CASS
Ordinanza 31 marzo 2023
Ordinanza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/03/2023, n. 13612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13612 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: LL TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13612 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 10/03/2023 R.G.N. 37228/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale UI EL era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg.
2-4 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13612 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 10/03/2023 R.G.N. 37228/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado con la quale UI EL era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 372cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg.
2-4 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2023