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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
NN LO, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 620/2021 depositato il 29/01/2021
proposto da
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1908/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189005717044000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SOCIETA' "Resistente_1" proponeva ricorso
contro
RI Sicilia SPA per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2018 9005717044, contenente tra l'altro la cartella n. 295 2015 0016374909, riguardante imposta pubblicitaria anno 2012. La società ricorrente eccepiva il difetto della notifica, nonché la nullità della pretesa per essere stata annullata con sentenza. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. La RI Sicilia s.p.a. si costituiva riferendo di avere accolto le istanze del contribuente in via amministrativa e che nonostante avesse provveduto a comunicare l'accoglimento dello sgravio parte ricorrente non aveva proceduto alla rinuncia del ricorso. Con sentenza n.1908/20 depositata in data 6.7.2020 la CTP di Messina accoglieva il ricorso con condanna alle spese sul presupposto che non poteva essere contenuta nell'intimazione di pagamento in quanto annullata con il precedente giudizio. Da ciò derivava la condanna alle spese. Il concessionario RI Sicilia Spa- già Serit Sicilia
Spa ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma, sulla base del seguente motivo: nullità del capo di sentenza che ha disposto la condanna a carico dell'appellante per errore in procedendo atteso che si era proceduto all'annullamento entro i termini del reclamo-mediazione. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito la società appellante, la quale ha rilevato che contrariamente quanto dedotto,
l'annullamento è stato disposto per la cartella oggetto di causa ma per altra cartella contenente un numero diverso. Pertanto, il reclamo, per sua stessa natura, non poteva essere compiuto in quanto l'oggetto era diverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, pertanto va rigettato.
Il giudice di prime cure ha ben deciso sulla condanna alle spese, atteso che contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario la cartella di pagamento n. 295 2015 0016374909 è stata emessa su un titolo annullato dalla CTP. A tale circostanza bisogna aggiungere l'errore da parte del concessionario che ha dichiarato di aver annullato un atto diverso di quello oggetto di impugnazione, con la conseguenza che l'atto che ha dato luogo al ricorso in primo grado rimaneva valido. In conseguenza di ciò, si è resa necessaria la statuizione nel merito. Pertanto la condanna alle spese è conseguenza della decisione emessa, dove la parte che perde la causa deve rimborsare le spese legali e di giudizio alla parte vittoriosa, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 546/92 che richiama l'art. 91 c.p.c...Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio determinate in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
NN LO, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 620/2021 depositato il 29/01/2021
proposto da
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1908/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 06/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189005717044000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SOCIETA' "Resistente_1" proponeva ricorso
contro
RI Sicilia SPA per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2018 9005717044, contenente tra l'altro la cartella n. 295 2015 0016374909, riguardante imposta pubblicitaria anno 2012. La società ricorrente eccepiva il difetto della notifica, nonché la nullità della pretesa per essere stata annullata con sentenza. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. La RI Sicilia s.p.a. si costituiva riferendo di avere accolto le istanze del contribuente in via amministrativa e che nonostante avesse provveduto a comunicare l'accoglimento dello sgravio parte ricorrente non aveva proceduto alla rinuncia del ricorso. Con sentenza n.1908/20 depositata in data 6.7.2020 la CTP di Messina accoglieva il ricorso con condanna alle spese sul presupposto che non poteva essere contenuta nell'intimazione di pagamento in quanto annullata con il precedente giudizio. Da ciò derivava la condanna alle spese. Il concessionario RI Sicilia Spa- già Serit Sicilia
Spa ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma, sulla base del seguente motivo: nullità del capo di sentenza che ha disposto la condanna a carico dell'appellante per errore in procedendo atteso che si era proceduto all'annullamento entro i termini del reclamo-mediazione. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito la società appellante, la quale ha rilevato che contrariamente quanto dedotto,
l'annullamento è stato disposto per la cartella oggetto di causa ma per altra cartella contenente un numero diverso. Pertanto, il reclamo, per sua stessa natura, non poteva essere compiuto in quanto l'oggetto era diverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, pertanto va rigettato.
Il giudice di prime cure ha ben deciso sulla condanna alle spese, atteso che contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario la cartella di pagamento n. 295 2015 0016374909 è stata emessa su un titolo annullato dalla CTP. A tale circostanza bisogna aggiungere l'errore da parte del concessionario che ha dichiarato di aver annullato un atto diverso di quello oggetto di impugnazione, con la conseguenza che l'atto che ha dato luogo al ricorso in primo grado rimaneva valido. In conseguenza di ciò, si è resa necessaria la statuizione nel merito. Pertanto la condanna alle spese è conseguenza della decisione emessa, dove la parte che perde la causa deve rimborsare le spese legali e di giudizio alla parte vittoriosa, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 546/92 che richiama l'art. 91 c.p.c...Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio determinate in euro 700,00 oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.