolo 58 del r.d. citato affidava alla Corte dei Conti, al di là delle ipotesi tipiche previste dalla legge, “Gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della
Corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato………”.
L'art. 172, lett. d) del codice di giustizia contabile afferma, oggi, che la Corte dei Conti giudica “su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato”.
Perciò, la novella legislativa ha ricompreso nella categoria residuale di cui alla lett. d) dell'art. 172
c.g.c., non soltanto “gli altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge” (che, in base ad una eventuale scelta discrezionale del legislatore, potrebbero anche non attenere alla materia della contabilità pubblica in senso stretto), ma anche i giudizi vertenti “comunque nelle materie di contabilità pubblica”. Tale aggiunta ha valore di rafforzativo della giurisdizione della Corte dei
Conti, nel senso che nelle ipotesi in cui vengano all'esame del giudice contabile rapporti e controversie complessivamente in materia di contabilità pubblica, com'è nel caso in esame, non occorra più fare distinzione fra effetti del rapporto contrattuale di natura privatistica ed aspetti dello stesso regolati da norme pubblicistiche.
Perciò, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, qual è, per tradizione, quello che riguarda i servizi di tesoreria, ciò che deve contare, al fine del radicarsi della giurisdizione contabile, sono le caratteristiche complessive del rapporto, attinente alla materia della contabilità pubblica, in quanto regolato sotto molteplici aspetti da fonti legislative speciali, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del danaro pubblico, la trasparenza dei conti pubblici, la legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali.
Occorre rimarcare come i rapporti fra enti pubblici e tesoriere, pur avendo una origine pattizia, diano luogo a particolari forme procedimentali previste direttamente dalla legge riguardanti il modus operandi di entrambe le parti ovvero a particolari poteri autoritativi sia in capo all'ente locale nei confronti del tesoriere che in capo a quest'ultimo nei confronti dei creditori del primo.
Pertanto, la natura stessa del rapporto in questione lo attrae in toto nell'ambito della contabilità pubblica. Infatti, alla luce della citata ampia previsione normativa del codice di giustizia contabile, una volta in presenza di un rapporto che rientri nell'ambito della contabilità pubblica, ne dovrebbe conseguire, sul piano della giurisdizione, il superamento delle operazioni, suscettibili di variabile giudizio, tese a distinguere ciò che appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto espressione di un rapporto paritetico di dare ed avere fra le parti, e quanto attiene alla disciplina pubblicistica.
In altre parole, oggi il sistema consente di addivenire, nell'ambito dei giudizi ad istanza di parte, ad una individuazione della giurisdizione contabile “per materia”, sulla base dell'ampliamento e del rafforzamento che la novella di cui all'art. 172, lett. d), del D.Lgs. n.174 del 2016 ha introdotto pag. 9 rispetto al vecchio testo dell'art. 58 r.d. n. 1038 del 1933. Tale interpretazione offre, nel contempo, una semplificazione alle parti nella individuazione del plesso giudiziario che dovrà decidere sulla domanda di giustizia, in ossequio al principio della certezza del diritto, che, invece, una eccessiva parcellizzazione delle giurisdizioni renderebbe ben difficile da attuare.
*
Ove anche non si condividesse l'esposto convincimento della Corte, l'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 Parte_2
non potrebbe comunque essere accolto.
[...]
Con la richiamata sentenza n.29/2016 pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Basilicata e divenuta irrevocabile l'istituto bancario è stato condannato in via definitiva al pagamento della somma di € 111.581,00, oltre accessori, somma costituente il 60% dell'importo complessivo (pari a € 186.581,00) preteso dall' con l'atto di Parte_1
citazione notificato il 6.10.2016, introduttivo del giudizio in primo grado.
A tutto concedere, quindi, in applicazione del richiamato consolidato principio di matrice giurisprudenziale a tenore del quale, pur dovendosi escludere che l'azione di responsabilità erariale interferisca con l'eventuale azione di responsabilità civile proposta dalla Pubblica Amministrazione, esiste comunque un limite invalicabile, costituito dal divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tenere conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede contabile, nel presente giudizio civile l' non potrebbe agire Parte_1 se non per il risarcimento del danno nella limitata misura di € 75.000,00, pari alla differenza tra l'importo totale (pari a € 186.581,00) preteso nella citazione introduttiva e il minore importo di €
111.581,00 già riconosciuto in via definitiva all'Ente pubblico con la richiamata sentenza della
Corte dei Conti.
A tal fine, però, dovrebbe evincersi dall'incarto processuale la prova certa ed inconfutabile che la causazione del danno vada imputata in toto alla e non già Parte_2
nella limitata misura del 60%. E tanto vale a significare che le risultanze processuali dovrebbero riscontrare l'assoluta assenza di ogni tipo di responsabilità nella causazione del danno a carico dei dipendenti dell'area finanziaria della stessa . Parte_1
Sennonché una siffatta prova non emerge dagli atti processuali, né l'Ente pubblico appellante nell'atto di impugnazione ha avuto cura di sottoporre all'attenzione della Corte le emergenze probatorie, acquisite in primo grado, dalle quali evincere il riscontro della predetta circostanza.
Per converso, risulta prodotta in giudizio copia della sentenza n.29/2016 pronunciata dalla Corte dei
Conti – Sezione giurisdizionale della Basilicata nella quale, in forza degli esiti dell'istruttoria svoltasi nel giudizio contabile, è stato osservato un criterio di imputazione della responsabilità con pag. 10 riferimento al principio di causazione, pervenendosi ad ascrivere alla Parte_2 la produzione del danno nei limiti del 60% ed imputando all'operato dei dipendenti
[...] dell'area finanziaria della stessa il restante 40%. Parte_1
Orbene, vale rimarcare, in punto di diritto, che, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con la conseguenza che il giudice possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale o (come nella specie) contabile esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale o contabile ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale o contabile (cfr.
Cass.civ.sez.lav., 16 maggio 2000 n.6347; Cass.civ.sez.III, 6 aprile 2006 n.8096).
In applicazione dell'illustrato principio, è possibile valorizzare in questa sede le prove raccolte nel giudizio contabile ricavandone il contenuto dalla sentenza n.29/2016 pronunciata dalla Corte dei
Conti – Sezione giurisdizionale della Basilicata (v. pagg.44 e ss.) e condividere il criterio di imputazione della responsabilità applicato dal giudice contabile, emergendo inequivocabilmente dalle suindicate prove che la responsabilità nella causazione del danno non possa essere ascritta in via esclusiva alla condotta del tesoriere, per quanto la stessa sia connotata da colpa grave, giacché tale condotta è stata preceduta, quale fattore causale concorrente alla produzione del danno, da quella del Responsabile del servizio dell'area finanziaria della Parte_1
il quale ha firmato, per convalida ed autorizzazione al pagamento, i mandati di pagamento
[...]
contenenti gli importi fraudolentemente alterati dal , mandati di pagamento che Controparte_1
muniti della sottoscrizione del Responsabile del servizio erano stati trasmessi sia con modalità digitali che in forma cartacea al tesoriere.
Ne consegue che anche nel presente giudizio civile alla Parte_2
possa riconoscersi una responsabilità nella produzione del danno nei limiti del 60%, con la conseguenza che in questa sede la pretesa risarcitoria azionata dalla Parte_1 non potrebbe essere accolta se non nei limiti della somma di € 111.581,00, vale a dire nei
[...]
limiti della somma già riconosciuta in via definitiva all'Ente pubblico con la richiamata sentenza della Corte dei Conti.
Pertanto, avendo l' già conseguito nei confronti alla Parte_1 [...]
l'integrale risarcimento del danno secondo legge, la domanda Parte_2
spiegata nel giudizio civile vada comunque respinta.
pag. 11 ***
L'Ente pubblico appellante ha censurato la regolamentazione delle spese relative al giudizio di primo grado come operata dal Tribunale di Matera.
In particolare, è stato sostenuto che “ragioni di giustizia e di equità sostanziale imponevano – a fronte delle questioni giuridiche trattate, della complessità della fattispecie all'esame del G.O. e della doverosità dell'azione di recupero – che le spese venissero quanto meno compensate tra le parti” (v. pag.22 dell'atto di imputazione).
In secondo luogo, è stata denunciata la non conformità a diritto della motivazione resa in sentenza dal primo giudice con riguardo specifico all'affermazione: “Le spese di lite seguono la soccombenza … e ciò anche in ragione del fatto che successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei Conti parte attrice ha, comunque, insistito per l'accoglimento delle sue domande che sono risultate inammissibili”.
Il motivo di gravame è in parte infondato e in parte inammissibile.
Quanto alla mancata compensazione delle spese processuali tra le parti, vale osservare che la regolazione delle spese di lite è avvenuta nel caso di specie in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91
c.p.c.). La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
A tanto si aggiunga che è sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
pag. 12 Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Quanto alla censura riferita alla motivazione resa dal primo giudice, il motivo di impugnazione è inammissibile. L'ente appellante si è limitato, infatti, a riprodurre il passaggio della motivazione attinto da critica e ad assumere che la motivazione stessa non sia conforme a diritto, ma non ha articolato argomentazioni puntuali e specifiche a sostegno della doglianza. Pertanto, sul punto il motivo di gravame è aspecifico.
***
In conclusione, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna l' Parte_1
in quanto soccombente, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle
[...]
spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto
13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa, applicando i compensi nei valori minimi tariffari in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate.
Con riguardo al valore della causa, trova applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n.20805 del 23/07/2025) a tenore del quale, nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.
Pertanto, in riferimento alla posizione dell'appellato , il valore della causa, Controparte_1 determinato in base al "disputatum", è pari ad € 282.670,00, sicché la liquidazione delle spese va operata facendo applicazione dei compensi nei valori minimi tariffari previsti per lo scaglione da €
260.000,01 a € 520.000,00. Invece, in riferimento alla posizione della Parte_2
il valore della causa, determinato in base al "disputatum", è pari ad € 186.581,00,
[...]
sicché la liquidazione delle spese va operata facendo applicazione dei compensi nei valori minimi pag. 13 tariffari previsti per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il giorno 15.4.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 16.2.2023 e l'appello proposto dall' è stato riconosciuto infondato ed è Parte_1
stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del pag. 14 D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che l' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.786/2022 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
3.10.2022 e pubblicata il 4.10.2022, proposto dall' in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 11.2.2023 nei confronti di e della in persona del legale Controparte_1 Parte_2
rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dall' in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 11.2.2023 nei confronti di e, per l'effetto, conferma, in riferimento alla domanda avanzata Controparte_1 dall'Ente pubblico appellante nei confronti del predetto appellato, la sentenza n.786/2022 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 3.10.2022 e pubblicata il 4.10.2022;
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avanzata dall' in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti della in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t.;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di e con distrazione al difensore per Controparte_1
dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 10.060,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore della e con Parte_2
distrazione al difensore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 7.160,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l' Parte_1
pag. 15 , in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, il giorno 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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