Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/05/2026, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7889 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco, Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno (K10/-OMISSIS-) del 2 aprile 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 31 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministro dell’Interno (K10/-OMISSIS-) del 2 aprile 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 31 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul suo conto una sentenza del Giudice di Pace di Lodi del 22 giugno 2023, divenuta irrevocabile in data 8 settembre 2023, per il reato di lesione personale ex art. 582, comma 2 c.p., commesso il 7 maggio 2021.
Il richiamato pregiudizio ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 10 gennaio 2025, resa ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale non perveniva alcuna osservazione.
Avverso il provvedimento impugnato si eccepiscono i vizi di “eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, irragionevolezza della scelta adottata e carenza assoluta di motivazione” , non avendo l’Amministrazione svolta alcuna considerazione in ordine all’addebito contestato e del grado di integrazione sociale e di adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui l’odierno ricorrente ha chiesto di far parte.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 4337 del 6 agosto 2025 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del diniego impugnato, risultando quest’ultimo “correttamente e congruamente motivato con il richiamo alla recente sentenza irrevocabile di condanna per il reato di lesione personale ex art. 582, comma 2, c.p. pronunciata a carico del ricorrente” .
Con memoria in data 31 luglio 2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va pertanto respinto essendo emersa a carico del ricorrente una sentenza di condanna del 22 giugno 2023 per lesioni personali ex art. 582, comma 2, c.p., che denota una tendenza caratteriale della persona che desta un particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, in quanto manifestanti l’attitudine del ricorrente a ricorrere a metodi violenti, ed espressivi di tendenziale aggressività incontrollata.
Tale condotta non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadente nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda (nel caso di specie presentata nel 2022) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
In tale prospettiva, occorre evidenziare che l’addebito di lesioni personali contestato al ricorrente è punito con pena edittale tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
I riferiti elementi consentono pertanto di applicare alla fattispecie l’indirizzo secondo cui “ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019),
D’altra parte sia il Rapporto Informativo della Questura di Milano che il certificato del Casellario Giudiziale acquisiti e valutati dall’Amministrazione dell’Interno hanno evidenziato a carico del ricorrente le vicende penali sopramenzionate, confermando il comportamento contestato come palesemente contrario ai principi che regolano la nostra società civile e dunque idoneo ad incidere negativamente l’istanza di cittadinanza.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In conclusione, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA ZE, Presidente
IC TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IC TE | NA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.