TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 189
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 7, l. 241/1990

    Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La posizione giuridica azionata rispetto all’atto annullato non è di interesse legittimo, ma di mera aspettativa, anche tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’art. 16 dell’Avviso Pubblico, il quale stabilisce che nulla è dovuto dall’amministrazione comunale ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa comunale e per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi con esito positivo. L’ipotetico annullamento dell’atto di revoca non recherebbe alcuna utilità alla posizione della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinques e nonies della L. 241/90

    Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La posizione giuridica azionata rispetto all’atto annullato non è di interesse legittimo, ma di mera aspettativa, anche tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’art. 16 dell’Avviso Pubblico, il quale stabilisce che nulla è dovuto dall’amministrazione comunale ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa comunale e per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi con esito positivo. L’ipotetico annullamento dell’atto di revoca non recherebbe alcuna utilità alla posizione della ricorrente.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del legittimo affidamento e dei doveri di correttezza e buona fede

    Il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La posizione giuridica azionata rispetto all’atto annullato non è di interesse legittimo, ma di mera aspettativa, anche tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’art. 16 dell’Avviso Pubblico, il quale stabilisce che nulla è dovuto dall’amministrazione comunale ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa comunale e per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi con esito positivo. L’ipotetico annullamento dell’atto di revoca non recherebbe alcuna utilità alla posizione della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 189
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 189
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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