Articolo 42 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 41Articolo 43
Versione
4 aprile 1972
Art. 42.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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