Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2025, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05106/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5106 del 2022, proposto da
FA EL, EO EL e NA ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Nobel Alfredo n. 281;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Severino Berardi e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 DPR n° 380/01 prot. 14583 del 11/07/2022 volta a sanare alcune difformità con la concessione edilizia n° 144/2002;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella;
Vista la memoria del 3 novembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il presente ricorso ha ad oggetto la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. del silenzio-
rigetto formatosi sull’istanza di “ sanatoria ” proposta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per plurimi interventi edilizi che erano già oggetto di una precedente ordinanza di demolizione.
2. L’istanza, in particolare, è stata formulata dopo un precedente segmento procedimentale conclusosi con l’ordinanza di demolizione n. 23 del 10.6.2022 che è stata impugnata con separato ricorso incardinato presso questo Tribunale (RG 4187/2022 intercorso tra le medesime parti dell’odierno giudizio).
Da ultimo, con sentenza della IV Sezione del 21 ottobre 2025, n. 6833, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse delle parti.
Ne consegue, per quel che rileva in questa sede, il consolidamento degli effetti dell’ordinanza di demolizione all’esito della decisione in rito, mentre restano estranee al presente giudizio le questioni giuridiche – sulle quali neanche la richiamata sentenza n. 6833/2025 si è pronunciata – relative alla diversa e successiva istanza ex art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 che le parti hanno formulato in pendenza del giudizio in data 19 maggio 2025.
3. In data 3 novembre 2025 le parti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, motivando, anche in questo caso, tale dichiarazione di volontà sulla presunta formazione del silenzio-assenso rispetto alla più recente istanza ex art. 36 -bis del d.P.R. 380/2001, già citata.
4. Deve rilevarsi che, a fronte di tale dichiarazione e alla luce del principio della domanda che regge il processo amministrativo, deve dichiararsi improcedibile il giudizio ex art. 35 c.p.a. non avendo rilievo, ai fini della presente decisione in rito, le motivazioni che inducono le parti a manifestare la carenza di interesse (e che, nel caso specifico, peraltro vertono su questioni giuridiche estranee all’oggetto del presente giudizio).
5. Le spese seguono la soccombenza virtuale, la quale può essere accertata considerando, da un lato, la persistente efficacia dell’ordinanza di demolizione, oggetto del separato giudizio RG 4187/2022 (provvedimento che peraltro neanche era stato oggetto di sospensione cautelare in quel giudizio); dall’altro, l’infondatezza dei motivi posti a fondamento della domanda di annullamento del silenzio-rigetto ex art. 36 comma 3 del d.P.R. 380/2001, poiché, come eccepito dall’Amministrazione resistente, il procedimento si conclude con un silenzio-significativo, secondo l’orientamento di gran lunga maggioritario, e che, in ogni caso, i ricorrenti non abbiano effettivamente provato, come era loro onere, la sussistenza della “ doppia conformità ” (ossia della condizione che le opere siano rispondenti alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell’opera, quanto al momento dell’istanza; cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4633).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune resistente, liquidate complessivamente in 2000,00 euro, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE SA Di NA, Presidente
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | IE SA Di NA |
IL SEGRETARIO