Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 2527
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per eccesso di potere, difetto di motivazione, assenza competenze tecniche, violazione art. 21-octies l.n. 241/1990 e art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Nullità dell'atto per vizio di motivazione, erroneo inquadramento della fattispecie, violazione disposizioni Tabella A, Parte III, DPR 633/72, art. 42 DPR 600/73 e art. 7 l.n. 212/2000

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Erroneo inquadramento degli interventi e violazione normativa di riferimento

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Nullità dell'atto per eccesso di potere, difetto di motivazione, assenza competenze tecniche, violazione art. 21-octies l.n. 241/1990 e art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Nullità dell'atto per vizio di motivazione, erroneo inquadramento della fattispecie, violazione disposizioni Tabella A, Parte III, DPR 633/72, art. 42 DPR 600/73 e art. 7 l.n. 212/2000

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Erroneo inquadramento degli interventi e violazione normativa di riferimento

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Illegittima applicazione sanzioni per obiettiva incertezza normativa e assenza finalità evasione

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Illegittimità sanzioni per errore incolpevole sul fatto

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Illegittimità sanzione per omesso versamento stante qualifica responsabile del versamento in capo ai comuni committenti

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Illegittimità sanzione per omesso versamento in quanto assorbita nella sanzione di infedele fatturazione

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Errata determinazione sanzioni per violazione del cumulo giuridico

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

  • Accolto
    Sopravvenuta illegittimità parziale sanzioni per modifiche introdotte dal d.lgs. 87/2024 (favor rei)

    La Corte ritiene fondate le censure relative alla valutazione degli interventi in relazione alla normativa di riferimento, ritenendo assorbiti i motivi subordinati relativi alle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 2527
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2527
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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