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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9009/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230046595709 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto (che assume notificata il 8 agosto 2022) portante la tassa auto per l'anno 2020.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana - ente impositore nel presente giudizio - si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 ove si prevede che
“L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Occorre altresì ricordare come, nell'interpretare il predetto termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. civ., Cass n. 24595/2022).
Operando l'anzidetta previsione normativa, il termine per la notifica della cartella era da fissarsi al 31 dicembre
2023 (terzo anno successivo dalla notifica dell'avviso di accertamento) cui occorre aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
Occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo il relativo termine di 542 giorni, con conseguente tempestività della cartella impugnata.
Ne consegue che il ricorso è rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale intimato, in euro 200,00 (duecento/00) e, in favore concessionario, in euro
250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n.
55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9009/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230046595709 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto (che assume notificata il 8 agosto 2022) portante la tassa auto per l'anno 2020.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana - ente impositore nel presente giudizio - si è costituito in giudizio.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 ove si prevede che
“L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Occorre altresì ricordare come, nell'interpretare il predetto termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. civ., Cass n. 24595/2022).
Operando l'anzidetta previsione normativa, il termine per la notifica della cartella era da fissarsi al 31 dicembre
2023 (terzo anno successivo dalla notifica dell'avviso di accertamento) cui occorre aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
Occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo il relativo termine di 542 giorni, con conseguente tempestività della cartella impugnata.
Ne consegue che il ricorso è rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale intimato, in euro 200,00 (duecento/00) e, in favore concessionario, in euro
250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n.
55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.