Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10279 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
REP102 79 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sfratto per SEZIONE TERZA CIVILE morosità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 15557/98 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Cron.22892 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 3450 Ud. 28/02/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere DURANTE Вчимо CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACARO Consigliere PID Dott. Italo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE-24 ORE. SENTENZA per diritti L. 3900 it 2.7.LUG. 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RESIDENZIALE, in AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA Straordinario Marco persona dell'Amministratore LLERIA Bernardi, elettivamenta domiciliaao in ROMA VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato IANNELLI ANTONINO, 06345350 che lo difende unitamente all'avvocato BONELLI SANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente domiciliata in ROMA COPPOLARO NICOLINA, 2001 VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato 415 PANARITI BENITO P, che la difende unitamente all'avvocato FAMBRINI ROBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 353/97 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 16/4/1997, depositata il 24/06/97; RG. 1590+92/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato ANTONIO IANNELLI;
udito l'Avvocato PIERO PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28.9.1995, l'Azienda terri- toriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Pro- vincia di Pistoia intimava a IC LA sfratto per morosità in relazione al mancato pagamento dei ca- noni di locazione per luglio, agosto e novembre 1994 e marzo 1995, per complessive £. 2.426.765, e la citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Pistoia. L'intimata contestava la morosità e produceva rice- vute di pagamento per £.
5.144.470. Il pretore, ritenuta fondata l'opposizione su prova 2 scritta, non ordinava il rilascio e disponeva la con- versione del rito. Definendo il giudizio con sentenza del 7.6.1995, rigettava la domanda di risoluzione. Proponeva appello l'ATER, deducendo che il credito complessivo per canoni ed accessori era di importo su- periore al pagamento eseguito dalla conduttrice. La LA resisteva. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del rigettava il gravame e condannava24.6.1997, l'appellante al pagamento delle spese. Avverso la sentenza l'ATER ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la LA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i tre motivi, tra loro intimamente connessi, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978 e dell'art. 1193 c.c., nonchè di- fetto di motivazione su punto decisivo, deduce che il rigetto della domanda di risoluzione non è adeguatamen- te motivato, non avendo il tribunale indicato le ragio- ni per le quali non ha tenuto conto che, a fronte di un complessivo credito della locatrice per £. 7.377.935, solo in parte estinto dal pagamento di £.
5.144.470 eseguito dalla conduttrice, residuava un debito pari a due mensilità di canoni di locazione, e quindi di im- 3 porto sufficiente a determinare la risoluzione, e che, comunque, la risoluzione consegue anche al ritardato pagamento del canone, nella specie verificatosi.
2. Il ricorso è fondato. Ha ritenuto il tribunale che: "In presenza di varie voci di debito diverse ed ulteriori dal canone di loca- zione, non è possibile provare la morosità per mera differenza tra il dovuto per i vari titoli ed il paga- to." Tale motivazione è errata. Il tribunale pur riconoscendo la sussistenza di una differenza, per difetto, tra credito complessivo del locatore per canoni ed altre voci e pagamento compiuto dal conduttore, ha ritenuto che ciò non consentisse di accertare la sussistenza o meno di una morosità per ca- noni. Ma così non è, poiché l'applicazione dei principi in tema di imputazione dei pagamenti (art. 1193 c.c.) avrebbe consentito di stabilire, in virtù delle dichia- razioni di imputazione compiute dal debitore, o, in di- fetto, dei criteri legali suppletivi, a quali debiti dovevano essere riferiti i pagamenti parziali, e, quin- di, di individuare natura e consistenza della voce di debito ancora insoddisfatta, per poi procedere a valu- tare la sussistenza o meno dei presupposti per la riso- luzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., ovvero dell'art. 4 5 della legge n. 392 del 1978 (previo accertamento del- la soggezione della locazione al regime dell'equo cano- ne).
3. La sentenza va pertanto cassata e la causa rin- viata per nuovo esame, alla stregua dei suindicati cri- teri, alla Corte d'appello di Firenze.
4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spe- 100T 250.000 se del giudizio di cassazione. 456T/19000
P.Q.M.
TOT290000 La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28.2.2001. AGENZIA DELL IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE E ENTRATE RO MA 2 Pray Vino Registrz 3019 al n. 12 2.7 FEB 2002 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77) IL CANCELLIERE CT to Area Caryzi Giovanni Giambattista p. Il Dirig 127.77 4. (Dott.ssa Maria C FLIPPO) Il Responsabile Corit y Giudiziari Depositata in Cancelleria (Dr. M. RACHICHINI) 27 LUG. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 5