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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOCCI ENNIO CLAUDIO Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. CARUSO Controparte_1
EUGENIO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di mutuo- eccezione di prescrizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , in qualità di ex titolare della ditta Parte_1 individuale “P.F.G. Elettronica di Greco Pietro” si opponeva al decreto ingiuntivo n.442/2023 (NRG
506/2023), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di un credito di € 12.901,49 derivante dal mancato pagamento delle rate relative al contratto di mutuo di €
20.000,00 del 30/04/2008, concesso dalla ex ora garantito Controparte_2 Parte_2 al 100% da ai sensi dell'art. 15 Legge 108/96. Controparte_3
L'opponente eccepisce, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 642 cpc, nel merito, la prescrizione decennale del credito, sempre nel merito, in via gradata, l'avvenuta decadenza del garante dal diritto di regresso verso il debitore per pagina 1 di 4 non aver rispettato le azioni prescritte a tutela del debitore e venendo meno al rispetto della diligenza che si richiede al mandatario ex art. 1170 cc. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 20.07.2023, si costituiva il in sigla Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, la conferma della provvisoria esecuzione del decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda di parte opponente in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto. In subordine, l'opposta chiede di condannare l'odierno opponente al pagamento di € 12.901,49 oltre interessi legali dalla data di addebito fondi del 31/07/2020 alla domanda giudiziale ed interessi di mora successivi ex art. 1284 c.c. sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 14.11.2023 il GI designato assegnava termine di 15 giorni per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc all'udienza del 12.03.2024, nella successiva udienza del 25.06.2024, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.205.
Successivamente, all'udienza dell'11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
La domanda è fondata.
Va premesso che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle stesse.
La qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. n. 184/80; CASS. n. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
pagina 2 di 4 Parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito quale fatto estintivo dell'obbligazione. L'eccezione è fondata.
Il contratto di prestito finanziario per cui è processo risale al 30/5/2008.
In data 22/6/2011 la ha indirizzato lettera raccomandata alla Pfg Elettronica ricevuta Controparte_4
in data 29.6.2011 nella quale si comunicava il recesso dal rapporto del conto corrente n. 11011.
Dopo tale ultima data, non risulta alcun atto interruttivo prima della notifica del D.I. avvenuta il
28.4.2023 con utile decorrenza del termine decennale.
Ora, come noto, la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. A fronte di ciò il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dal d.i. notificato al debitore odierno opponente quando il termine di prescrizione di dieci anni era oramai decorso.
Parte opposta richiama a fini interruttivi il pagamento da parte del Confidi/garante il 31/07/2020, in forza di fideiussione a prima richiesta e deduce che il dies a quo per il recupero del credito vantato dallo stesso deve essere individuato alla data di concessione della surroga (13/07/2022) o al massimo alla data di escussione della garanzia in suo danno (31/07/2020).
Orbene, va sottolineato che, secondo la pacifica opinione giurisprudenziale l'acquisto del diritto che si realizza con la surrogazione, in capo al surrogante, ha carattere derivativo;
dunque, quest'ultimo subentra nel medesimo diritto di credito.
Ciò comporta l'applicazione del termine di prescrizione che la legge stabilisce in relazione al titolo da cui nasce il diritto al risarcimento del danno (Cass., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347, in Giust. civ.
Mass., 2009, 2, 284; Cass., 17 maggio 2007, n. 11457; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17157; Cass., 13 luglio 2004, n. 12907).
È principio costantemente affermato che la surrogazione non comporta estinzione del debito originario, limitandosi alla mera modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la struttura di quest'ultimo rimane inalterata.
Pur a seguito di surrogazione, rimane pertanto applicabile il termine prescrizionale previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito: nel caso di specie, detto termine si identifica con quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., che costante e consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene estensibile ai crediti derivanti da negozio di mutuo.
pagina 3 di 4 La giurisprudenza è altresì conforme nel ritenere che – in caso di obbligazione di pagamento derivante da contratto di mutuo – la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata convenuta tra le parti o dalla declaratoria di decadenza dal relativo beneficio nel caso di specie dal 29.6.2011.
Non sono stati depositati atti interruttivi.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata e la revoca del d.i. opposto.
Le ragioni dell'accoglimento fondate sull'allegazione di un fatto estintivo della pretesa creditoria per inerzia dell'originario creditore motivano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 442/2023 (NRG 506/2023);
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOCCI ENNIO CLAUDIO Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. CARUSO Controparte_1
EUGENIO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di mutuo- eccezione di prescrizione
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , in qualità di ex titolare della ditta Parte_1 individuale “P.F.G. Elettronica di Greco Pietro” si opponeva al decreto ingiuntivo n.442/2023 (NRG
506/2023), dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di un credito di € 12.901,49 derivante dal mancato pagamento delle rate relative al contratto di mutuo di €
20.000,00 del 30/04/2008, concesso dalla ex ora garantito Controparte_2 Parte_2 al 100% da ai sensi dell'art. 15 Legge 108/96. Controparte_3
L'opponente eccepisce, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 642 cpc, nel merito, la prescrizione decennale del credito, sempre nel merito, in via gradata, l'avvenuta decadenza del garante dal diritto di regresso verso il debitore per pagina 1 di 4 non aver rispettato le azioni prescritte a tutela del debitore e venendo meno al rispetto della diligenza che si richiede al mandatario ex art. 1170 cc. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 20.07.2023, si costituiva il in sigla Controparte_1 [...]
chiedendo, in via preliminare, la conferma della provvisoria esecuzione del decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare la domanda di parte opponente in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto. In subordine, l'opposta chiede di condannare l'odierno opponente al pagamento di € 12.901,49 oltre interessi legali dalla data di addebito fondi del 31/07/2020 alla domanda giudiziale ed interessi di mora successivi ex art. 1284 c.c. sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 14.11.2023 il GI designato assegnava termine di 15 giorni per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc all'udienza del 12.03.2024, nella successiva udienza del 25.06.2024, il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.205.
Successivamente, all'udienza dell'11.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
La domanda è fondata.
Va premesso che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle stesse.
La qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta - ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis CASS. n. 184/80; CASS. n. 3102/80).
Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
pagina 2 di 4 Parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di credito quale fatto estintivo dell'obbligazione. L'eccezione è fondata.
Il contratto di prestito finanziario per cui è processo risale al 30/5/2008.
In data 22/6/2011 la ha indirizzato lettera raccomandata alla Pfg Elettronica ricevuta Controparte_4
in data 29.6.2011 nella quale si comunicava il recesso dal rapporto del conto corrente n. 11011.
Dopo tale ultima data, non risulta alcun atto interruttivo prima della notifica del D.I. avvenuta il
28.4.2023 con utile decorrenza del termine decennale.
Ora, come noto, la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. A fronte di ciò il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dal d.i. notificato al debitore odierno opponente quando il termine di prescrizione di dieci anni era oramai decorso.
Parte opposta richiama a fini interruttivi il pagamento da parte del Confidi/garante il 31/07/2020, in forza di fideiussione a prima richiesta e deduce che il dies a quo per il recupero del credito vantato dallo stesso deve essere individuato alla data di concessione della surroga (13/07/2022) o al massimo alla data di escussione della garanzia in suo danno (31/07/2020).
Orbene, va sottolineato che, secondo la pacifica opinione giurisprudenziale l'acquisto del diritto che si realizza con la surrogazione, in capo al surrogante, ha carattere derivativo;
dunque, quest'ultimo subentra nel medesimo diritto di credito.
Ciò comporta l'applicazione del termine di prescrizione che la legge stabilisce in relazione al titolo da cui nasce il diritto al risarcimento del danno (Cass., Sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4347, in Giust. civ.
Mass., 2009, 2, 284; Cass., 17 maggio 2007, n. 11457; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17157; Cass., 13 luglio 2004, n. 12907).
È principio costantemente affermato che la surrogazione non comporta estinzione del debito originario, limitandosi alla mera modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la struttura di quest'ultimo rimane inalterata.
Pur a seguito di surrogazione, rimane pertanto applicabile il termine prescrizionale previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito: nel caso di specie, detto termine si identifica con quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., che costante e consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene estensibile ai crediti derivanti da negozio di mutuo.
pagina 3 di 4 La giurisprudenza è altresì conforme nel ritenere che – in caso di obbligazione di pagamento derivante da contratto di mutuo – la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata convenuta tra le parti o dalla declaratoria di decadenza dal relativo beneficio nel caso di specie dal 29.6.2011.
Non sono stati depositati atti interruttivi.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata e la revoca del d.i. opposto.
Le ragioni dell'accoglimento fondate sull'allegazione di un fatto estintivo della pretesa creditoria per inerzia dell'originario creditore motivano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 442/2023 (NRG 506/2023);
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 4 di 4