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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice
in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM070201972 2024 RITENUTE D'IMPO 2020
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0302021512024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0302021512024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202153 2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202153 2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202153 2024 IRAP 2021 - sul ricorso n. 378/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0702020142024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202161 2024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202161 2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202161 2024 IRAP 2022
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM070202018/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi regolarmente notificati all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce e tutti inviati a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 15.02.2025 la società Ricorrente_1 srl in liquidazione (C.F. P.IVA_1) in persona del liquidatore e rappresentante legale signor Nominativo_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dai Dottori Commercialisti Rag. Difensore_2 e dal Dott. Difensore_1 presso lo studio di quest'ultimo -sito in Roma (RM), alla Indirizzo_1 - eleggeva domicilio, impugnava i seguenti avvisi di accertamento:
1) Avviso di Accertamento TVM070201972/2024, per l'anno 2020, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto l'Imposta sostitutiva sui redditi di capitale per euro
9.796,00, Sanzioni per euro 10.875,60 e interessi per euro 1.238,05 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 375/2025;
2) l'avviso di accertamento n. TVM03020215/2024, anno 2020, notificato a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto IRES per euro 9.042,00, IRAP per euro 5.820,00, Sanzioni per euro 16.275,60, ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 376/2025;
3) l'Avviso di Accertamento TVM0302021532024, anno 2021 notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto IRES per euro 20.153,00, IRAP per euro 7.241,00, IVA per euro
19.983,00 17, Sanzioni per euro 37.275,40 e interessi per euro 5.180,11 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 377/2025;
4) l'Avviso di Accertamento TVM0702020142024, anno 2021, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto Imposta sostitutiva sui redditi di capitale per euro 21.832,00, Sanzioni per euro 24.115,20 e interessi per euro 1.995,08 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR
378/2025;
5) l'Avviso di Accertamento TVM0302021612024, anno 2022, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto IRES per euro 12.968,00, IRAP per euro 3.399,00, IVA per euro
3.277,00, Sanzioni per euro 24.342,40 e interessi per euro 1.303,90 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 379/2025;
6) l'Avviso di Accertamento TVM0702020182024, anno 2022, notificato, a mezzo posta elettronica, certificata il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto Imposta sostitutiva sui redditi di capitale per euro per euro 14.049,00, Sanzioni per euro 19.768,60 e interessi per euro 816,38 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 379/2025;
La ricorrente impugnava i predetti atti per i seguenti motivi:
1. Errata intestazione degli atti al precedente rappresentante legale;
2. Mancata considerazione dei costi certi ed obiettivamente determinabili;
3. Inesistenza degli utili che possano presuntivamente considerarsi distribuiti tra i soci;
4. Mancata considerazione delle posizioni creditorie relative alla dichiarazione al triennio accertato.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
-di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, disponendo i relativi sgravi .
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in ogni ricorso, in data 08.04.2025 con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato. Concludeva chiedendo respingere il ricorso e confermare integralmente il provvedimento impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In udienza la corte decideva di riunire tutti i suddetti procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
Gli avvisi di accertamento impugnati scaturiscono tutti da un processo verbale di constatazione emesso nei confronti della ricorrente nella persona del liquidatore, in data 28 agosto 2024, dalla Guardia di Finanza,
Tenenza di Tricase, in seguito ad un'attività ispettiva iniziata il 15 luglio 2024.
L'attività ispettiva evidenziava la mancata presentazione delle dichiarazioni (IVA, IRES ed IRAP) relative ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.
Secondo la ricorrente solo in quella sede la società veniva a conoscenza che il loro commercialista non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi di legge e non aveva tenuto regolarmente i libri contabili obbligatori di legge.
I verificatori, sulla base di queste omissioni, ricostruivano il volume degli affari, l'imponibile IRES e quello
IRAP e constatavano:
(A) IVA
anno 2020 un credito di euro 5.621,00;
anno 2021 un debito di euro 2.511,68;
anno 2022 un debito di euro 2.195,50;
anno 2023 un debito di euro 686,04.
(B) IRES ed IRAP
anno 2020 una base imponibile non dichiarata pari ad euro 239.961,42;
anno 2021 una base imponibile non dichiarata pari ad euro 226.500,27;
anno 2022 una base imponibile non dichiarata pari ad euro 82.808,74;
Contestualmente i verificatori constatano e individuano le norme sanzionatorie per le omissioni rilevate.
L'Agenzia delle Entrate prima di emettere gli atti impugnati nel mese di ottobre 2024 notificava, per ogni annualità, a mezzo pec, due schemi d'atto uno riferito alle imposte dovute ed un secondo, sulla base della presunzione che essendo la società a ristretta base societaria, i maggiori utili fossero stati distribuiti ai soci, relativo all'imposta sostitutiva non versata dalla società sui predetti maggiori utili.
Le doglianze della ricorrente di cui al primo motivo del ricorso, non possono trovare accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso la Società adduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato – e, ancor prima, dello schema d'atto prodromico – in quanto, «sebbene notificati alla società» (e dunque correttamente), risultano intestati non all'attuale liquidatore, ma al precedente legale rappresentante. La doglianza è manifestamente infondata.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, «L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente , quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente(…)».
L'Ufficio, avendo trasmesso l'atto presso l'esatto domicilio informatico della ricorrente, ha pienamente adempiuto all'onere conoscitivo-notificatorio prescritto dalla norma, come peraltro dimostrato dall'impugnazione tempestiva del provvedimento oggetto di causa.
L'impugnazione tempestiva del provvedimento (come nel caso di specie), conclamandone l'effettiva conoscenza, determina la sanatoria degli eventuali vizi di notifica (nel caso in esame invero insussistenti)
e delle irregolarità procedurali ex articolo 156 del codice di procedura civile (così, ex multis Corte di
Cassazione Sezioni Unite sentenze 5 ottobre 2004 n. 19854; sentenza 28 settembre 2018 n. 23620).
Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente è opportuno rilevare che, per quanto l'Ufficio avesse la facoltà di rideterminare tale reddito in via puramente induttiva – poiché la Società non solo ha omesso di presentare tutte le dichiarazioni prescritte
(tanto quella dei redditi, quanto quella IVA), ma ha altresì esibito ai verificatori una contabilità carente (in particolare, in relazione al 2022 la Società non ha neppure tenuto i registri contabili –v. foglio 7 del PVC) –
, lo stesso ha tentato di ancorare la ricostruzione su dati contabili-fiscali comunque riconducibili alla Società, posto che i componenti positivi di reddito sono stati determinati sulla scorta dell'esame delle fatture attive emesse (v. foglio 9 del PVC).
L'Ufficio, nel caso in specie, ha dimostrato non essersi limitato ad accertare ricavi o componenti imponibili, ma ha riconosciuto, in “deduzione” di questi, tutti quei costi certi immediatamente afferenti ai maggiori ricavi/ componenti positivi accertati, dato che ha tenuto conto tanto dei costi discendenti dalle fatture passive emesse dalla ricorrente, come riscontrate dal sistema telematico @fatture, quanto delle spese per il personale sostenute, come emergenti dalle certificazioni uniche consegnate ai propri dipendenti nel corso dell'anno
2022.
Quindi, l'Ufficio è andato ben oltre la mera deduzione percentualistico-forfettaria prescritta, in applicazione del principio della capacità contributiva, dalla Corte di Cassazione ogniqualvolta si accerti il reddito di un contribuente con modalità induttive, nella misura in cui, come detto, ha focalizzato l'analisi anche sulle voci di costo sostenute dalla Società per la produzione dei ricavi “certificati” nelle fatture emesse.
La Corte di Cassazione, ordinanza 30 giugno 2020 n. 13119 ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate, quando ricorre a modalità induttive di rideterminazione del reddito d'impresa, è tenuta a “determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati»: ossia, a tener conto di una percentuale d'incidenza dei costi, non certo ad esaminarli e considerarli analiticamente, posto che si tratta, pur sempre, di una tipologia di accertamento che prende le mosse proprio dall'omessa o incompleta contabilità tenuta dal contribuente negli anni colpiti dalla verifica”.
L'ufficio, nel caso in esame, ha determinato i componenti attivi di reddito esclusivamente sulla base, delle fatture emesse, ignorando del tutto la possibilità – invero non escludibile a priori – che la Società abbia potuto anche non fatturare una parte dei ricavi conseguiti.
Non può essere accolta la domanda, avanzata dalla Società, di riconoscimento delle rimanenze finali contabilizzate al 31.12.2019, ammontanti ad € 174.000,00. Le rimanenze finali di un esercizio, come correttamente rilevato dall'Ufficio, sono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo, e quindi costi di competenza di quest'ultimo. Tuttavia, affinché si possa tener conto di tali costi – materialmente sostenuti in un anno ma “rinviati” all'anno successivo – è necessario che sia rispettato il principio della continuità dei valori di bilancio, che richiede, tassativamente, che siffatte rimanenze vengano esposte nelle dichiarazioni e nella contabilità di entrambi gli anni interessati, posto che le esistenze iniziali dichiarate in un anno devono coincidere con le rimanenze finali denunciate nell'anno precedente.
La ricorrente, tuttavia, non ha presentato né la dichiarazione dei redditi riguardante l'anno de quo (ossia, il
2021), né quella relativa all'anno immediatamente precedente (2020) e nemmeno quella riguardante il 2022.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 gennaio 2017 n.1506, ha affermato che «intanto le rimanenze finali di un dato esercizio possono considerarsi componenti negative del reddito prodotto in quello successivo
(quali esistenze iniziali) in quanto risultino correttamente indicate in contabilità e nella dichiarazione dei redditi (…) : operazione, questa, non consentita proprio della mancata dichiarazione dei redditi e dalla conseguente rottura, sul piano fiscale, della continuità dei valori di bilancio (se non vi fosse stata la quale, del resto, sarebbe venuto meno lo stesso presupposto dell'accertamento d'ufficio)»
Poiché la ricorrente ha omesso la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, nonché tenuto una contabilità carente e irregolare, si ricava, inevitabilmente, l'impossibilità di considerare, a scomputo del reddito d'impresa accertato, tali presunte rimanenze.
Per quanto riguarda gli altri asseriti costi e/o crediti che l'Ufficio non avrebbe considerato, si rileva che non può essere accolta la richiesta della Società, con la quale cerca di ottenere il riconoscimento analitico di tutte le voci di costo che in qualche modo avrebbe sostenuto nell'anno in discorso, laddove l'avviso di accertamento de quo si basa su presupposti induttivi (che risultano essere prudenti).
Con riferimento alla doglianza della ricorrente relativa alla mancata considerazione dell'IVA assolta sugli acquisti si rileva che la Giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente unanime nel ritenere che, qualora facciano difetto non solo la dichiarazione, ma anche i registri IVA obbligatori, il contribuente perde il diritto alla detrazione: «l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale, oltre ad esporre il contribuente all'accertamento induttivo, preclude che l'IVA versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo in contestazione possa essere dedotta se non registrata nelle liquidazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento ditali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa»(Corte di Cassazione, sentenza 13 luglio 2015 n. 14537).
Le doglianze del ricorrente di cui al terzo motivo del ricorso, non possono trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene che l'Ufficio resistente non doveva provare l'effettiva percezione degli utili ma solo la ristretta base azionaria, che nel caso in esame è innegabile, mentre spettava al contribuente fornire la prova contraria, cioè che gli utili accertati erano stati accantonati o reinvestiti.
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, infatti, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci, in proporzione alle quote possedute, degli utili extracontabili accertati in capo alla società, con facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, o da essa reinvestiti.
In tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. (cfr. Corte di cassazione, ordinanza 20 gennaio 2023, n. 1824).
La Corte di cassazione, con l'Ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4228 ha affermato che “La prova della distribuzione, degli utili (…) non potendo essere tratta dai criteri della normalità della gestione sociale (proprio perché l'utile occulto è un indice della situazione di anormalità della gestione rispetto agli esatti criteri determinati dalla legge), può ben darsi, nei casi indicati, mediante elementi presuntivi. Ne consegue, quindi,
l'ammissibilità della prova presuntiva della distribuzione di utili sociali extra bilancio, secondo l'insegnamento di questa Corte (…) restando a carico dei soci, soprattutto se amministratori, la prova della destinazione di detti utili a finalità diversa dalla distribuzione».
In altri termini, la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci «si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità (…)”
Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., sez. 6-5, 19/03/2015, n. 5581). E tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. 6-5,
2/02/2016, n. 1932; Cass., sez. 5, 14/07/2017, n. 17461; Cass., sez. 6-5, 22/12/2016, n. 26873; Cass., sez. 6-5, 9/07/2018, n. 18042; Cass., sez. 5, 27/09/2018, n. 23247).
Nel caso in oggetto la ricorrente non ha provveduto a fornire:
1) né la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;
2) né la prova contraria della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I° grado di Lecce sez. IV, a scioglimento della riserva così provvede: -rigetta il ricorso. -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso in Lecce in data 30.12.2025
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice
in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM070201972 2024 RITENUTE D'IMPO 2020
- sul ricorso n. 376/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0302021512024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0302021512024 IRAP 2020
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202153 2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202153 2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202153 2024 IRAP 2021 - sul ricorso n. 378/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM0702020142024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202161 2024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202161 2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030202161 2024 IRAP 2022
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM070202018/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi regolarmente notificati all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce e tutti inviati a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 15.02.2025 la società Ricorrente_1 srl in liquidazione (C.F. P.IVA_1) in persona del liquidatore e rappresentante legale signor Nominativo_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dai Dottori Commercialisti Rag. Difensore_2 e dal Dott. Difensore_1 presso lo studio di quest'ultimo -sito in Roma (RM), alla Indirizzo_1 - eleggeva domicilio, impugnava i seguenti avvisi di accertamento:
1) Avviso di Accertamento TVM070201972/2024, per l'anno 2020, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto l'Imposta sostitutiva sui redditi di capitale per euro
9.796,00, Sanzioni per euro 10.875,60 e interessi per euro 1.238,05 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 375/2025;
2) l'avviso di accertamento n. TVM03020215/2024, anno 2020, notificato a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto IRES per euro 9.042,00, IRAP per euro 5.820,00, Sanzioni per euro 16.275,60, ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 376/2025;
3) l'Avviso di Accertamento TVM0302021532024, anno 2021 notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto IRES per euro 20.153,00, IRAP per euro 7.241,00, IVA per euro
19.983,00 17, Sanzioni per euro 37.275,40 e interessi per euro 5.180,11 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 377/2025;
4) l'Avviso di Accertamento TVM0702020142024, anno 2021, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto Imposta sostitutiva sui redditi di capitale per euro 21.832,00, Sanzioni per euro 24.115,20 e interessi per euro 1.995,08 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR
378/2025;
5) l'Avviso di Accertamento TVM0302021612024, anno 2022, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto IRES per euro 12.968,00, IRAP per euro 3.399,00, IVA per euro
3.277,00, Sanzioni per euro 24.342,40 e interessi per euro 1.303,90 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 379/2025;
6) l'Avviso di Accertamento TVM0702020182024, anno 2022, notificato, a mezzo posta elettronica, certificata il 9 dicembre 2024 ed avente ad oggetto Imposta sostitutiva sui redditi di capitale per euro per euro 14.049,00, Sanzioni per euro 19.768,60 e interessi per euro 816,38 ed oggetto del ricorso cui è stato assegnato il n. RGR 379/2025;
La ricorrente impugnava i predetti atti per i seguenti motivi:
1. Errata intestazione degli atti al precedente rappresentante legale;
2. Mancata considerazione dei costi certi ed obiettivamente determinabili;
3. Inesistenza degli utili che possano presuntivamente considerarsi distribuiti tra i soci;
4. Mancata considerazione delle posizioni creditorie relative alla dichiarazione al triennio accertato.
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
-di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, disponendo i relativi sgravi .
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in ogni ricorso, in data 08.04.2025 con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato. Concludeva chiedendo respingere il ricorso e confermare integralmente il provvedimento impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In udienza la corte decideva di riunire tutti i suddetti procedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
Gli avvisi di accertamento impugnati scaturiscono tutti da un processo verbale di constatazione emesso nei confronti della ricorrente nella persona del liquidatore, in data 28 agosto 2024, dalla Guardia di Finanza,
Tenenza di Tricase, in seguito ad un'attività ispettiva iniziata il 15 luglio 2024.
L'attività ispettiva evidenziava la mancata presentazione delle dichiarazioni (IVA, IRES ed IRAP) relative ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022.
Secondo la ricorrente solo in quella sede la società veniva a conoscenza che il loro commercialista non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi di legge e non aveva tenuto regolarmente i libri contabili obbligatori di legge.
I verificatori, sulla base di queste omissioni, ricostruivano il volume degli affari, l'imponibile IRES e quello
IRAP e constatavano:
(A) IVA
anno 2020 un credito di euro 5.621,00;
anno 2021 un debito di euro 2.511,68;
anno 2022 un debito di euro 2.195,50;
anno 2023 un debito di euro 686,04.
(B) IRES ed IRAP
anno 2020 una base imponibile non dichiarata pari ad euro 239.961,42;
anno 2021 una base imponibile non dichiarata pari ad euro 226.500,27;
anno 2022 una base imponibile non dichiarata pari ad euro 82.808,74;
Contestualmente i verificatori constatano e individuano le norme sanzionatorie per le omissioni rilevate.
L'Agenzia delle Entrate prima di emettere gli atti impugnati nel mese di ottobre 2024 notificava, per ogni annualità, a mezzo pec, due schemi d'atto uno riferito alle imposte dovute ed un secondo, sulla base della presunzione che essendo la società a ristretta base societaria, i maggiori utili fossero stati distribuiti ai soci, relativo all'imposta sostitutiva non versata dalla società sui predetti maggiori utili.
Le doglianze della ricorrente di cui al primo motivo del ricorso, non possono trovare accoglimento.
Con il primo motivo di ricorso la Società adduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato – e, ancor prima, dello schema d'atto prodromico – in quanto, «sebbene notificati alla società» (e dunque correttamente), risultano intestati non all'attuale liquidatore, ma al precedente legale rappresentante. La doglianza è manifestamente infondata.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, «L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente , quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente(…)».
L'Ufficio, avendo trasmesso l'atto presso l'esatto domicilio informatico della ricorrente, ha pienamente adempiuto all'onere conoscitivo-notificatorio prescritto dalla norma, come peraltro dimostrato dall'impugnazione tempestiva del provvedimento oggetto di causa.
L'impugnazione tempestiva del provvedimento (come nel caso di specie), conclamandone l'effettiva conoscenza, determina la sanatoria degli eventuali vizi di notifica (nel caso in esame invero insussistenti)
e delle irregolarità procedurali ex articolo 156 del codice di procedura civile (così, ex multis Corte di
Cassazione Sezioni Unite sentenze 5 ottobre 2004 n. 19854; sentenza 28 settembre 2018 n. 23620).
Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Preliminarmente è opportuno rilevare che, per quanto l'Ufficio avesse la facoltà di rideterminare tale reddito in via puramente induttiva – poiché la Società non solo ha omesso di presentare tutte le dichiarazioni prescritte
(tanto quella dei redditi, quanto quella IVA), ma ha altresì esibito ai verificatori una contabilità carente (in particolare, in relazione al 2022 la Società non ha neppure tenuto i registri contabili –v. foglio 7 del PVC) –
, lo stesso ha tentato di ancorare la ricostruzione su dati contabili-fiscali comunque riconducibili alla Società, posto che i componenti positivi di reddito sono stati determinati sulla scorta dell'esame delle fatture attive emesse (v. foglio 9 del PVC).
L'Ufficio, nel caso in specie, ha dimostrato non essersi limitato ad accertare ricavi o componenti imponibili, ma ha riconosciuto, in “deduzione” di questi, tutti quei costi certi immediatamente afferenti ai maggiori ricavi/ componenti positivi accertati, dato che ha tenuto conto tanto dei costi discendenti dalle fatture passive emesse dalla ricorrente, come riscontrate dal sistema telematico @fatture, quanto delle spese per il personale sostenute, come emergenti dalle certificazioni uniche consegnate ai propri dipendenti nel corso dell'anno
2022.
Quindi, l'Ufficio è andato ben oltre la mera deduzione percentualistico-forfettaria prescritta, in applicazione del principio della capacità contributiva, dalla Corte di Cassazione ogniqualvolta si accerti il reddito di un contribuente con modalità induttive, nella misura in cui, come detto, ha focalizzato l'analisi anche sulle voci di costo sostenute dalla Società per la produzione dei ricavi “certificati” nelle fatture emesse.
La Corte di Cassazione, ordinanza 30 giugno 2020 n. 13119 ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate, quando ricorre a modalità induttive di rideterminazione del reddito d'impresa, è tenuta a “determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati»: ossia, a tener conto di una percentuale d'incidenza dei costi, non certo ad esaminarli e considerarli analiticamente, posto che si tratta, pur sempre, di una tipologia di accertamento che prende le mosse proprio dall'omessa o incompleta contabilità tenuta dal contribuente negli anni colpiti dalla verifica”.
L'ufficio, nel caso in esame, ha determinato i componenti attivi di reddito esclusivamente sulla base, delle fatture emesse, ignorando del tutto la possibilità – invero non escludibile a priori – che la Società abbia potuto anche non fatturare una parte dei ricavi conseguiti.
Non può essere accolta la domanda, avanzata dalla Società, di riconoscimento delle rimanenze finali contabilizzate al 31.12.2019, ammontanti ad € 174.000,00. Le rimanenze finali di un esercizio, come correttamente rilevato dall'Ufficio, sono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo, e quindi costi di competenza di quest'ultimo. Tuttavia, affinché si possa tener conto di tali costi – materialmente sostenuti in un anno ma “rinviati” all'anno successivo – è necessario che sia rispettato il principio della continuità dei valori di bilancio, che richiede, tassativamente, che siffatte rimanenze vengano esposte nelle dichiarazioni e nella contabilità di entrambi gli anni interessati, posto che le esistenze iniziali dichiarate in un anno devono coincidere con le rimanenze finali denunciate nell'anno precedente.
La ricorrente, tuttavia, non ha presentato né la dichiarazione dei redditi riguardante l'anno de quo (ossia, il
2021), né quella relativa all'anno immediatamente precedente (2020) e nemmeno quella riguardante il 2022.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 gennaio 2017 n.1506, ha affermato che «intanto le rimanenze finali di un dato esercizio possono considerarsi componenti negative del reddito prodotto in quello successivo
(quali esistenze iniziali) in quanto risultino correttamente indicate in contabilità e nella dichiarazione dei redditi (…) : operazione, questa, non consentita proprio della mancata dichiarazione dei redditi e dalla conseguente rottura, sul piano fiscale, della continuità dei valori di bilancio (se non vi fosse stata la quale, del resto, sarebbe venuto meno lo stesso presupposto dell'accertamento d'ufficio)»
Poiché la ricorrente ha omesso la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, nonché tenuto una contabilità carente e irregolare, si ricava, inevitabilmente, l'impossibilità di considerare, a scomputo del reddito d'impresa accertato, tali presunte rimanenze.
Per quanto riguarda gli altri asseriti costi e/o crediti che l'Ufficio non avrebbe considerato, si rileva che non può essere accolta la richiesta della Società, con la quale cerca di ottenere il riconoscimento analitico di tutte le voci di costo che in qualche modo avrebbe sostenuto nell'anno in discorso, laddove l'avviso di accertamento de quo si basa su presupposti induttivi (che risultano essere prudenti).
Con riferimento alla doglianza della ricorrente relativa alla mancata considerazione dell'IVA assolta sugli acquisti si rileva che la Giurisprudenza di legittimità è sostanzialmente unanime nel ritenere che, qualora facciano difetto non solo la dichiarazione, ma anche i registri IVA obbligatori, il contribuente perde il diritto alla detrazione: «l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale, oltre ad esporre il contribuente all'accertamento induttivo, preclude che l'IVA versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo in contestazione possa essere dedotta se non registrata nelle liquidazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento ditali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa»(Corte di Cassazione, sentenza 13 luglio 2015 n. 14537).
Le doglianze del ricorrente di cui al terzo motivo del ricorso, non possono trovare accoglimento.
Il Collegio ritiene che l'Ufficio resistente non doveva provare l'effettiva percezione degli utili ma solo la ristretta base azionaria, che nel caso in esame è innegabile, mentre spettava al contribuente fornire la prova contraria, cioè che gli utili accertati erano stati accantonati o reinvestiti.
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, infatti, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci, in proporzione alle quote possedute, degli utili extracontabili accertati in capo alla società, con facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, o da essa reinvestiti.
In tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. (cfr. Corte di cassazione, ordinanza 20 gennaio 2023, n. 1824).
La Corte di cassazione, con l'Ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4228 ha affermato che “La prova della distribuzione, degli utili (…) non potendo essere tratta dai criteri della normalità della gestione sociale (proprio perché l'utile occulto è un indice della situazione di anormalità della gestione rispetto agli esatti criteri determinati dalla legge), può ben darsi, nei casi indicati, mediante elementi presuntivi. Ne consegue, quindi,
l'ammissibilità della prova presuntiva della distribuzione di utili sociali extra bilancio, secondo l'insegnamento di questa Corte (…) restando a carico dei soci, soprattutto se amministratori, la prova della destinazione di detti utili a finalità diversa dalla distribuzione».
In altri termini, la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci «si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità (…)”
Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., sez. 6-5, 19/03/2015, n. 5581). E tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. 6-5,
2/02/2016, n. 1932; Cass., sez. 5, 14/07/2017, n. 17461; Cass., sez. 6-5, 22/12/2016, n. 26873; Cass., sez. 6-5, 9/07/2018, n. 18042; Cass., sez. 5, 27/09/2018, n. 23247).
Nel caso in oggetto la ricorrente non ha provveduto a fornire:
1) né la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;
2) né la prova contraria della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di I° grado di Lecce sez. IV, a scioglimento della riserva così provvede: -rigetta il ricorso. -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate. Così deciso in Lecce in data 30.12.2025