Decreto cautelare 22 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2026, proposto da
Elitaliana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B9C89BE796, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Simonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Areus -Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza - Crc Ras, non costituiti in giudizio;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Imprese Servizi Elicotteristici - Aise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piferi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di elisoccorso connesso alle funzioni dell’AREUS nel periodo 2026-2034. II edizione appalto ANAC: d055a76c-b47b-4d89-b12f-4c0514b1bd4a CIG: B9C89BE796 pubblicata su piattaforme di gara regionali (come Sardegna-cat) e avvisi (GUUE) in data 22.12.2025 e con data di scadenza 25.02.2026 ore 16.00;
nonché della determinazione n.1323/14981 del 22/12/2025 – indizione, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e di ogni allegato al bando e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. BR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Elitaliana S.r.l., quale società operante nel settore dell’elisoccorso, ha impugnato il bando, il Disciplinare il Capitolato, come epigrafati, relativi alla procedura aperta indetta da AREUS – Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale per il periodo 2026-2034 (CIG: B9C89BE796; ID Appalto ANAC: d055a76c-b47b-4d89-b12f4c0514b1bd4a), come da bando pubblicato in data 22 dicembre 2025 e disciplinare di gara II edizione.
In sintesi, ha esposto come la gara abbia ad oggetto la gestione integrale del servizio di elisoccorso sull’intero territorio della Regione Sardegna, mediante la messa a disposizione di quattro elicotteri in configurazione HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e del relativo personale di condotta, tecnico e di supporto, distribuiti su quattro basi operative (Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda, Alghero-Fertilia, Sorgono).
L’importo a base di gara è fissato in € 142.454.500,00 (oltre IVA), con possibilità di incremento sino a € 189.320.000,00 in ragione delle opzioni di proroga e delle variazioni contrattuali previste ex art. 120 d.lgs. 36/2023.
La durata contrattuale è fissata in 96 mesi (8 anni), con facoltà di proroga tecnica fino a 12 mesi e possibilità di variazione delle prestazioni fino al quinto dell’importo contrattuale. L’affidamento avviene in un unico lotto regionale, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. La gara così descritta è ritenuta dalla ricorrente ostativa della reale concorrenza, finendo per assumere portata sostanzialmente escludente, tanto alla luce dei requisiti di partecipazione e premiali posti dalla stazione appaltante e la mancanza di neutralità tecnologica, tale da determinare la sostanziale possibilità di aggiudicazione solo per il gestore uscente, nonché il connesso profilo relativo alla mancata articolazione della gara in plurimi lotti.
Nel dettaglio, la ricorrente sviluppa i seguenti motivi di diritto.
- I Violazione dei principi generali del codice dei contratti e dei principi UE; eccesso di potere .
I.1. Denuncia la ricorrente che le seguenti clausole degli atti di gara determinano un automatismo selettivo in favore dell’attuale gestore:
a) fatturato globale nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi: almeno 56.977.000 euro;
b) esperienze pregresse: esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno due contratti analoghi, di cui uno comportante la gestione simultanea di almeno due basi HEMS;
c) l’anzianità media iniziale dei tre aeromobili per le basi di Alghero, Cagliari e Olbia, con soglia discriminante a 96 mesi e sino a 7 punti premiali;
d) la “phase” degli elicotteri (fino a 2 punti), cioè il grado di aggiornamento tecnico di una determinata piattaforma;
e) le quantità di ore di volo pregresse in missioni HEMS, NVIS (fase 2 e 3), notturne e con verricello di comandanti e copiloti destinati alle singole basi (numerosi sub criteri specifici);
f) lo storico degli incidenti di volo HEMS degli ultimi cinque anni, rapportato al monte ore medio HEMS;
g) l’interoperabilità del personale sulle diverse basi e il possesso di specifiche certificazioni.
Ad avviso della ricorrente perciò, “la combinazione dei requisiti e dei criteri premiali generi in concreto una convergenza sistematica verso l’attuale gestore: gli altri operatori non sono esclusi in tesi, ma lo sono in fatto, perché – fisiologicamente – non dispongono (o non possono dimostrare) un identico radicamento storico e tecnologico sul territorio sardo”, realizzando quella che “La giurisprudenza penale ha stigmatizzato situazioni di tal fatta, ravvisando la figura della “gara finta” o “confezionata” (pp. 7-8 ricorso).
I.2. Ciò sarebbe confermato dall’esito della consultazione preliminare di mercato svolta dalla Regione Siciliana per analoga gara, nella quale “ i principali costruttori di elicotteri impiegati nei servizi HEMS – Airbus Helicopters Italia S.r.l. e Leonardo S.p.A.”, hanno reso dichiarazioni per cui “-. per elicotteri nuovi di fabbrica, il tempo fisiologico di consegna è di almeno 24 mesi dall’ordine; -. il parco di elicotteri usati idonei per servizi HEMS complessi (NVIS, HHO, configurazione sanitaria completa) è estremamente limitato a livello europeo ” (p. 9).
Ciò nonostante, nella presente gara, è richiesta la messa a disposizione di quattro elicotteri HEMS, già pienamente configurati e certificati, con inizio del servizio presso le basi di Cagliari, Olbia e Alghero entro 180 giorni solari dalla stipula del contratto (art. 3.1, Capitolato) e la dimostrazione, già in sede di offerta tecnica, della disponibilità degli aeromobili all’atto dell’aggiudicazione, mediante “ idonea documentazione attestante la disponibilità degli aeromobili all’aggiudicazione (locazione, leasing, anche finanziario, sublocazione, comodato d’uso, contratto preliminare, ecc.) ” (art. 16, lett. c), Disciplinare).
I.3. La neutralità tecnologica è invece violata, in tesi, dalle seguenti previsioni:
a) la premialità accordata a certe dimensioni fisiche (lunghezza fuori tutto, peso al decollo), a determinate prestazioni (autonomia, velocità, numero di vie di accesso al vano sanitario), tali da rispecchiare in modo singolarmente fedele un certo modello di elicottero;
b) la considerazione della “phase” degli aeromobili, vale a dire del livello di aggiornamento di una determinata piattaforma;
c) la richiesta di consolidati apparati NVIS/HHO sullo specifico modello offerto, con sostanziale impossibilità, per chi non abbia già fatto quegli investimenti su quella piattaforma, di competere su basi effettivamente paritarie.
I.3.1. Sotto il profilo della neutralità tecnologica, afferma la ricorrente poi che la lex specialis:
d) per le basi H12, individua, di fatto, il solo modello Airbus EC145 quale piattaforma in grado di massimizzare i punteggi, grazie al favorevole rapporto lunghezza/peso e alla particolare architettura del vano sanitario (accessi multipli, configurazione “multi door”), nonché alle caratteristiche del rotore di coda e del sistema di verricello;
e) per le basi H24, converge sul modello Leonardo AW169, per la combinazione di autonomia (superiore alle 300 NM richieste in profilo di missione), capacità di passeggeri in configurazione HEMS, velocità massima e geometria del rotore di coda;
f) nel mercato italiano dell’elisoccorso, l’unico operatore che dispone oggi, stabilmente e in via non meramente avventizia, di una flotta mista EC145 (per basi H12) e AW169 (per basi H24), già dedicata al servizio regionale sardo, è proprio il gestore uscente;
g) in assenza di reale possibilità di acquisire in tempi utili nuovi EC145 o AW169 (per i già citati tempi di consegna) o usati idonei in configurazione HEMS avanzata, le specifiche AREUS finiscono quindi per “fotografare” esattamente la flotta già presente in Sardegna e per escludere, in fatto, l’ingresso di soluzioni tecnologiche alternative.
I.4. Nel caso che occupa, i requisiti di capacità risultano strutturati come barriere di ingresso sproporzionate e non motivate, tanto con riferimento alle soglie di fatturato e ai requisiti di esperienza pregressa, colorandosi di ancor più pregnanza in relazione all’obbligo di mettere a disposizione, entro 180 giorni dalla stipula, tre elicotteri HEMS per le basi H24/H12, con un quarto elicottero da attivare a Sorgono entro 30 mesi (art. 2 e 3.1, Capitolato) e all’obbligo di dimostrare già in sede di offerta tecnica la disponibilità giuridica degli aeromobili (art. 16, lett. c), Disciplinare), anche alla luce dei già citati parametri tarati sui sui modelli EC145/AW169.
I.5. Eccesso di potere: sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento, trattandosi, in sostanza, di lex specialis autoconservativa, incompatibile con i principi di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 e con i corrispondenti principi unionali .
- II Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 1, 10, 97 d.lgs 36/2023; difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto la ricorrente ha tempestivamente articolato osservazioni e controdeduzioni procedimentali sui profili di cui al motivo sub. I, ma la stazione appaltante non ha adottato alcun provvedimento in merito, né comunque meglio motivato le scelte che hanno condotto all’adozione degli atti impugnati.
- III Scelta del lotto unico, violazione dell’art. 51 d.lgs 36/2023 (e, in parallelo, dell’art. 58), dei principi di concorrenza e proporzionalità; eccesso di potere , in quanto l’art. 51 d.lgs. 36/2023 è chiaro nel prevedere che il lotto unico rappresenti una eccezione, mentre la suddivisione in lotti sia la regola, che può essere derogata solo con una congrua motivazione, stringente e specifica.
Deduce la ricorrente che nel caso di specie sia del tutto insufficiente e standardizzata la motivazione resa da AREUS per cui il lotto unico sarebbe giustificato dalla necessità di assicurare un’operatività coordinata ed efficiente degli aeromobili sull’intero territorio regionale e che il modello prescelto valorizza economie di scala, ottimizzazione delle risorse e omogeneità degli standard operativi, in quanto non argomenta in ordine alla possibilità di suddividere la gara in lotti territoriali (ad esempio, Nord/Sud o macro aree corrispondenti ai bacini delle basi H24 e H12) o funzionali (basi H24 vs basi H12), sì da consentire una più ampia partecipazione agli operatori e una analoga efficienza del servizio.
La scelta del lotto unico regionale, di valore complessivo, con opzioni, prossimo a 189 milioni di euro, congiunta a requisiti economico finanziari molto elevati, ha un impatto demolitorio sulla platea dei potenziali concorrenti.
3. Resiste in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, mentre si è costituita, con atto di intervento ad adiuvandum , l’Associazione Imprese Servizi Elicotteristici – Aise.
4. Con ordinanza cautelare n. 41 del 5 febbraio 2026 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare in quanto “- se è pur vero che il termine per la presentazione delle offerte scada il 25 febbraio 2026, nondimeno la ricorrente appare in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara, sembrando rilevanti, sotto il profilo del periculum in mora, le contestazioni inerenti ai punteggi premiali;
- per quanto ciò non appaia necessariamente incidere sulla lesività degli atti impugnati, comunque rileva in ordine al bilanciamento degli interessi proprio della sede cautelare;
- sicché appare al Collegio che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, anche alla luce della fissazione sin d’ora dell’udienza pubblica del 25 marzo 2026, per la trattazione del merito;
- d’altronde, stante la brevità del termine intercorrente tra la scadenza del termine di presentazione delle offerte e l’udienza pubblica (un mese), l’eventuale sentenza di merito di accoglimento del ricorso non pregiudica in alcuna misura la posizione della ricorrente, non potendosi ritenere, allo stato, che si addivenga alla stipulazione del contratto, mentre l’eventuale poi rigetto del ricorso nel merito, laddove la gara venisse sospesa, inciderebbe negativamente sulla tempestività della conclusione della procedura di affidamento ”.
5. Con ordinanza cautelare (Sez. III, n. 773 del 2 marzo 2026) il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare della parte ricorrente, “ dovendosi in tal senso rappresentare che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 febbraio 2026, che la lex spsecialis non ha effetto escludente nei confronti della parte ricorrente e che, comunque, è del tutto implausibile che i tempi di svolgimento della procedura consentiranno di pervenire all’aggiudicazione prima della celebrazione dell’udienza di discussione del merito, già calendarizzata innanzi al T.A.R. alla data del 25 marzo 2026 ”.
6. In data 4 marzo 2026 la Regione Sardegna ha depositato la determina n. 2563 del 27 febbraio 2026 con la quale si dà atto che stante l’assenza di offerte la procedura di gara è andata deserta.
7. In data 16 marzo 2026 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a.
8. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 84, comma 4 c.p.a., essendo l’atto impugnato ormai improduttivo di effetti, stante l’esito della gara andato deserto e dunque ormai il bando impugnato privo di efficacia.
Non può invece essere dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia ex art. 84, commi 1-3 c.p.a., non essendo stato l’atto di rinuncia ritualmente notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza, ex art. 84, comma 3 c.p.a.
10. Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti, stante la assoluta complessità e peculiarità delle questioni giuridiche poste e non emergendo in realtà l’immediata inammissibilità del ricorso per insussistenza dei requisiti per l’impugnazione diretta del bando.
11. Del pari, non può accedersi alla tesi della difesa regionale circa la presenza di espressioni offensive o sconvenienti, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., di cui disporre la cancellazione, in quanto i riferimenti contenuti nel ricorso non appaiono “ dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive ” (Cass civ., 29 aprile 2015, n. 8724).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI RA, Presidente
BR RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RA | LI RA |
IL SEGRETARIO