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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 832/2022 avente ad oggetto: "opposizione avverso intimazione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Moro n. 12 Codice Fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SA ER presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
CONTRO
– già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t. con sede in Enna piazza Villadoro n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Segreto giusta procura in atti.
-Opposta -
CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 27 giugno 2024 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte opposta precisava le conclusioni come da note di trattazione depositate telematicamente.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/06/2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90009995 41 notificata in data
12/06/2022, nonché la cartella di pagamento n 29420130005956919000 presuntivamente notificata 05/10/2013 avente ad oggetto una sanzione amministrativa per l'anno 2011, per delle presunte spese 689/1981 sanzioni amministrative oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per un importo di
€.39.342,91.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva e deduceva :
- NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA
DELL'ATTO PRESUPPOSTO E/O VERBALE;
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 2012/2000 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
241/90. INESISTENZA DI MOTIVAZIONE;
ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER MANCATA NOTIFICA DELLA
PRODROMICA CARTELLA DI PAGAMENTO;
ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL
CREDITO.
Concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nonché dei ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
Si costituiva l' sostenendo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione CP_3
per carenza di interesse;
l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza ex art. 6 D.Lgs. 150/2011; la legittimità dell'operato dell'amministrazione resistente, l'infondatezza dell'invocata prescrizione del credito.
§
2 Preliminarmente deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio sulla base dei principi più volte affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civile Sent. Sez. 3
Num. 36656 Anno 2021) secondo cui: nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Sez.
5 - Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 - 01), non sussistendo il litis consortio necessario dell'ente creditore e dell'agente di riscossione.
L'opponente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito intimato per la mancata notifica di atti interruttivi successivamente alle predette cartelle di pagamento, laddove si ritenga che le stesse siano stata regolarmente eseguite.
Alla stregua dei motivi proposti, volti a far valere la prescrizione quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria, la domanda attorea (diretta a contestare il diritto di procedere in excutivis) deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c., l'intimazione di pagamento ha, infatti, lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 non si può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Giova evidenziare, sul punto, come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che, anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito, quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica pur sempre della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, come detto, costituisce l'oggetto vero e proprio dello
3 accertamento).
A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che l'attore lamenti anche la mancata notifica degli atti presupposti, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (cfr. Cass. 8/11/2018, n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione.
Orbene, è noto come il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n.
602/1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (id est: l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
Conclusa la disamina delle questioni preliminari, nel merito l'opposizione va respinta
Orbene com'è noto in materia di sanzioni amministrative e di tributi locali il termine di prescrizione dei crediti è quinquennale.
Circa il contenuto e la notifica degli atti della riscossione, la giurisprudenza di
4 legittimità ha statuito che sia l' ad assolvere l'onere Controparte_4
probatorio del contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione (Cass. n. 24031/2006; n.
22041/2010; n. 18252/2013).
Com'è noto, dinanzi all'eccezione di omessa notifica della cartella, sollevata dal contribuente, spetta all'esattore dimostrare il contrario esibendo le relative prove.
A riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass. Cass. sent. n. 1302/2018) ha detto che l'agente della riscossione è tenuto a conservare senza limiti di tempo i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento, come la relata o la ricevuta di ritorno della raccomandata. Infatti, ha spiegato a chiare lettere il Collegio di legittimità, grava sul l'onere di provare la regolare Controparte_5
notificazione della cartella posta a base dell'iscrizione contestata.
Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, oppure dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, la cartella si considera non notificata e quindi il contribuente è libero dal debito.
Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha fornito prova sia in ordine alla notifica della cartella presupposta n. 29420130005956919000 avvenuta in data
05/10/2013 a mani del ricorrente, come risulta dalla sottoscrizione apposta nella relata di notifica prodotta in atti, così come di successivi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente: intimazione di pagamento N. 29420189000000570000 notificata a mezzo Pec in data 10/02/2018 nonché di una proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/73 notificata a mezzo Pec in data
19/10/2018.
In conclusione l'opposizione va respinta nei termini di cui sopra.
5 Le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 832/2022 R.G. del Tribunale di Enna,
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto impugnato .
Spese compensate.
Enna 26/11/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 832/2022 avente ad oggetto: "opposizione avverso intimazione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Moro n. 12 Codice Fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
SA ER presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
- Opponente-
CONTRO
– già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t. con sede in Enna piazza Villadoro n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Segreto giusta procura in atti.
-Opposta -
CONCLUSIONE DELLE PARTI
All'udienza del 27 giugno 2024 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte opposta precisava le conclusioni come da note di trattazione depositate telematicamente.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/06/2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90009995 41 notificata in data
12/06/2022, nonché la cartella di pagamento n 29420130005956919000 presuntivamente notificata 05/10/2013 avente ad oggetto una sanzione amministrativa per l'anno 2011, per delle presunte spese 689/1981 sanzioni amministrative oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per un importo di
€.39.342,91.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva e deduceva :
- NULLITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA
DELL'ATTO PRESUPPOSTO E/O VERBALE;
VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 2012/2000 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
241/90. INESISTENZA DI MOTIVAZIONE;
ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER MANCATA NOTIFICA DELLA
PRODROMICA CARTELLA DI PAGAMENTO;
ILLEGITTIMITA' DELLA RICOSSIONE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL
CREDITO.
Concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nonché dei ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
Si costituiva l' sostenendo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione CP_3
per carenza di interesse;
l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta decadenza ex art. 6 D.Lgs. 150/2011; la legittimità dell'operato dell'amministrazione resistente, l'infondatezza dell'invocata prescrizione del credito.
§
2 Preliminarmente deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio sulla base dei principi più volte affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civile Sent. Sez. 3
Num. 36656 Anno 2021) secondo cui: nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Sez.
5 - Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 - 01), non sussistendo il litis consortio necessario dell'ente creditore e dell'agente di riscossione.
L'opponente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito intimato per la mancata notifica di atti interruttivi successivamente alle predette cartelle di pagamento, laddove si ritenga che le stesse siano stata regolarmente eseguite.
Alla stregua dei motivi proposti, volti a far valere la prescrizione quale fatto sopravvenuto estintivo della pretesa creditoria, la domanda attorea (diretta a contestare il diritto di procedere in excutivis) deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c., l'intimazione di pagamento ha, infatti, lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 non si può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Giova evidenziare, sul punto, come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che, anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito, quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica pur sempre della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, come detto, costituisce l'oggetto vero e proprio dello
3 accertamento).
A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che l'attore lamenti anche la mancata notifica degli atti presupposti, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (cfr. Cass. 8/11/2018, n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione.
Orbene, è noto come il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n.
602/1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (id est: l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
Conclusa la disamina delle questioni preliminari, nel merito l'opposizione va respinta
Orbene com'è noto in materia di sanzioni amministrative e di tributi locali il termine di prescrizione dei crediti è quinquennale.
Circa il contenuto e la notifica degli atti della riscossione, la giurisprudenza di
4 legittimità ha statuito che sia l' ad assolvere l'onere Controparte_4
probatorio del contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione (Cass. n. 24031/2006; n.
22041/2010; n. 18252/2013).
Com'è noto, dinanzi all'eccezione di omessa notifica della cartella, sollevata dal contribuente, spetta all'esattore dimostrare il contrario esibendo le relative prove.
A riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass. Cass. sent. n. 1302/2018) ha detto che l'agente della riscossione è tenuto a conservare senza limiti di tempo i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento, come la relata o la ricevuta di ritorno della raccomandata. Infatti, ha spiegato a chiare lettere il Collegio di legittimità, grava sul l'onere di provare la regolare Controparte_5
notificazione della cartella posta a base dell'iscrizione contestata.
Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, oppure dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale. In assenza di tali produzioni, la cartella si considera non notificata e quindi il contribuente è libero dal debito.
Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha fornito prova sia in ordine alla notifica della cartella presupposta n. 29420130005956919000 avvenuta in data
05/10/2013 a mani del ricorrente, come risulta dalla sottoscrizione apposta nella relata di notifica prodotta in atti, così come di successivi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente: intimazione di pagamento N. 29420189000000570000 notificata a mezzo Pec in data 10/02/2018 nonché di una proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/73 notificata a mezzo Pec in data
19/10/2018.
In conclusione l'opposizione va respinta nei termini di cui sopra.
5 Le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 832/2022 R.G. del Tribunale di Enna,
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto impugnato .
Spese compensate.
Enna 26/11/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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