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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22843/2023 promossa da:
AM DI SC ES & F.LLI S.A.S. (C.F. 01156690800) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE REALE, 38 89123 REGGIO DI CALABRIA presso l'Avvocato CHIRICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
DE EF SC (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE REALE, 38 89123 REGGIO DI CALABRIA presso l'Avvocato CHIRICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
EM AT RZ (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE REALE, 38 89123 REGGIO DI CALABRIA presso l'Avvocato CHIRICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 00348170101) elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20123 MILANO presso l'Avvocato DAMINELLI SIMONA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
La società AM di ES De EF & F.lli s.a.s. quale debitrice principale, ES De EF,
OR De EF e AT IA – questi ultimi quali fideiussori - hanno riassunto innanzi a questo pagina 1 di 6 Tribunale il giudizio promosso avanti al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di UniCredit S.p.a.
a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di tale Tribunale.
Gli stessi hanno chiesto preliminarmente la rettifica del saldo del conto corrente nr.10227928 acceso in data 20.4.04 cui accedono due linee di credito, l'una aperta contestualmente all'accensione del conto e l'altra in data 10.12.14. Ciò sul presupposto dell'omessa pattuizione scritta delle condizioni economiche, dell'applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari e spese, nonché, dell'illegittima applicazione del metodo di determinazione delle valute.
Hanno di conseguenza chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite quantificate nell'importo complessivo di € 125.725,66 secondo quanto riportato nella perizia allegata.
Inoltre, sul presupposto dell'illegittima segnalazione della correntista presso la Centrale Rischi della
Banca D'Italia e della SIA hanno chiesto la condanna alla rettifica delle precedenti comunicazioni con conseguente risarcimento dei danni cagionati nella misura ritenuta – da liquidarsi anche in via equitativa - oltre agli interessi ed al maggior danno da ritardato pagamento dalla domanda al saldo, ivi incluso il pagamento a titolo di astreints ex art. 614 bis c.p.c. di € 100 per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione degli obblighi accertati.
Hanno chiesto, altresì, l'accertamento dell'intervenuta violazione da parte della convenuta e dei suoi dipendenti delle regole di correttezza, buona fede, solidarietà reciproca, fiducia, diligenza altamente qualificata in relazione all'attività professionale esercitata, nonché delle norme regolamentari di condotta dettate dalla Banca d'Italia per la salvaguardia reputazionale del sistema bancario con condanna al risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione oltre il tempo consentito.
Hanno chiesto, infine, la condanna al versamento dell'eventuale saldo accertato oltre agli interessi moratori ex art 1284 c. 4 c.c. ed al maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo, ivi inclusi i danni materiali e morali per le violazioni di carattere contrattuale ed extracontrattuale da liquidarsi in via equitativa oltre ad interessi legali e maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo.
Si è costituita in giudizio la convenuta Unicredit s.p.a. contestando preliminarmente sia la legittimazione attiva dei garanti per difetto di prova del ruolo allegato sia l'interesse ad agire in assenza di escussione della fideiussione.
Ha contestato altresì l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito essendo ancora aperto il conto corrente.
pagina 2 di 6 Nel merito ha allegato l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente carenza di interesse ad agire per effetto della transazione sottoscritta dalle parti recante la rinuncia degli attori a far valere le censure afferenti i rapporti bancari.
In ogni caso ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie afferenti il decennio anteriore alla notifica della citazione nonché l'infondatezza delle censure inerenti il merito concludendo per il rigetto delle domande.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è priva di fondamento.
In primo luogo occorre evidenziare che gli attori hanno proposto – tra le altre – al punto 19 della comparsa in riassunzione la domanda di ripetizione dell'indebito in relazione ad un contratto di conto corrente pacificamente ancora in essere alla data dell'introduzione del giudizio.
A differenza di quanto allegato, tale domanda - come formulata - non risulta consequenziale alla richiesta declaratoria di risoluzione del contratto di conto corrente poiché difetta ogni riferimento a tale domanda riportata nel capoverso precedente.
Ciò rende palese la sua inammissibilità essendo inesigibile l'eventuale credito in epoca anteriore alla chiusura del rapporto di conto corrente.
La delibazione è possibile in relazione alle domande ulteriori volte ad accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali perché recanti poste indebite nonché alla condanna al risarcimento del danno.
La legittimazione attiva dei garanti è riscontrata dall'avvenuta produzione delle fideiussioni sottoscritte da ciascuno in sede di memoria di replica, sì che la narrativa della comparsa in riassunzione è pienamente coerente con il ruolo riportato in tali documenti.
Quanto all'interesse ad agire è indubbio che lo stesso non ricorre, in linea di principio, in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito, poiché - in assenza di escussione – tale condizione dell'azione attiene alla società correntista in quanto titolare del conto attinto dalle competenze pretesamente indebite.
Diverse considerazioni si impongono per la domanda di accertamento negativo del debito ovvero di rettifica del saldo: la stessa è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole – essendo la banca abilitata ad esigere il pagamento previa chiusura del conto – sì da non potersi negare l'interesse concreto ed attuale di ciascun garante a conseguire l'emenda delle poste ritenute indebite.
pagina 3 di 6 Parimenti non risulta fondata la censura della banca convenuta di carenza dell'interesse ad agire per effetto della transazione sottoscritta dalle parti.
E' documentato che sono stati conclusi due accordi transattivi, rispettivamente, in data 14.3.18 e
24.1.19 denominati atti di rimodulazione e rientro.
Il testo complessivo evidenzia l'avvenuta concessione da parte della convenuta di una dilazione per la restituzione del debito – espressamente riconosciuto – inerente l'affidamento regolato sul conto corrente con riduzione dell'entità degli interessi sull'esposizione; ciò a fronte della rinuncia della società correntista sia ad ulteriori utilizzi dell'affidamento sia a far valere in futuro – anche in sede giudiziale - eccezioni o contestazioni inerenti il rapporto.
Ad avviso della convenuta le dichiarazioni di natura confessoria ed abdicativa ivi rilasciate da parte della correntista coprirebbero tutto l'oggetto dell'odierno giudizio sì da comportare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'argomento non risulta condivisibile.
In entrambi gli accordi la clausola 4) prevede che “con la sottoscrizione del presente atto l'impresa rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal Contratto di Affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”.
Tale clausola si correla con quella precedente nr. 2) ove è espressamente identificato l'oggetto costituito dalla graduale ed automatica riduzione in relazione al contratto o ai contratti di affidamento.
Parimenti la clausola sopra riprodotta menziona testualmente la tenuta del rapporto di conto corrente non di per sé, bensì, come derivante dal contratto di affidamento.
Quanto evidenziato porta a concludere nel senso che le rinunce effettuate dalla correntista devono intendersi circoscritte ai soli affidamenti, sì che risulta riscontrato l'interesse ad agire per la domanda relativa alla rettifica del conto corrente sulla base di censure afferenti tale contratto nonché per quelle ulteriori.
Passando a considerare il merito di tali censure si rileva come l'impianto difensivo è caratterizzato dal rinvio pressochè integrale alla perizia di parte le cui conclusioni – tuttavia – risultano solo in parte attendibili in quanto, per un verso, sono smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta e, per l'altro, sono frutto di metodologie erronee.
pagina 4 di 6 In primo luogo si rileva che – difformemente da quanto evidenziato nella perizia – il contratto di conto corrente in data 20.4.04 risulta sottoscritto dalla correntista come documentato dalla copia allegata dalla banca.
Esso reca nel dettaglio le condizioni economiche: tassi debitori e creditori, pari periodicità di capitalizzazione, ius variandi della banca, spese di tenuta conto, valute.
Riguardo al T.E.G. la perizia conclude nel senso sia della discrasia tra quello riportato in contratto e quello effettivo sia del superamento da parte di quest'ultimo della soglia usura: a fronte di un tasso riportato in contratto pari al 14,089% lo stesso è stato calcolato in ragione del 14,18% sì da risultare superiore al tasso soglia alla data di stipula del contratto pari a 14,13%.
I periodi di superamento della soglia sono il I°, III° trimestre 2004 ed il III° trimestre 2017.
Difformemente da quanto rilevato dalla convenuta la conclusione è attendibile in quanto è stata utilizzata
– quandanche non condivisa – in via alternativa la formula indicata dalle Istruzioni della Banca d'Italia né risultano inclusi nel calcolo oneri di alcun tipo. Ciò è evidenziato dal numeratore della frazione – quale riportata a pag. 7 della perizia – che risulta pari a 0. Nessuna CMS è pertanto stata considerata.
La nullità della pattuizione per i periodi indicati comporta l'azzeramento delle competenze addebitate a tale titolo che, secondo quanto riportato correttamente nel dettagliato foglio di calcolo allegato le cui voci non sono state contestate ex adverso – sono pari a complessivi € 5.621,38. Tale importo deve di conseguenza essere scomputato dal conteggio del saldo finale con rideterminazione dello stesso.
Non risulta fondata la contestazione alla pretesa indeterminatezza della CMS.
La clausola, per come formulata, reca la percentuale da applicare, la periodicità del conteggio nonché la base di calcolo identificata in relazione al massimo scoperto utilizzato oltre la disponibilità esistente.
Non risulta fondata neppure la censura relativa all'usura soggettiva in difetto dei relativi presupposti.
A livello oggettivo l'entità della discrasia tra tasso applicato e soglia usura del periodo è risultata minimale – pari allo 0,05% - ed a livello soggettivo gli attori non hanno fornito riscontro in relazione allo stato di difficoltà economico/finanziaria della società correntista.
Ad analoga conclusione si approda riguardo al contestato anatocismo essendo presente nel contratto di conto corrente la clausola 7) - approvata dalla correntista con doppia sottoscrizione - che al punto 2. reca la pari periodicità di capitalizzazione. Tale clausola è conforme alla normativa di riferimento postulando quest'ultima la sola identità nella cronologia della capitalizzazione e non certo – come preteso dagli attori – l'identità dei tassi debitori e creditori rimessa alla scelta discrezionale delle parti.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, il saldo del conto corrente recante nr.
10227928 deve essere rettificato mediante l'espunzione dall'importo risultante alla data del 31.3.21 a debito del correntista per € 114.717.11 - come riportato nell'ultimo estratto conto allegato dagli attori -
pagina 5 di 6 di quello pari ad € 5.621,38 come indicato nel foglio di calcolo allegato alla perizia di parte. Il saldo così accertato è pari ad € 109.095,73 a debito della correntista.
Le domande ulteriori - inerenti la condanna alla rettifica delle segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia e della SIA con conseguente risarcimento dei danni cagionati nonché all'accertamento dell'violazione da parte della convenuta e dei suoi dipendenti delle regole di correttezza, buona fede, solidarietà reciproca, fiducia, diligenza con condanna al risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione oltre il tempo consentito – sono infondate in quanto del tutto prive di allegazione prima ancora che di riscontro.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile con media complessità tenuto conto dell'accoglimento residuale delle ragioni degli attori – seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta che il saldo del conto corrente nr. 10227928 alla data del 31.3.21 era pari ad € 109.095,73 a debito della correntista;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna la convenuta UniCredit S.p.a. a rifondere agli attori AM di ES De EF &
F.lli s.a.s., ES De EF, OR De EF e AT IA le spese di lite liquidate in € 5.431 per compensi ed € 545 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa;
Milano, 18 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22843/2023 promossa da:
AM DI SC ES & F.LLI S.A.S. (C.F. 01156690800) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE REALE, 38 89123 REGGIO DI CALABRIA presso l'Avvocato CHIRICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
DE EF SC (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE REALE, 38 89123 REGGIO DI CALABRIA presso l'Avvocato CHIRICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
EM AT RZ (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE REALE, 38 89123 REGGIO DI CALABRIA presso l'Avvocato CHIRICO ANTONIO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 00348170101) elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 20123 MILANO presso l'Avvocato DAMINELLI SIMONA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
La società AM di ES De EF & F.lli s.a.s. quale debitrice principale, ES De EF,
OR De EF e AT IA – questi ultimi quali fideiussori - hanno riassunto innanzi a questo pagina 1 di 6 Tribunale il giudizio promosso avanti al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di UniCredit S.p.a.
a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di tale Tribunale.
Gli stessi hanno chiesto preliminarmente la rettifica del saldo del conto corrente nr.10227928 acceso in data 20.4.04 cui accedono due linee di credito, l'una aperta contestualmente all'accensione del conto e l'altra in data 10.12.14. Ciò sul presupposto dell'omessa pattuizione scritta delle condizioni economiche, dell'applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari e spese, nonché, dell'illegittima applicazione del metodo di determinazione delle valute.
Hanno di conseguenza chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite quantificate nell'importo complessivo di € 125.725,66 secondo quanto riportato nella perizia allegata.
Inoltre, sul presupposto dell'illegittima segnalazione della correntista presso la Centrale Rischi della
Banca D'Italia e della SIA hanno chiesto la condanna alla rettifica delle precedenti comunicazioni con conseguente risarcimento dei danni cagionati nella misura ritenuta – da liquidarsi anche in via equitativa - oltre agli interessi ed al maggior danno da ritardato pagamento dalla domanda al saldo, ivi incluso il pagamento a titolo di astreints ex art. 614 bis c.p.c. di € 100 per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione degli obblighi accertati.
Hanno chiesto, altresì, l'accertamento dell'intervenuta violazione da parte della convenuta e dei suoi dipendenti delle regole di correttezza, buona fede, solidarietà reciproca, fiducia, diligenza altamente qualificata in relazione all'attività professionale esercitata, nonché delle norme regolamentari di condotta dettate dalla Banca d'Italia per la salvaguardia reputazionale del sistema bancario con condanna al risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione oltre il tempo consentito.
Hanno chiesto, infine, la condanna al versamento dell'eventuale saldo accertato oltre agli interessi moratori ex art 1284 c. 4 c.c. ed al maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo, ivi inclusi i danni materiali e morali per le violazioni di carattere contrattuale ed extracontrattuale da liquidarsi in via equitativa oltre ad interessi legali e maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo.
Si è costituita in giudizio la convenuta Unicredit s.p.a. contestando preliminarmente sia la legittimazione attiva dei garanti per difetto di prova del ruolo allegato sia l'interesse ad agire in assenza di escussione della fideiussione.
Ha contestato altresì l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito essendo ancora aperto il conto corrente.
pagina 2 di 6 Nel merito ha allegato l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente carenza di interesse ad agire per effetto della transazione sottoscritta dalle parti recante la rinuncia degli attori a far valere le censure afferenti i rapporti bancari.
In ogni caso ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie afferenti il decennio anteriore alla notifica della citazione nonché l'infondatezza delle censure inerenti il merito concludendo per il rigetto delle domande.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è priva di fondamento.
In primo luogo occorre evidenziare che gli attori hanno proposto – tra le altre – al punto 19 della comparsa in riassunzione la domanda di ripetizione dell'indebito in relazione ad un contratto di conto corrente pacificamente ancora in essere alla data dell'introduzione del giudizio.
A differenza di quanto allegato, tale domanda - come formulata - non risulta consequenziale alla richiesta declaratoria di risoluzione del contratto di conto corrente poiché difetta ogni riferimento a tale domanda riportata nel capoverso precedente.
Ciò rende palese la sua inammissibilità essendo inesigibile l'eventuale credito in epoca anteriore alla chiusura del rapporto di conto corrente.
La delibazione è possibile in relazione alle domande ulteriori volte ad accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali perché recanti poste indebite nonché alla condanna al risarcimento del danno.
La legittimazione attiva dei garanti è riscontrata dall'avvenuta produzione delle fideiussioni sottoscritte da ciascuno in sede di memoria di replica, sì che la narrativa della comparsa in riassunzione è pienamente coerente con il ruolo riportato in tali documenti.
Quanto all'interesse ad agire è indubbio che lo stesso non ricorre, in linea di principio, in relazione alla domanda di ripetizione dell'indebito, poiché - in assenza di escussione – tale condizione dell'azione attiene alla società correntista in quanto titolare del conto attinto dalle competenze pretesamente indebite.
Diverse considerazioni si impongono per la domanda di accertamento negativo del debito ovvero di rettifica del saldo: la stessa è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole – essendo la banca abilitata ad esigere il pagamento previa chiusura del conto – sì da non potersi negare l'interesse concreto ed attuale di ciascun garante a conseguire l'emenda delle poste ritenute indebite.
pagina 3 di 6 Parimenti non risulta fondata la censura della banca convenuta di carenza dell'interesse ad agire per effetto della transazione sottoscritta dalle parti.
E' documentato che sono stati conclusi due accordi transattivi, rispettivamente, in data 14.3.18 e
24.1.19 denominati atti di rimodulazione e rientro.
Il testo complessivo evidenzia l'avvenuta concessione da parte della convenuta di una dilazione per la restituzione del debito – espressamente riconosciuto – inerente l'affidamento regolato sul conto corrente con riduzione dell'entità degli interessi sull'esposizione; ciò a fronte della rinuncia della società correntista sia ad ulteriori utilizzi dell'affidamento sia a far valere in futuro – anche in sede giudiziale - eccezioni o contestazioni inerenti il rapporto.
Ad avviso della convenuta le dichiarazioni di natura confessoria ed abdicativa ivi rilasciate da parte della correntista coprirebbero tutto l'oggetto dell'odierno giudizio sì da comportare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'argomento non risulta condivisibile.
In entrambi gli accordi la clausola 4) prevede che “con la sottoscrizione del presente atto l'impresa rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal Contratto di Affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”.
Tale clausola si correla con quella precedente nr. 2) ove è espressamente identificato l'oggetto costituito dalla graduale ed automatica riduzione in relazione al contratto o ai contratti di affidamento.
Parimenti la clausola sopra riprodotta menziona testualmente la tenuta del rapporto di conto corrente non di per sé, bensì, come derivante dal contratto di affidamento.
Quanto evidenziato porta a concludere nel senso che le rinunce effettuate dalla correntista devono intendersi circoscritte ai soli affidamenti, sì che risulta riscontrato l'interesse ad agire per la domanda relativa alla rettifica del conto corrente sulla base di censure afferenti tale contratto nonché per quelle ulteriori.
Passando a considerare il merito di tali censure si rileva come l'impianto difensivo è caratterizzato dal rinvio pressochè integrale alla perizia di parte le cui conclusioni – tuttavia – risultano solo in parte attendibili in quanto, per un verso, sono smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta e, per l'altro, sono frutto di metodologie erronee.
pagina 4 di 6 In primo luogo si rileva che – difformemente da quanto evidenziato nella perizia – il contratto di conto corrente in data 20.4.04 risulta sottoscritto dalla correntista come documentato dalla copia allegata dalla banca.
Esso reca nel dettaglio le condizioni economiche: tassi debitori e creditori, pari periodicità di capitalizzazione, ius variandi della banca, spese di tenuta conto, valute.
Riguardo al T.E.G. la perizia conclude nel senso sia della discrasia tra quello riportato in contratto e quello effettivo sia del superamento da parte di quest'ultimo della soglia usura: a fronte di un tasso riportato in contratto pari al 14,089% lo stesso è stato calcolato in ragione del 14,18% sì da risultare superiore al tasso soglia alla data di stipula del contratto pari a 14,13%.
I periodi di superamento della soglia sono il I°, III° trimestre 2004 ed il III° trimestre 2017.
Difformemente da quanto rilevato dalla convenuta la conclusione è attendibile in quanto è stata utilizzata
– quandanche non condivisa – in via alternativa la formula indicata dalle Istruzioni della Banca d'Italia né risultano inclusi nel calcolo oneri di alcun tipo. Ciò è evidenziato dal numeratore della frazione – quale riportata a pag. 7 della perizia – che risulta pari a 0. Nessuna CMS è pertanto stata considerata.
La nullità della pattuizione per i periodi indicati comporta l'azzeramento delle competenze addebitate a tale titolo che, secondo quanto riportato correttamente nel dettagliato foglio di calcolo allegato le cui voci non sono state contestate ex adverso – sono pari a complessivi € 5.621,38. Tale importo deve di conseguenza essere scomputato dal conteggio del saldo finale con rideterminazione dello stesso.
Non risulta fondata la contestazione alla pretesa indeterminatezza della CMS.
La clausola, per come formulata, reca la percentuale da applicare, la periodicità del conteggio nonché la base di calcolo identificata in relazione al massimo scoperto utilizzato oltre la disponibilità esistente.
Non risulta fondata neppure la censura relativa all'usura soggettiva in difetto dei relativi presupposti.
A livello oggettivo l'entità della discrasia tra tasso applicato e soglia usura del periodo è risultata minimale – pari allo 0,05% - ed a livello soggettivo gli attori non hanno fornito riscontro in relazione allo stato di difficoltà economico/finanziaria della società correntista.
Ad analoga conclusione si approda riguardo al contestato anatocismo essendo presente nel contratto di conto corrente la clausola 7) - approvata dalla correntista con doppia sottoscrizione - che al punto 2. reca la pari periodicità di capitalizzazione. Tale clausola è conforme alla normativa di riferimento postulando quest'ultima la sola identità nella cronologia della capitalizzazione e non certo – come preteso dagli attori – l'identità dei tassi debitori e creditori rimessa alla scelta discrezionale delle parti.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, il saldo del conto corrente recante nr.
10227928 deve essere rettificato mediante l'espunzione dall'importo risultante alla data del 31.3.21 a debito del correntista per € 114.717.11 - come riportato nell'ultimo estratto conto allegato dagli attori -
pagina 5 di 6 di quello pari ad € 5.621,38 come indicato nel foglio di calcolo allegato alla perizia di parte. Il saldo così accertato è pari ad € 109.095,73 a debito della correntista.
Le domande ulteriori - inerenti la condanna alla rettifica delle segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia e della SIA con conseguente risarcimento dei danni cagionati nonché all'accertamento dell'violazione da parte della convenuta e dei suoi dipendenti delle regole di correttezza, buona fede, solidarietà reciproca, fiducia, diligenza con condanna al risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione oltre il tempo consentito – sono infondate in quanto del tutto prive di allegazione prima ancora che di riscontro.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile con media complessità tenuto conto dell'accoglimento residuale delle ragioni degli attori – seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta che il saldo del conto corrente nr. 10227928 alla data del 31.3.21 era pari ad € 109.095,73 a debito della correntista;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna la convenuta UniCredit S.p.a. a rifondere agli attori AM di ES De EF &
F.lli s.a.s., ES De EF, OR De EF e AT IA le spese di lite liquidate in € 5.431 per compensi ed € 545 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa;
Milano, 18 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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