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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO AL, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9351/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 490 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma – Municipio IX per il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulla pubbliche affissioni per l'anno 2019, per un importo totale di euro 34.952,72.
In via preliminare, la ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'atto impugnato, non essendo esplicitate le ragioni dell'ulteriore tassazione, sebben in presenza di una regolare dichiarazione e del pagamento del relativo canone.
Nel merito, rileva l'erroneità del criterio di calcolo della superficie tassabile effettuato dal comune, rappresentando come su questioni del tutto analoghe si siano già pronunciate in senso favorevole alla ricorrente numerose Corti di merito e la Corte di Cassazione e osservando che anche la prassi amministrativa sia orientata nella medesima direzione.
In sostanza, secondo l'Ricorrente_1, la pensilina a copertura delle stazioni di servizio non può essere considerata un
“mezzo pubblicitario” in quanto è installata per altre finalità quale, principalmente, quella di consentire agli utenti di fruire del servizio al riparo dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che non può altresì essere considerato “messaggio pubblicitario” il fascione che la contorna ma evidentemente solo il logo “Ricorrente_1 + Ricorrente_1” inserito nella pensilina, quest'ultima definita come supporto strumentale del mezzo pubblicitario. Per tali ragioni, chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Roma Capitale – Municipio IX non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza emessa in data 27.10.2025, ha richiesto alla ricorrente di depositare copia dell'atto emesso dal Municipio IX, oggetto dell'impugnazione, posto che nel fascicolo processuale risulta depositato un provvedimento emesso nei confronti della ricorrente da altro Municipio.
Ricorrente_1 non ha ottemperato all'invito. Ne consegue che questa Corte non può valutare compiutamente i vizi dedotti nel ricorso per mancanza del provvedimento impugnato.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma, 15 dicembre 2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
LE D'OS NE ZA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO AL, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9351/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 490 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 S.p.A. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma – Municipio IX per il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulla pubbliche affissioni per l'anno 2019, per un importo totale di euro 34.952,72.
In via preliminare, la ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'atto impugnato, non essendo esplicitate le ragioni dell'ulteriore tassazione, sebben in presenza di una regolare dichiarazione e del pagamento del relativo canone.
Nel merito, rileva l'erroneità del criterio di calcolo della superficie tassabile effettuato dal comune, rappresentando come su questioni del tutto analoghe si siano già pronunciate in senso favorevole alla ricorrente numerose Corti di merito e la Corte di Cassazione e osservando che anche la prassi amministrativa sia orientata nella medesima direzione.
In sostanza, secondo l'Ricorrente_1, la pensilina a copertura delle stazioni di servizio non può essere considerata un
“mezzo pubblicitario” in quanto è installata per altre finalità quale, principalmente, quella di consentire agli utenti di fruire del servizio al riparo dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che non può altresì essere considerato “messaggio pubblicitario” il fascione che la contorna ma evidentemente solo il logo “Ricorrente_1 + Ricorrente_1” inserito nella pensilina, quest'ultima definita come supporto strumentale del mezzo pubblicitario. Per tali ragioni, chiede l'annullamento dell'avviso impugnato.
Roma Capitale – Municipio IX non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, con ordinanza emessa in data 27.10.2025, ha richiesto alla ricorrente di depositare copia dell'atto emesso dal Municipio IX, oggetto dell'impugnazione, posto che nel fascicolo processuale risulta depositato un provvedimento emesso nei confronti della ricorrente da altro Municipio.
Ricorrente_1 non ha ottemperato all'invito. Ne consegue che questa Corte non può valutare compiutamente i vizi dedotti nel ricorso per mancanza del provvedimento impugnato.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell'ente impositore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Roma, 15 dicembre 2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
LE D'OS NE ZA