CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1333/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
NO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15247/2024 depositato il 06/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81458 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 955/2026 depositato il 29/01/2026 Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Ricorrente_1 S.r.l. ha agito
contro
Roma
Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica numero 81458, notificato tramite PEC in data 15/7/2024, riferito ad una pretesa complessiva di euro 1.299,22 per l'IMU, anno d'imposta 2021.
La ricorrente premette di aver effettuato nel corso del 2019 importanti lavori di ristrutturazione che hanno comportato modifiche sostanziali e che hanno determinato l'accatastamento di tre nuove unità immobiliari e nel 2020 ha iniziato a versare l'IMU sulla base delle nuove rendite risultanti dal DOCFA. Nel settembre del 2021 l'Agenzia del territorio ha notificato un accertamento con il quale modificava le rendite esposte nel DOCFA. La contribuente ha, dunque, proposto ricorso giurisdizionale, respinto in primo grado. Il Comune di Roma nell'accertamento IMU 2021 oggetto del presente giudizio non ha applicato le rendite contenute nel DOCFA presentato a fine dicembre 2019 ma quelle ancora sub iudice rettificate dall'Agenzia del territorio nel settembre 2021.
La ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni ha dedotto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini della individuazione della base imponibile. Su tali basi ha sostenuto che difettando l'acquisizione dell'incontrovertibilità del giudicato in relazione alla sentenza concernente la determinazione della rendita catastale, illegittimamente l'amministrazione comunale ha fatto applicazione di rendite ancora non definitivamente consolidate stante la pendenza del giudizio proposto avverso la sopra indicata sentenza di primo grado.
Si è costituita Roma Capitale che ha controdedotto che con la procedura Docfa l'istante ha inteso sanare una preesistente situazione non aggiornata in catasto. L'amministrazione ha rimarcato che il principio contenuto nell'articolo 5, comma 2 del D. lgs. 504/92, in forza del quale devono assumersi le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione patisce alcune eccezioni, tra cui l'ipotesi in cui la nuova rendita sia conseguente a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile dichiarate dallo stesso contribuente. Su tali basi, l'ente territoriale ha insistito per la legittimità del proprio operato, essendo la rendita determinata da un ampliamento e diversa distribuzione di spazi di fatto preesistente all'effettiva presentazione del DOCFA. In buona sostanza, seppure la denuncia di variazione sia stata presentata nel 2019, in realtà “regolarizza” una situazione di fatto risalente nel tempo, ossia già esistente alla data del 31/12/2012. Da ciò deriverebbe, ad avviso dell'ente, che il valore catastale così come rideterminato retroagisce alla data di decorrenza del classamento rivelatosi sbagliato, anche a prescindere dalla notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. Roma Capitale, solo dopo aver accertato dal sistema informativo del Ministero delle Finanze quale fosse la rendita attribuita dall'Agenzia del territorio all'unità immobiliare in oggetto, ha provveduto ad emettere, sulla base di tali informazioni, l'avviso di accertamento IMU in contestazione. La difesa dell'amministrazione,
inoltre, ha rappresentato che la fattispecie in esame è già stata oggetto di sentenze ad essa favorevoli, rese da questa Corte nei confronti della stessa ricorrente e per le medesime ragioni.
Con ordinanza del 5 giugno 2025 questa Corte ha disposto, in attesa dell'esito del ricorso in appello RGA 4590/2023 in trattazione il 09/06/2025 presso la sezione 6 della CGT di II grado di Roma, il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Con sentenza n. 4797/2025, depositata in data 7 dicembre 2025, dal ricorrente, il giudice di appello ha accolto il ricorso con rideterminazione della “rendita catastale complessiva in
21.000,00 euro annui, da ripartirsi in euro 6.000 per il sub 502 ed euro 15.000 per il sub
503."
In esito all'udienza del 4 dicembre 2025, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente è stato disposto in rinvio della trattazione della causa, in considerazione della presentazione di una istanza di correzione di errore materiale della sopra indicata sentenza presentata dal difensore della ricorrente al giudice di appello e motivata dalla sussistenza di una asserita evidente incongruenza della sentenza medesima.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno d'imposta
2021, emesso da Roma Capitale e fondato su una rendita catastale successivamente oggetto di contenzioso in sede catastale.
Va preliminarmente rilevato che, nelle more del presente giudizio, il contenzioso relativo alla determinazione della rendita catastale degli immobili in esame ha trovato definizione in grado di appello con sentenza n. 4797/2025, depositata in data 7 dicembre 2025, con la quale è stata rideterminata la rendita catastale complessiva in euro 21.000,00 annui, da ripartirsi tra le singole unità immobiliari secondo i valori ivi indicati.
Tale rendita non coincide con quella assunta da Roma Capitale quale base di calcolo dell'IMU
2021 nell'atto impugnato.
Orbene, indipendentemente dalle questioni prospettate dalle parti - in ordine: alla efficacia della rendita catastale in pendenza di giudizio;
alla eventuale retroattività della rendita rideterminata;
alle successive iniziative processuali o amministrative ancora pendenti - risulta dirimente, ai fini della decisione, la circostanza che il calcolo del tributo oggetto dell'avviso impugnato sia fondato su presupposti catastali che non trovano più corrispondenza nella rendita come rideterminata in sede giurisdizionale.
Ne consegue che l'atto impositivo non è conforme al dato catastale risultante dall'esito del giudizio di appello, il quale - allo stato – rappresenta l'unico riferimento oggettivo disponibile per la determinazione della base imponibile.
Pertanto, anche a prescindere dalle ulteriori evoluzioni del contenzioso catastale, il quantum dell'imposta accertata risulta erroneamente determinato.
L'avviso di accertamento deve, conseguentemente, essere annullato, fermo restando il potere dell'Amministrazione comunale di procedere a nuova determinazione del tributo dovuto, sulla base della rendita catastale come definitivamente stabilita all'esito del relativo giudizio.
La complessità della vicenda, la stratificazione del contenzioso catastale e l'obiettiva incertezza interpretativa che ha caratterizzato l'evoluzione della rendita giustificano, tuttavia, la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, accoglie il ricorso, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Roma, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LA NO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
NO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15247/2024 depositato il 06/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81458 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 955/2026 depositato il 29/01/2026 Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Ricorrente_1 S.r.l. ha agito
contro
Roma
Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica numero 81458, notificato tramite PEC in data 15/7/2024, riferito ad una pretesa complessiva di euro 1.299,22 per l'IMU, anno d'imposta 2021.
La ricorrente premette di aver effettuato nel corso del 2019 importanti lavori di ristrutturazione che hanno comportato modifiche sostanziali e che hanno determinato l'accatastamento di tre nuove unità immobiliari e nel 2020 ha iniziato a versare l'IMU sulla base delle nuove rendite risultanti dal DOCFA. Nel settembre del 2021 l'Agenzia del territorio ha notificato un accertamento con il quale modificava le rendite esposte nel DOCFA. La contribuente ha, dunque, proposto ricorso giurisdizionale, respinto in primo grado. Il Comune di Roma nell'accertamento IMU 2021 oggetto del presente giudizio non ha applicato le rendite contenute nel DOCFA presentato a fine dicembre 2019 ma quelle ancora sub iudice rettificate dall'Agenzia del territorio nel settembre 2021.
La ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni ha dedotto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini della individuazione della base imponibile. Su tali basi ha sostenuto che difettando l'acquisizione dell'incontrovertibilità del giudicato in relazione alla sentenza concernente la determinazione della rendita catastale, illegittimamente l'amministrazione comunale ha fatto applicazione di rendite ancora non definitivamente consolidate stante la pendenza del giudizio proposto avverso la sopra indicata sentenza di primo grado.
Si è costituita Roma Capitale che ha controdedotto che con la procedura Docfa l'istante ha inteso sanare una preesistente situazione non aggiornata in catasto. L'amministrazione ha rimarcato che il principio contenuto nell'articolo 5, comma 2 del D. lgs. 504/92, in forza del quale devono assumersi le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione patisce alcune eccezioni, tra cui l'ipotesi in cui la nuova rendita sia conseguente a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile dichiarate dallo stesso contribuente. Su tali basi, l'ente territoriale ha insistito per la legittimità del proprio operato, essendo la rendita determinata da un ampliamento e diversa distribuzione di spazi di fatto preesistente all'effettiva presentazione del DOCFA. In buona sostanza, seppure la denuncia di variazione sia stata presentata nel 2019, in realtà “regolarizza” una situazione di fatto risalente nel tempo, ossia già esistente alla data del 31/12/2012. Da ciò deriverebbe, ad avviso dell'ente, che il valore catastale così come rideterminato retroagisce alla data di decorrenza del classamento rivelatosi sbagliato, anche a prescindere dalla notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale. Roma Capitale, solo dopo aver accertato dal sistema informativo del Ministero delle Finanze quale fosse la rendita attribuita dall'Agenzia del territorio all'unità immobiliare in oggetto, ha provveduto ad emettere, sulla base di tali informazioni, l'avviso di accertamento IMU in contestazione. La difesa dell'amministrazione,
inoltre, ha rappresentato che la fattispecie in esame è già stata oggetto di sentenze ad essa favorevoli, rese da questa Corte nei confronti della stessa ricorrente e per le medesime ragioni.
Con ordinanza del 5 giugno 2025 questa Corte ha disposto, in attesa dell'esito del ricorso in appello RGA 4590/2023 in trattazione il 09/06/2025 presso la sezione 6 della CGT di II grado di Roma, il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Con sentenza n. 4797/2025, depositata in data 7 dicembre 2025, dal ricorrente, il giudice di appello ha accolto il ricorso con rideterminazione della “rendita catastale complessiva in
21.000,00 euro annui, da ripartirsi in euro 6.000 per il sub 502 ed euro 15.000 per il sub
503."
In esito all'udienza del 4 dicembre 2025, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente è stato disposto in rinvio della trattazione della causa, in considerazione della presentazione di una istanza di correzione di errore materiale della sopra indicata sentenza presentata dal difensore della ricorrente al giudice di appello e motivata dalla sussistenza di una asserita evidente incongruenza della sentenza medesima.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Oggetto del presente giudizio è l'avviso di accertamento esecutivo IMU per l'anno d'imposta
2021, emesso da Roma Capitale e fondato su una rendita catastale successivamente oggetto di contenzioso in sede catastale.
Va preliminarmente rilevato che, nelle more del presente giudizio, il contenzioso relativo alla determinazione della rendita catastale degli immobili in esame ha trovato definizione in grado di appello con sentenza n. 4797/2025, depositata in data 7 dicembre 2025, con la quale è stata rideterminata la rendita catastale complessiva in euro 21.000,00 annui, da ripartirsi tra le singole unità immobiliari secondo i valori ivi indicati.
Tale rendita non coincide con quella assunta da Roma Capitale quale base di calcolo dell'IMU
2021 nell'atto impugnato.
Orbene, indipendentemente dalle questioni prospettate dalle parti - in ordine: alla efficacia della rendita catastale in pendenza di giudizio;
alla eventuale retroattività della rendita rideterminata;
alle successive iniziative processuali o amministrative ancora pendenti - risulta dirimente, ai fini della decisione, la circostanza che il calcolo del tributo oggetto dell'avviso impugnato sia fondato su presupposti catastali che non trovano più corrispondenza nella rendita come rideterminata in sede giurisdizionale.
Ne consegue che l'atto impositivo non è conforme al dato catastale risultante dall'esito del giudizio di appello, il quale - allo stato – rappresenta l'unico riferimento oggettivo disponibile per la determinazione della base imponibile.
Pertanto, anche a prescindere dalle ulteriori evoluzioni del contenzioso catastale, il quantum dell'imposta accertata risulta erroneamente determinato.
L'avviso di accertamento deve, conseguentemente, essere annullato, fermo restando il potere dell'Amministrazione comunale di procedere a nuova determinazione del tributo dovuto, sulla base della rendita catastale come definitivamente stabilita all'esito del relativo giudizio.
La complessità della vicenda, la stratificazione del contenzioso catastale e l'obiettiva incertezza interpretativa che ha caratterizzato l'evoluzione della rendita giustificano, tuttavia, la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, accoglie il ricorso, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Roma, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LA NO