Art. 1.
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 ;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 20 , e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, numero 1274 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
I presidenti dei Collegi medici, di cui al decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 , in difetto di documenti, che stabiliscano la dipendenza dal servizio, di infermita' o lesioni prodottesi in zona di guerra, o in zona territoriale per servizi attinenti alla guerra, nel sottoporre a visita i militari per l'assegnazione di una categoria di pensione, sono autorizzati a compilare la dichiarazione di dipendenza dal servizio di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale citato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Nitti - Albricci - Sechi.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 ;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 20 , e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, numero 1274 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
I presidenti dei Collegi medici, di cui al decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 , in difetto di documenti, che stabiliscano la dipendenza dal servizio, di infermita' o lesioni prodottesi in zona di guerra, o in zona territoriale per servizi attinenti alla guerra, nel sottoporre a visita i militari per l'assegnazione di una categoria di pensione, sono autorizzati a compilare la dichiarazione di dipendenza dal servizio di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale citato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Nitti - Albricci - Sechi.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.