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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1873/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
ricorrente
e
, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato come per legge resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente dell'Amministrazione convenuta - ex militare transitato nei ruoli civili - con il profilo di Assistente
Ammnistrativo in servizio presso il 61° Stormo Galatina, impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n.10 giorni, ai sensi dell'art.24, comma 1, lett d), CCNL 16 maggio 1995, irrogata con decreto della Direzione Generale per il personale civile dell'11.08.2016; tale sanzione scaturiva dall'assunzione della qualità di imputato dello stesso nel procedimento penale a suo carico per il delitto di cui all'art. 612 c.p., definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela.
Parte ricorrente impugnava, altresì, la sanzione disciplinare della multa di importo pari a n.1 (una) ora di retribuzione, ai sensi dell'art.62, comma 3, lett.a), CCNL Funzioni Centrali 2018, irrogata con decreto dirigenziale del 17.06.2020; tale sanzione era stata inflitta a seguito della “inosservanza delle disposizioni di servizio anche in tema di assenze per malattia” di cui all'art. 62, comma 3, lett. a) CCNL Funzioni Centrali 2018.
Tanto premesso, eccepiva la insussistenza dei fatti posti a fondamento delle contestazioni di addebito subite, chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti disciplinari, nonché la nullità o l'annullamento dei decreti dirigenziali surrichiamati e la cancellazione delle sanzioni disciplinari dal proprio fascicolo personale, con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con
1 riguardo alla prima sanzione disciplinare inflitta con decreto dirigenziale dell'11.08.2016, in quanto all'epoca dei fatti il ricorrente era un militare e solo successivamente era transitato nei ruoli civili della stessa amministrazione;
nonché il decorso del termine biennale per l'impugnazione della medesima sanzione irrogata nel 2016; nel merito contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
A tal fine occorre rilevare che la prima sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (con privazione della retribuzione) per 10 giorni, disposta con decreto dirigenziale del 11.08.2016 in relazione a fatti e circostanze avvenuti alla Spezia il 20.09.2011 quando il lavoratore era ancora un militare, è stata inflitta quando il ricorrente era già transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con profilo professionale di “assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi” in servizio presso la Marinarsenale di
Taranto; pertanto, il nuovo rapporto di lavoro soggiaceva alla disciplina di cui al D. Lgs. 165/2001.
Tant'è vero che la medesima sanzione non rientra tra quelle previste dal Codice dell'Ordinamento militare
(D. Lgs. n.66/2010), ma è disciplinata dall'art. 24, comma 1, lett. d) del CCNL 16.05.1995 Comparto
Ministeri, applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri.
A ciò si aggiunge che il provvedimento disciplinare è stato comminato dalla Direzione Generale per il personale civile – Servizio Disciplina (UPD) e lo stesso decreto dirigenziale dell'11.08.2016 così recita: “il provvedimento può essere impugnato dinanzi all'AGO in veste di giudice del lavoro secondo le procedure previste dagli artt.
63 ss. D.Lgs n. 165/2001 e dagli artt. 409 e ss. del c.p.c.”.
*
Sempre con riguardo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata nel 2016, non può essere altresì accolta l'eccezione di tardività della impugnazione della medesima, ai sensi dell'art.7, ultimo comma, della Legge n.300/1970, in virtù del quale: “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, in quanto proposta per la prima volta con ricorso del 15.02.2022, ben oltre il biennio.
Ebbene, l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che in virtù dell'art. 51 co. 2 del D.Lgs n. 165/2001 si applica anche alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti, non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione della sanzione disciplinare (di tipo conservativo); pertanto il provvedimento che la dispone può essere impugnato dinanzi al Giudice ordinario nel termine di prescrizione decennale (cfr. Corte Cost. n. 586/1989).
Sul punto i Giudici di legittimità hanno statuito che: “L'impugnazione di una sanzione disciplinare (nel caso di specie, sospensione) è consentita finchè non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata
2 dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza” (v. Cassaz.
n.7546 del 30.03.2006).
Tuttavia, per quanto l'impugnativa sia astrattamente consentita nei termini di prescrizione, occorre pur se sempre che la stessa sia sorretta da un interesse agire ai sensi dell'art.100 c.p.c., interesse che la caso di specie non è stato indicato, non si evince dagli atti di causa e in ogni caso non può sussistere, dato che della sanzione in questione non si è tenuto conto in sede di applicazione della seconda, né la sanzione in esame potrebbe più avere qualsivoglia effetto pregiudizievole nei confronti della parte.
Quanto alla seconda sanzione disciplinare la stessa è scaturita dall'assenza del lavoratore presso il suo domicilio, durante il periodo di malattia (dal 27.01.2020 al 07.02.2020), in occasione delle due visite fiscali avvenute il 27.01.2020 ed il 03.02.2020.
In particolare, quanto alla pima visita fiscale del 27.01.2020, il giorno successivo il ricorrente si è sottoposto alla visita ambulatoriale nel corso della quale il medico competente ha confermato lo stato di malattia;
tuttavia, la conferma della prognosi non certifica la circostanza che il lavoratore si trovasse in casa al momento dell'accesso del medico fiscale.
A tal fine, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce un obbligo per il lavoratore ammalato, il quale deve rendersi reperibile durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo, non essendo ammesse altre forme equivalenti di controllo (cfr. Cass. Civ. n. 13980 del 07.07.2020).
In sede procedimentale, parte ricorrente negava la propria assenza dal domicilio e giustificava la sua irreperibilità asserendo che dormiva in conseguenza della assunzione di antidepressivi;
produceva, a tal Per_ fine, due certificati del Dott. uno relativo a “grave sindrome ansioso-depressivo” e l'altro consistente in una prescrizione di medicinali (di cui non sono stati esplicitati gli effetti collaterali) e riferiva in ordine alla difficoltà oggettiva di reperire la propria abitazione ubicata in un luogo di campagna.
Dall'esame della documentazione in atti emerge invece che:
- dall' “Esito di Visita Medica di Controllo” del 27 gennaio 2020 risulta che il medico ha constatato l'assenza del dipendente dal domicilio, senza fare riferimento alle difficoltà di trovare l'abitazione dell'interessato (peraltro indicata espressamente nella richiesta di visita fiscale dell'Ente, fornendo coordinate precise in modo da individuare l'esatta ubicazione della casa “vicino alle Antenne”);
- nel verbale relativo alla successiva visita del 03.02.2020 risulta una generica dicitura di domicilio
“sconosciuto all'indirizzo”.
Ebbene in tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva della assenza alla visita fiscale;
l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all'azienda di controllare l'effettività dello stato morboso.
3 Se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza un preventiva comunicazione della eventuale assenza , non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi;
e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l'assenza dall'abitazione durante gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all'Inps. La preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa.
Sul punto merita di essere richiamata la Cassazione si è più volte espressa statuendo che: “Nell'ipotesi in cui il medico incaricato della visita di controllo della malattia abbia attestato - con atto che fa prova fino a querela di falso
- il mancato reperimento del lavoratore nella sua abitazione, quest'ultimo, ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita, dovendosi presumere che l'accertamento dell'irreperibilità sia stato svolto con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi. (Nella specie, la decisione impugnata, confermata dalla S.C, aveva escluso che il mancato reperimento della lavoratrice potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all'incontro con il medico)” (Cass. Sez. L., sent. n. 9523/93).
In termini: “Con riguardo a visita di controllo al domicilio del lavoratore, assente dal servizio perché ammalato,
l'attestazione del medico che al riguardo ha la qualità di pubblico ufficiale (con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.), in ordine alla circostanza della mancata risposta alle richieste di apertura effettuate all'abitazione del lavoratore, equivale all'accertamento dell'assenza di quest'ultimo dal proprio domicilio (con gli effetti che ne derivano ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, dalla legge
n. 638 del 1983), restando peraltro salva la possibilità, per il lavoratore medesimo, di dimostrare (oltre che la sussistenza di un giustificato motivo di assenza) l'eventuale fatto eccezionale (nella specie, il dedotto stato di sonno provocato da farmaci) che gli abbia impedito di percepire la venuta del sanitario e di sottoporsi al controllo. ( v 905/89, mass n 461900; ( v
844/89, mass n 461863; ( v 78/88, corte cost) (Cass. Sez. L., sent. n.1750/1990).
Ed ancora: “L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore” (Cass. 19668 del 22.07.2019; Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Tanto premesso, il lavoratore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari che rendano possibile
4 la visita medica;
in mancanza egli ne risponde per incuria e negligenza.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato di aver adottato tutte le necessarie precauzioni per rendere più agevole l'espletamento della visita fiscale durante i due accessi, considerato che lo stesso viveva in una zona isolata ed inoltre assumeva farmaci antidepressivi da qualche mese.
Ed invero, pure ad ammettere che i farmaci assunti determinassero sonnolenza, egli avrebbe potuto far presente tale circostanza alla amministrazione resistente, al fine di avvisarla preventivamente delle difficoltà conseguenti, implicanti la possibilità che egli non sentisse il suono del citofono o la stessa suoneria del telefono. Ciò avrebbe potuto consentire alla amministrazione di segnalare specificamente la situazione al medico incaricato della visita fiscale, richiedendogli di insistere particolarmente nel suonare al citofono.
Diversamente opinando, egli potrebbe agevolmente sottrarsi al controllo datoriale secondo il suo arbitrio, semplicemente dichiarando di essersi addormentato.
Pertanto, del tutto legittima deve ritenersi la sanzione irrogata della multa di importo pari a n. 1 ora di retribuzione, che appare proporzionata ed adeguata rispetto alla mancanza addebitata al lavoratore, dal momento che sul datore di lavoro grava l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari e nel caso di specie l'Amministrazione ha fondato la sanzione disciplinare sull' “inosservanza delle disposizioni di servizio anche in tema di assenze per malattia” di cui all'art. 62 co. 3 lett. a) CCNL Funzioni
Centrali 12.02.2018; mentre sul lavoratore grava un obbligo contrattuale di collaborazione, buona fede e diligenza che nella fattispecie non risulta assolto.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.1873/2022 R.G.
tra
nata il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
ricorrente
e
, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato come per legge resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, dipendente dell'Amministrazione convenuta - ex militare transitato nei ruoli civili - con il profilo di Assistente
Ammnistrativo in servizio presso il 61° Stormo Galatina, impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n.10 giorni, ai sensi dell'art.24, comma 1, lett d), CCNL 16 maggio 1995, irrogata con decreto della Direzione Generale per il personale civile dell'11.08.2016; tale sanzione scaturiva dall'assunzione della qualità di imputato dello stesso nel procedimento penale a suo carico per il delitto di cui all'art. 612 c.p., definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela.
Parte ricorrente impugnava, altresì, la sanzione disciplinare della multa di importo pari a n.1 (una) ora di retribuzione, ai sensi dell'art.62, comma 3, lett.a), CCNL Funzioni Centrali 2018, irrogata con decreto dirigenziale del 17.06.2020; tale sanzione era stata inflitta a seguito della “inosservanza delle disposizioni di servizio anche in tema di assenze per malattia” di cui all'art. 62, comma 3, lett. a) CCNL Funzioni Centrali 2018.
Tanto premesso, eccepiva la insussistenza dei fatti posti a fondamento delle contestazioni di addebito subite, chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti disciplinari, nonché la nullità o l'annullamento dei decreti dirigenziali surrichiamati e la cancellazione delle sanzioni disciplinari dal proprio fascicolo personale, con vittoria di spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con
1 riguardo alla prima sanzione disciplinare inflitta con decreto dirigenziale dell'11.08.2016, in quanto all'epoca dei fatti il ricorrente era un militare e solo successivamente era transitato nei ruoli civili della stessa amministrazione;
nonché il decorso del termine biennale per l'impugnazione della medesima sanzione irrogata nel 2016; nel merito contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Giudice Amministrativo.
A tal fine occorre rilevare che la prima sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (con privazione della retribuzione) per 10 giorni, disposta con decreto dirigenziale del 11.08.2016 in relazione a fatti e circostanze avvenuti alla Spezia il 20.09.2011 quando il lavoratore era ancora un militare, è stata inflitta quando il ricorrente era già transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con profilo professionale di “assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi” in servizio presso la Marinarsenale di
Taranto; pertanto, il nuovo rapporto di lavoro soggiaceva alla disciplina di cui al D. Lgs. 165/2001.
Tant'è vero che la medesima sanzione non rientra tra quelle previste dal Codice dell'Ordinamento militare
(D. Lgs. n.66/2010), ma è disciplinata dall'art. 24, comma 1, lett. d) del CCNL 16.05.1995 Comparto
Ministeri, applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri.
A ciò si aggiunge che il provvedimento disciplinare è stato comminato dalla Direzione Generale per il personale civile – Servizio Disciplina (UPD) e lo stesso decreto dirigenziale dell'11.08.2016 così recita: “il provvedimento può essere impugnato dinanzi all'AGO in veste di giudice del lavoro secondo le procedure previste dagli artt.
63 ss. D.Lgs n. 165/2001 e dagli artt. 409 e ss. del c.p.c.”.
*
Sempre con riguardo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata nel 2016, non può essere altresì accolta l'eccezione di tardività della impugnazione della medesima, ai sensi dell'art.7, ultimo comma, della Legge n.300/1970, in virtù del quale: “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, in quanto proposta per la prima volta con ricorso del 15.02.2022, ben oltre il biennio.
Ebbene, l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, che in virtù dell'art. 51 co. 2 del D.Lgs n. 165/2001 si applica anche alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti, non prevede alcun termine di decadenza per l'impugnazione della sanzione disciplinare (di tipo conservativo); pertanto il provvedimento che la dispone può essere impugnato dinanzi al Giudice ordinario nel termine di prescrizione decennale (cfr. Corte Cost. n. 586/1989).
Sul punto i Giudici di legittimità hanno statuito che: “L'impugnazione di una sanzione disciplinare (nel caso di specie, sospensione) è consentita finchè non si consuma il termine di prescrizione, in quanto la disciplina inderogabile dettata
2 dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, a meno che il lavoratore stesso non abbia posto in essere un comportamento positivo volto a dimostrare acquiescenza” (v. Cassaz.
n.7546 del 30.03.2006).
Tuttavia, per quanto l'impugnativa sia astrattamente consentita nei termini di prescrizione, occorre pur se sempre che la stessa sia sorretta da un interesse agire ai sensi dell'art.100 c.p.c., interesse che la caso di specie non è stato indicato, non si evince dagli atti di causa e in ogni caso non può sussistere, dato che della sanzione in questione non si è tenuto conto in sede di applicazione della seconda, né la sanzione in esame potrebbe più avere qualsivoglia effetto pregiudizievole nei confronti della parte.
Quanto alla seconda sanzione disciplinare la stessa è scaturita dall'assenza del lavoratore presso il suo domicilio, durante il periodo di malattia (dal 27.01.2020 al 07.02.2020), in occasione delle due visite fiscali avvenute il 27.01.2020 ed il 03.02.2020.
In particolare, quanto alla pima visita fiscale del 27.01.2020, il giorno successivo il ricorrente si è sottoposto alla visita ambulatoriale nel corso della quale il medico competente ha confermato lo stato di malattia;
tuttavia, la conferma della prognosi non certifica la circostanza che il lavoratore si trovasse in casa al momento dell'accesso del medico fiscale.
A tal fine, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce un obbligo per il lavoratore ammalato, il quale deve rendersi reperibile durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo, non essendo ammesse altre forme equivalenti di controllo (cfr. Cass. Civ. n. 13980 del 07.07.2020).
In sede procedimentale, parte ricorrente negava la propria assenza dal domicilio e giustificava la sua irreperibilità asserendo che dormiva in conseguenza della assunzione di antidepressivi;
produceva, a tal Per_ fine, due certificati del Dott. uno relativo a “grave sindrome ansioso-depressivo” e l'altro consistente in una prescrizione di medicinali (di cui non sono stati esplicitati gli effetti collaterali) e riferiva in ordine alla difficoltà oggettiva di reperire la propria abitazione ubicata in un luogo di campagna.
Dall'esame della documentazione in atti emerge invece che:
- dall' “Esito di Visita Medica di Controllo” del 27 gennaio 2020 risulta che il medico ha constatato l'assenza del dipendente dal domicilio, senza fare riferimento alle difficoltà di trovare l'abitazione dell'interessato (peraltro indicata espressamente nella richiesta di visita fiscale dell'Ente, fornendo coordinate precise in modo da individuare l'esatta ubicazione della casa “vicino alle Antenne”);
- nel verbale relativo alla successiva visita del 03.02.2020 risulta una generica dicitura di domicilio
“sconosciuto all'indirizzo”.
Ebbene in tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva della assenza alla visita fiscale;
l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all'azienda di controllare l'effettività dello stato morboso.
3 Se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza un preventiva comunicazione della eventuale assenza , non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi;
e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l'assenza dall'abitazione durante gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all'Inps. La preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa.
Sul punto merita di essere richiamata la Cassazione si è più volte espressa statuendo che: “Nell'ipotesi in cui il medico incaricato della visita di controllo della malattia abbia attestato - con atto che fa prova fino a querela di falso
- il mancato reperimento del lavoratore nella sua abitazione, quest'ultimo, ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita, dovendosi presumere che l'accertamento dell'irreperibilità sia stato svolto con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi. (Nella specie, la decisione impugnata, confermata dalla S.C, aveva escluso che il mancato reperimento della lavoratrice potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all'incontro con il medico)” (Cass. Sez. L., sent. n. 9523/93).
In termini: “Con riguardo a visita di controllo al domicilio del lavoratore, assente dal servizio perché ammalato,
l'attestazione del medico che al riguardo ha la qualità di pubblico ufficiale (con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.), in ordine alla circostanza della mancata risposta alle richieste di apertura effettuate all'abitazione del lavoratore, equivale all'accertamento dell'assenza di quest'ultimo dal proprio domicilio (con gli effetti che ne derivano ai sensi del quattordicesimo comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, dalla legge
n. 638 del 1983), restando peraltro salva la possibilità, per il lavoratore medesimo, di dimostrare (oltre che la sussistenza di un giustificato motivo di assenza) l'eventuale fatto eccezionale (nella specie, il dedotto stato di sonno provocato da farmaci) che gli abbia impedito di percepire la venuta del sanitario e di sottoporsi al controllo. ( v 905/89, mass n 461900; ( v
844/89, mass n 461863; ( v 78/88, corte cost) (Cass. Sez. L., sent. n.1750/1990).
Ed ancora: “L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore” (Cass. 19668 del 22.07.2019; Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Tanto premesso, il lavoratore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari che rendano possibile
4 la visita medica;
in mancanza egli ne risponde per incuria e negligenza.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato di aver adottato tutte le necessarie precauzioni per rendere più agevole l'espletamento della visita fiscale durante i due accessi, considerato che lo stesso viveva in una zona isolata ed inoltre assumeva farmaci antidepressivi da qualche mese.
Ed invero, pure ad ammettere che i farmaci assunti determinassero sonnolenza, egli avrebbe potuto far presente tale circostanza alla amministrazione resistente, al fine di avvisarla preventivamente delle difficoltà conseguenti, implicanti la possibilità che egli non sentisse il suono del citofono o la stessa suoneria del telefono. Ciò avrebbe potuto consentire alla amministrazione di segnalare specificamente la situazione al medico incaricato della visita fiscale, richiedendogli di insistere particolarmente nel suonare al citofono.
Diversamente opinando, egli potrebbe agevolmente sottrarsi al controllo datoriale secondo il suo arbitrio, semplicemente dichiarando di essersi addormentato.
Pertanto, del tutto legittima deve ritenersi la sanzione irrogata della multa di importo pari a n. 1 ora di retribuzione, che appare proporzionata ed adeguata rispetto alla mancanza addebitata al lavoratore, dal momento che sul datore di lavoro grava l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari e nel caso di specie l'Amministrazione ha fondato la sanzione disciplinare sull' “inosservanza delle disposizioni di servizio anche in tema di assenze per malattia” di cui all'art. 62 co. 3 lett. a) CCNL Funzioni
Centrali 12.02.2018; mentre sul lavoratore grava un obbligo contrattuale di collaborazione, buona fede e diligenza che nella fattispecie non risulta assolto.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 04.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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