Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2016, proposto da Centro Servizi Polivalenti per Lo Sport Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Malinconico e Toni De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio, in Latina, alla via Farini, 2;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo e Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione di giunta n. 5 del 7 aprile 2016 di revoca della delibera consiliare n.165 del 20 dicembre 2012 per la parte riguardante la definizione ed approvazione di numero 22 ambiti da destinare qualificazione urbana ed ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. MI Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: con deliberazione consigliare n. 165 del 20.12.212, il Comune di Latina ha definito ed approvato 22 ambiti da destinare alla qualificazione Urbana ed Ambientale; successivamente, il Comune di Latina ha pubblicato l'avviso pubblico prot. n. 89984 del 04 Luglio 2013 quale strumento di attuazione dei programmi integrati di intervento definiti dalla legge n. 21 del 2009 secondo e procedure di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 1997; in seguito all’avviso pubblico, in data 05.12.2013 ha dichiarato di essere proprietaria del terreno distinto in Catasto di Latina al Foglio 173 mappali n. 51, 292 e 32 per una superficie complessiva di mq. 23.318 e di accettare i termini del bando e a penale ivi prevista; ha elaborato una proposta di Print sull'area di sua proprietà, mirante alla ricucitura dello spazio urbano attraverso la trasformazione dell'area di sua proprietà consistente nella realizzazione di un lotto per edilizia residenziale, nella cessione gratuita al Comune di un lotto di mq. 1117 per la realizzazione di edilizia sociale, nella cessione gratuita delle aree destinate agli standards urbanistici e nella realizzazione delle opere di urbanizzazione; nonostante ciò, dopo una lunga inerzia dell' Amministrazione, con la deliberazione di giunta n. 5 del 07.04.2016, il Commissario Straordinario del Comune di Latina ha revocato la delibera consigliare n. 165 del 20.12.212 per la parte riguardante la definizione ed approvazione di numero 22 ambiti da destinare alla qualificazione Urbana ed Ambientale.
2. Tanto premesso in fatto, a sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) Violazione dell’art. 7, l. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso senza consentire la sua partecipazione al procedimento amministrativo.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinques e nonies della L. 241/90.
Il potere di revoca sarebbe stato esercitato dal Comune in maniera del tutto illegittima in quanto non si riscontrano i rigidi presupposti prescritti dalle norme.
III) Violazione del principio del legittimo affidamento e dei doveri di correttezza e buona fede, non avendo l’Amministrazione valutato l’affidamento ingenerato nel privato e non avendo concesso alcun indennizzo.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Latina.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta in data 27 febbraio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
5. In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
6. Con il provvedimento impugnato il Commissario Straordinario nominato con DPR del 2.7.2015 ha revocato, ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/90 la delibera consiliare con la quale erano stati approvati n. 22 ambiti da destinare alla qualificazione urbana e ambientale mediante presentazione di proposte di manifestazione di interesse alla concertazione e proposte preliminari per formare dei Programmi Integrativi di Intervento (PRINT).
La revoca di tali ambiti (precisamente quelli indicati alle tavole 6 e 7 dell’atto impugnato) ha vanificato le varie proposte di riqualificazione presentate, tra cui quella della ricorrente.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la posizione giuridica azionata dalla ricorrente rispetto all’atto annullato con il provvedimento impugnato non è di interesse legittimo – come teorizzato dalla ricorrente – ma di mera aspettativa, anche tenuto conto di quanto espressamente previsto dall’art. 16 (Clausola di salvaguardia) dell’Avviso Pubblico prot. 89984 del 4.7.2013, approvato con la determina dirigenziale del 27.6.2016, il quale stabilisce espressamente che “Nulla è dovuto dall’amministrazione comunale ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa comunale e per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi con esito positivo.
Il recepimento delle proposte quali manifestazione di interesse in adesione all’iniziativa non costituirà in ogni caso approvazione della proposta di interventi la cui effettiva attualità è condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa”.
7. Pertanto, come già deciso da questo Tribunale in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (sentenza n. 230/2021), l’ipotetico annullamento dell’atto di revoca impugnato con l’odierno ricorso non recherebbe alcuna utilità alla posizione della ricorrente, posto che la delibera revocata prevedeva che nulla fosse dovuto nel caso, che in effetti si è verificato, che si desse corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi con esito positivo.
8. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di AR, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO