CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34140 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HYSOLLARI ANIER nato il [...] ig Aléeyoi avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare in favore di NI HY perché risultato irreperibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NI HY, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 159, 161, 162, 171, 666, comma 3, 127, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata doveva considerarsi viziata per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza, sia in proprio sia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonché per violazione delle norme Penale Sent. Sez. 1 Num. 34140 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 31/05/2024 processuali vigenti in materia di irreperibilità del condannato, giacché le ricerche, funzionali alla notifica dell'avviso, erano state esperite presso un indirizzo diverso da quello in cui HY ha ritualmente eletto domicilio. Nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti e contestuale sospensione dell'esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 21/05/2018, il condannato risulta residente in [...]di Briano via Cilea n. 11 e assistito dal difensore di fiducia avv. Emilio Martino. Quel provvedimento al pari di quello oggi impugnato era stato notificato all'omonimo avvocato Emilio Martino, la cui pec è emilio.martino56(aavvocatismcv.it, differente da quella del reale difensore di fiducia del condannato: emilio.martino@ordavvocati.com . In data 04/07/2018 era stata depositata richiesta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. presso la Procura delle Repubblica di Napoli, evidenziando l'errore indotto dall'omonimia e allegando dichiarazione a firma di NI HY con elezione di domicilio presso l'abitazione del fratello, NA HY, sita in Civitanova Marche, via del Casone n. 132. Tuttavia ai fini della notifica il condannato era stato ricercato in Villa di Briano via Cilea, dove era risultato sconosciuto;
i Carabinieri avevano perciò redatto in data 27/12/2023 verbale di vane ricerche inserito nel fascicolo. Dichiarata erroneamente l'irreperibilità senza tener conto dell'intervenuta elezione di domicilio, il Tribunale di Sorveglianza non aveva provveduto a notificare l'avviso nemmeno al difensore di fiducia. Pertanto si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, così come dinanzi al giudice dell'esecuzione, «l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza» (sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280189-01; analogamente sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Rv. 265235-01) 2 trth 3. Il difensore ha ggreutelir allegato al ricorso la documentazione che comprova l'intervenuta nuova nomina, depositata in data 04/07/2018, con dichiarazione a firma di NI HY e contestuale elezione di domicilio presso l'abitazione del fratello, NA HY, sita in Civitanova Marche, via del Casone n. 132. Il verbale di vane ricerche dei Carabinieri redatto in data 28/12/2023 non risulta aver tenuto conto di tale elezione di domicilio. ,La notifica, pertanto, è nulla e da tale accertamento consegue anche la nullità dell'attività processuale svolta a seguito dell'omesso avviso al condannato, che travolge anche il provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di sorveglianza
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31 maggio 2024 Il 'igIere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare in favore di NI HY perché risultato irreperibile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NI HY, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 159, 161, 162, 171, 666, comma 3, 127, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata doveva considerarsi viziata per omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza, sia in proprio sia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonché per violazione delle norme Penale Sent. Sez. 1 Num. 34140 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 31/05/2024 processuali vigenti in materia di irreperibilità del condannato, giacché le ricerche, funzionali alla notifica dell'avviso, erano state esperite presso un indirizzo diverso da quello in cui HY ha ritualmente eletto domicilio. Nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti e contestuale sospensione dell'esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 21/05/2018, il condannato risulta residente in [...]di Briano via Cilea n. 11 e assistito dal difensore di fiducia avv. Emilio Martino. Quel provvedimento al pari di quello oggi impugnato era stato notificato all'omonimo avvocato Emilio Martino, la cui pec è emilio.martino56(aavvocatismcv.it, differente da quella del reale difensore di fiducia del condannato: emilio.martino@ordavvocati.com . In data 04/07/2018 era stata depositata richiesta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. presso la Procura delle Repubblica di Napoli, evidenziando l'errore indotto dall'omonimia e allegando dichiarazione a firma di NI HY con elezione di domicilio presso l'abitazione del fratello, NA HY, sita in Civitanova Marche, via del Casone n. 132. Tuttavia ai fini della notifica il condannato era stato ricercato in Villa di Briano via Cilea, dove era risultato sconosciuto;
i Carabinieri avevano perciò redatto in data 27/12/2023 verbale di vane ricerche inserito nel fascicolo. Dichiarata erroneamente l'irreperibilità senza tener conto dell'intervenuta elezione di domicilio, il Tribunale di Sorveglianza non aveva provveduto a notificare l'avviso nemmeno al difensore di fiducia. Pertanto si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, così come dinanzi al giudice dell'esecuzione, «l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza» (sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280189-01; analogamente sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Rv. 265235-01) 2 trth 3. Il difensore ha ggreutelir allegato al ricorso la documentazione che comprova l'intervenuta nuova nomina, depositata in data 04/07/2018, con dichiarazione a firma di NI HY e contestuale elezione di domicilio presso l'abitazione del fratello, NA HY, sita in Civitanova Marche, via del Casone n. 132. Il verbale di vane ricerche dei Carabinieri redatto in data 28/12/2023 non risulta aver tenuto conto di tale elezione di domicilio. ,La notifica, pertanto, è nulla e da tale accertamento consegue anche la nullità dell'attività processuale svolta a seguito dell'omesso avviso al condannato, che travolge anche il provvedimento impugnato. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di sorveglianza
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31 maggio 2024 Il 'igIere estensore Il Presidente